Settore: | Codici regionali |
Regione: | Calabria |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali |
Data: | 07/10/2011 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'art. 4) |
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 5) |
Art. 3. (Modifica dell'art. 7) |
Art. 4. (Modifica dell'art. 8) |
Art. 5. (Modifica dell'art. 9) |
Art. 6. (Modifica dell'art. 7 bis) |
Art. 7. (Modifica dell'art. 9) |
Art. 8. (Modifica dell'art. 10) |
Art. 9. (Modifica dell’articolo unico) |
Art. 10. (Abrogazione della legge regionale 13 novembre 2002, n. 45) |
Art. 11. (Modifica della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9) |
Art. 12. (Entrata in vigore) |
§ 1.7.16 - L.R. 7 ottobre 2011, n. 36.
Riduzione dei costi della politica.
(B.U. 1 ottobre 2011, n. 18 - S.S. 14 ottobre 2011, n. 5)
Capo I
Modifica della
Art. 1. (Modifica dell'art. 4)
1. Al comma 4 dell'articolo 4 della
Capo II
Modifica della
Art. 2. (Sostituzione dell'art. 5)
1. L'articolo 5 della
"Art. 5
(Struttura ausiliaria dei Dipartimenti)
1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità, per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione, indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.
2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle attribuzioni, l'assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento.".
Art. 3. (Modifica dell'art. 7)
1. La denominazione della rubrica dell'articolo 7 della
2. Al comma 3 dell'articolo 7 della
Art. 4. (Modifica dell'art. 8)
1. Al comma 4 dell'articolo 8 della
2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.
Art. 5. (Modifica dell'art. 9)
1. Il comma 1 dell'articolo 9
"1. È istituito l'Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
2. I commi 2 e 3 sono abrogati.
Capo III
Modifica della
Art. 6. (Modifica dell'art. 7 bis)
1. L'articolo 7 bis della
"La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.".
Art. 7. (Modifica dell'art. 9)
1. Al comma 3 dell'articolo 9 della
Art. 8. (Modifica dell'art. 10)
1. Al comma 3 dell'articolo 10 della
2. Al comma 4 dell'articolo 10 della
3. La riduzione di cui al comma 2 non opera nel caso in cui, per il minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione proporzionale dell'indennità complessiva di struttura pari all'indennità percepita da una unità.
Capo IV
Modifica della
Art. 9. (Modifica dell’articolo unico)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di consulenza dei comitati speciali di cui all'articolo unico prima alinea della
2. Al comma 3 dell'articolo unico della
3. La riduzione di cui al comma 2 decorre dalla scadenza naturale dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Capo V
Disposizioni abrogative e finali
Art. 10. (Abrogazione della
1. La
2. Il suddetto comma produce i suoi effetti a decorrere dal rinnovo delle Commissioni consiliari di cui all'articolo 29, comma 7, del Regolamento interno del Consiglio regionale.
Art. 11. (Modifica della
1. L'articolo 10 della
Art. 12. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 52 della