§ 2.2.27 - L.R. 13 novembre 2002, n. 45.
Costituzione Commissione Consiliare: «Politiche comunitarie e relazioni esterne».


Settore:Codici regionali
Regione:Calabria
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali e a partecipazione regionale
Data:13/11/2002
Numero:45


Sommario
Art. 1.  Dell’istituzione e della composizione.
Art. 2.  Delle finalità.
Art. 3.  Dell’organizzazione.
Art. 4.  Del personale e della struttura.
Art. 5.  Della durata.
Art. 6.      1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.2.27 - L.R. 13 novembre 2002, n. 45. [1]

Costituzione Commissione Consiliare: «Politiche comunitarie e relazioni esterne».

(B.U. n. 21 del 19 novembre 2002 – S.S. n. 2).

 

Art. 1. Dell’istituzione e della composizione.

     1. E’ istituita una Commissione consiliare speciale «Politiche comunitarie e relazioni esterne», composta dai rappresentanti di tutti i Gruppi presenti in seno al Consiglio Regionale, rispettando il criterio della proporzionalità.

     2. La Commissione ha competenza sulle seguenti materie: Affari comunitari: Fondi strutturali ed iniziative comunitarie - Intese della Regione Calabria con altre Regioni - Accordi con Stati della Unione Europea e del Mediterraneo - Rapporti con le Comunità calabresi all’estero - Rapporti con la Commissione Documentazione U.E. - Partecipazione dei cittadini – Democrazia partecipativa.

 

     Art. 2. Delle finalità.

     1. La Commissione svolge funzione di istruzione, coordinamento e monitoraggio per tutta l’attività legislativa e amministrativa regionale di «rilievo comunitario». Essa partecipa a far emergere un «indirizzo politico comunitario» della Regione.

 

     Art. 3. Dell’organizzazione.

     1. Il Consiglio elegge gli organi della Commissione ai sensi dell’art. 23 del regolamento interno.

     2. Per il funzionamento della Commissione valgono le norme del Regolamento interno del Consiglio Regionale.

 

     Art. 4. Del personale e della struttura.

     1. Per il funzionamento della Commissione e della Struttura del Presidente, l’Ufficio di Presidenza provvede con personale di ruolo del Consiglio regionale. L’Ufficio di Presidenza provvede, altresì, all’assegnazione di locali, attrezzature e quanto altro necessario, facendo gravare la relativa spesa sui fondi già iscritti nel bilancio del Consiglio per l’anno in corso.

 

     Art. 5. Della durata.

     1. La Commissione consiliare speciale dura in carica per tutta la durata della legislatura.

 

     Art. 6.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 10 della della L.R. 7 ottobre 2011, n. 36, con la decorrenza ivi prevista.