Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.3 imposte indirette |
Data: | 16/12/2008 |
Numero: | 117 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione che valuti l’impatto dell’articolo 263, paragrafo 1 della direttiva [...] |
Art. 3. 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1 gennaio 2010. Essi comunicano [...] |
Art. 4. La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
Art. 5. Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva |
§ 9.3.126 - Direttiva 16 dicembre 2008, n. 117.
Direttiva n. 2008/117/CE del Consiglio, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per combattere la frode fiscale connessa alle operazioni intracomunitarie
(G.U.U.E. 20 gennaio 2009, n. L 14)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo [1],
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [2],
considerando quanto segue:
(1) Le frodi relative all’imposta sul valore aggiunto (IVA) si ripercuotono in maniera significativa sulle entrate fiscali degli Stati membri e perturbano l’attività economica del mercato interno creando flussi di beni non giustificati ed immettendo nel mercato beni a prezzi anormalmente bassi.
(2) Le carenze del regime intracomunitario dell’IVA, in particolare quelle del sistema di scambio delle informazioni sulle cessioni di beni all’interno della Comunità, introdotto dalla
(3) Per contrastare con efficacia tali frodi, è necessario che l’amministrazione dello Stato membro nel quale l’IVA è esigibile disponga, entro un termine non superiore a un mese, delle informazioni sulle cessioni intracomunitarie di beni.
(4) Affinché la verifica incrociata delle informazioni sia utile ai fini della lotta contro la frode, è opportuno far sì che sia il fornitore, sia l’acquirente o il destinatario dichiarino le operazioni intracomunitarie per lo stesso periodo d’imposta.
(5) Tenuto conto dell’evoluzione dell’ambiente e degli strumenti di lavoro degli operatori, è opportuno accertarsi che tali dichiarazioni, per ridurre al minimo i loro oneri amministrativi, possano essere rese mediante procedure elettroniche semplici.
(6) Per mantenere l’equilibrio tra gli obiettivi della Comunità in materia di lotta contro la frode fiscale e di riduzione degli oneri amministrativi degli operatori economici, occorre prevedere la possibilità per gli Stati membri di autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni intracomunitarie di beni, laddove il relativo importo non sia significativo. Gli Stati membri che desiderano organizzare un’entrata in applicazione graduale di tale possibilità dovrebbero potere, a titolo transitorio, fissare il suddetto importo ad un livello più elevato. Inoltre, è opportuno prevedere la possibilità, per gli Stati membri, di autorizzare gli operatori a presentare a cadenza trimestrale le informazioni relative alle prestazioni intracomunitarie di servizi.
(7) La Commissione dovrebbe procedere ad una valutazione dell’impatto dell’accelerazione dello scambio di informazioni sulla capacità degli Stati membri di lottare contro la frode relativa all’IVA e delle opzioni summenzionate dopo un anno di applicazione delle nuove disposizioni, in particolare per determinare se occorre mantenere tali opzioni.
(8) Poiché gli obiettivi dell’azione prevista per combattere la frode relativa all’IVA non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, la cui azione in materia dipende dalle informazioni raccolte dagli altri Stati membri, e possono dunque, a motivo dell’impegno necessario da parte di tutti gli Stati membri, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(9) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la
(10) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale "Legiferare meglio [4]", gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
La
1) l’articolo 64, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196, che sono effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e che non comportano versamenti di acconti o pagamenti nel medesimo periodo, si considerano effettuate alla scadenza di ogni anno civile, fintanto che non si ponga fine alla prestazione dei servizi.
Gli Stati membri possono stabilire che, in taluni casi, diversi da quelli di cui al primo comma, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in modo continuativo nell’arco di un periodo di tempo si considerano effettuate almeno alla scadenza di un termine di un anno.";
2) all’articolo 66 è aggiunto il seguente comma:
"La deroga di cui al primo comma non è tuttavia applicabile alle prestazioni di servizi per le quali l’imposta è dovuta dal destinatario dei servizi a norma dell’articolo 196.";
3) l’articolo 263 è sostituito dal seguente:
" Art. 263
1. Un elenco riepilogativo è compilato per ogni mese di calendario entro un termine non superiore a un mese e secondo modalità che sono fissate dagli Stati membri.
1 bis. Tuttavia, gli Stati membri possono autorizzare i soggetti passivi, alle condizioni e nei limiti che essi possono stabilire, a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre qualora l’importo totale trimestrale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), non superi né per il trimestre in questione né per alcuno dei quattro trimestri precedenti la somma di 50000 EUR o il suo controvalore in moneta nazionale.
La facoltà di cui al primo comma cessa di essere applicabile alla fine del mese durante il quale l’importo totale, al netto dell’IVA, delle cessioni di beni di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), e all’articolo 265, paragrafo 1, lettera c), supera, per il trimestre in corso, la somma di 50000 EUR o il suo controvalore in valuta nazionale. In tal caso si stabilisce un elenco riepilogativo per il mese o i mesi trascorsi dall’inizio del trimestre, entro un termine non superiore a un mese.
1 ter. Fino al 31 dicembre 2011, gli Stati membri possono fissare l’importo di cui al paragrafo 1 bis a 100000 EUR o al suo controvalore in valuta nazionale.
1 quater. Gli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni e nei limiti che possono stabilire, i soggetti passivi in ordine alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), a presentare l’elenco riepilogativo per ogni trimestre civile entro un termine non superiore a un mese a decorrere dalla fine del trimestre.
Gli Stati membri possono in particolare richiedere ai soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi di cui all’articolo 264, paragrafo 1, lettera d), di presentare l’elenco riepilogativo entro il termine risultante dall’applicazione dei paragrafi da 1 a 1 ter.
2. Gli Stati membri autorizzano e possono esigere che l’elenco riepilogativo di cui al paragrafo 1 sia, alle condizioni da essi definite, presentato mediante trasmissione elettronica di file.";
4) l’articolo 264, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera d), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale l’imposta è diventata esigibile.
L’importo di cui al paragrafo 1, lettera f), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 quater, durante il quale la rettifica viene notificata all’acquirente.";
5) l’articolo 265, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L’importo di cui al paragrafo 1, lettera c), è dichiarato per il periodo di presentazione stabilito conformemente all’articolo 263, paragrafi da 1 a 1 ter, durante il quale l’imposta è diventata esigibile.".
Sulla scorta delle informazioni fornite dagli Stati membri la Commissione presenta, entro il 30 giugno 2011, una relazione che valuti l’impatto dell’articolo 263, paragrafo 1 della
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto dal 1 gennaio 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Parere espresso il 4 dicembre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[2] Parere espresso il 22 ottobre 2008 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[3] GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1.
[4] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.