Settore: | Normativa europea |
Materia: | 9. affari fiscali |
Capitolo: | 9.1 questioni generali |
Data: | 16/11/2004 |
Numero: | 106 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
§ 9.1.27 – Direttiva 16 novembre 2004, n. 106.
Direttiva n. 2004/106/CE del Consiglio che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.
(G.U.U.E. 4 dicembre 2004, n. L 359).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
considerando quanto segue:
(1) La lotta contro la frode relativa alle accise richiede il rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.
(2) A tal fine, il
(3) La
(4) Occorrerebbe modificare di conseguenza le direttive 77/799/CEE e 92/12/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Art. 1.
La
1) il titolo è sostituito dal seguente:
«
2) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:
«1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché ogni informazione relativa all'accertamento delle imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, sesto trattino della
Art. 2.
La direttiva 92/12/CEE è così modificata:
1) l'articolo 15 bis è abrogato;
2) l'articolo 15 ter è abrogato;
3) l'articolo 19, paragrafo 6, è abrogato.
Art. 3.
I riferimenti alla
I riferimenti alla direttiva 92/12/CEE, per quanto riguarda la cooperazione amministrativa in materia di accise, si intendono fatti al
Art. 4.
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2005.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
3. In deroga all'articolo 2 della
Art. 5.
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Art. 6.
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.