§ 9.1.27 – Direttiva 16 novembre 2004, n. 106.
Direttiva n. 2004/106/CE del Consiglio che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli [...]


Settore:Normativa europea
Materia:9. affari fiscali
Capitolo:9.1 questioni generali
Data:16/11/2004
Numero:106


Sommario
Art.  1.
Art.  2.
Art.  3.
Art.  4.
Art.  5.
Art.  6.


§ 9.1.27 – Direttiva 16 novembre 2004, n. 106.

Direttiva n. 2004/106/CE del Consiglio che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa.

(G.U.U.E. 4 dicembre 2004, n. L 359).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Parlamento europeo,

     visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

     considerando quanto segue:

     (1) La lotta contro la frode relativa alle accise richiede il rafforzamento della collaborazione tra le amministrazioni fiscali all'interno della Comunità e tra queste e la Commissione, secondo principi comuni.

     (2) A tal fine, il regolamento (CE) n. 2073/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2004, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise, riunisce tutte le disposizioni intese a facilitare la cooperazione amministrativa in materia di accise, contenute nelle direttive 77/799/CEE  e 92/12/CEE, fatta eccezione per l'assistenza reciproca prevista dalla direttiva 76/308/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure.

     (3) La direttiva 2004/56/CE del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 77/799/CEE, richiede che gli Stati membri mettano in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi ad essa entro il 1° gennaio 2005. Tali disposizioni si applicano in materia di imposte dirette, di talune accise e di imposte sui premi assicurativi. Dal momento che, a norma della presente direttiva, la direttiva 77/799/CEE non si applicherà alle accise a partire dal 1° luglio 2005, non è opportuno chiedere agli Stati membri di adottare disposizioni che tra breve tempo cesseranno di essere applicabili. E' quindi necessario consentire agli Stati membri di non adottare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/56/CE per quanto riguarda le accise, fatto salvo l'obbligo di adottare siffatte disposizioni per quanto riguarda le altre tasse cui si applica la direttiva 77/799/CE.

     (4) Occorrerebbe modificare di conseguenza le direttive 77/799/CEE e 92/12/CEE,

 

     HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1.

     La direttiva 77/799/CEE è così modificata:

     1) il titolo è sostituito dal seguente:

     «Direttiva 77/799/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1977, relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di imposte sui premi assicurativi»;

     2) l'articolo 1, paragrafo 1, è sostituito dal seguente:

     «1. Le autorità competenti degli Stati membri si scambiano, conformemente alla presente direttiva, ogni informazione atta a permettere loro un corretto accertamento delle imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché ogni informazione relativa all'accertamento delle imposte sui premi assicurativi, di cui all'articolo 3, sesto trattino della direttiva 76/308/CEE del Consiglio del 15 marzo 1976, sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure ».

 

     Art. 2.

     La direttiva 92/12/CEE è così modificata:

     1) l'articolo 15 bis è abrogato;

     2) l'articolo 15 ter è abrogato;

     3) l'articolo 19, paragrafo 6, è abrogato.

 

     Art. 3.

     I riferimenti alla direttiva 77/799/CEE, per quanto riguarda le accise, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 2073/2004.

     I riferimenti alla direttiva 92/12/CEE, per quanto riguarda la cooperazione amministrativa in materia di accise, si intendono fatti al regolamento (CE) n. 2073/2004.

 

     Art. 4.

     1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2005.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     3. In deroga all'articolo 2 della direttiva 2004/56/CE, gli Stati membri non sono tenuti ad adottare e applicare le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 2004/56/CE in materia di accise.

 

     Art. 5.

     La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

     Art. 6.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.