Settore: | Normativa europea |
Materia: | 4. politica regionale e strumenti strutturali |
Capitolo: | 4.1 principi generali |
Data: | 28/10/2002 |
Numero: | 1922 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 4.1.23 - Regolamento 28 ottobre 2002, n. 1922.
Regolamento (CE) n. 1922/2002 della Commissione che modifica il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli nonché il regolamento (CE) n. 21/2002 relativo alla definizione dei bilanci previsionali d'approvvigionamento e alla fissazione degli aiuti comunitari per le regioni ultraperiferiche.
(G.U.C.E. 29 ottobre 2002, n. L 293).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) L'erba medica presentata sotto forma di pellets o di farina costituisce un elemento significativo dell'alimentazione del patrimonio zootecnico delle isole Canarie. Tuttavia, essa non basta a soddisfare l'intero fabbisogno di proteine e di fibre per l'alimentazione dei ruminanti, segnatamente in un settore competitivo in cui vengono attuate importanti iniziative per la produzione di carni e di prodotti lattiero-caseari di qualità.
(3) In tale contesto, sembra opportuno ampliare il campo d'applicazione del regime specifico di approvvigionamento delle isole Canarie all'erba medica a fibre lunghe, che consente di integrare con proteine e fibre il regime nutrizionale dei ruminanti locali.
(4) Occorre pertanto modificare di conseguenza il
(5) A seguito della modifica del
(6) Per un migliore adeguamento al fabbisogno in materia di approvvigionamento, è opportuno riunire in un solo gruppo i panelli di soia, i pellets e le altre presentazioni di erba medica, senza modificare il quantitativo complessivo.
(7) Occorre pertanto modificare di conseguenza anche il
(8) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione congiunto per i foraggi essiccati, per il luppolo e per i grassi,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
All'allegato I del
(Omissis).
L'allegato III del
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
ALLEGATO
Il testo dell'allegato III, parte 1 - Isole Canarie - del
(Omissis).