Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.5 regolamentazioni doganali specifiche |
Data: | 03/07/2002 |
Numero: | 1195 |
Sommario |
Art. 1. Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'importazione di tabacco nelle isole Canarie, in applicazione dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1454/2001. |
Art. 2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento: |
Art. 3. L'importazione dei prodotti di cui all'allegato è soggetta alla presentazione di un certificato di esenzione. |
Art. 4. Il regolamento (CEE) n. 2179/92 è abrogato. |
Art. 5. Per il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2002, il quantitativo massimo di equivalente tabacco greggio in esenzione da dazi doganali, conformemente all'articolo 16 del regolamento (CE) n. [...] |
Art. 6. All'articolo 16, paragrafo 1, settimo trattino, del regolamento (CE) n. 1454/2001, il codice "ex 2403 10 00" è sostituito dal codice "ex 2403 10 90". |
Art. 7. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.5.73 - Regolamento 3 luglio 2002, n. 1195. [1]
Regolamento (CE) n. 1195/2002 della Commissione che stabilisce le modalità d'applicazione delle misure specifiche all'importazione in favore delle isole Canarie per quanto riguarda il tabacco, abroga il regolamento (CEE) n. 2179/92 e adegua il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, con riguardo ai codici della nomenclatura combinata.
(G.U.C.E. 4 luglio 2002, n. L 174).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
(1) Il
(2) Per la gestione di detto regime, occorre definire il periodo annuo per il calcolo del quantitativo massimo di cui all'articolo 16 del
(3) A fini di semplificazione e di coerenza amministrativa, per la gestione di detto regime è opportuno applicare nella misura del possibile le disposizioni del
(4) Per motivi di chiarezza sul piano giuridico, occorre abrogare il
(5) Conformemente al regolamento (CEE) n. 2179/92, il contingente annuo di 20.000 tonnellate è gestito sulla base di un periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo. A fini di armonizzazione con il regime specifico di approvvigionamento, occorre modificare il periodo di gestione del regime e rendere disponibile il volume per anno civile. Per l'applicazione di detto regime nel corso del periodo transitorio dal 1° luglio al 31 dicembre 2002, è opportuno fissare a 10.000 tonnellate il quantitativo massimo disponibile di cui all'articolo 16 del
(6) Il codice della nomenclatura combinata relativo ai tabacchi spuntati ha subito alcune modifiche e occorre pertanto adattare conseguentemente il testo dell'articolo 16 del
(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Il presente regolamento stabilisce le modalità per l'importazione di tabacco nelle isole Canarie, in applicazione dell'articolo 16 del
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento:
- il periodo di un anno per il calcolo del quantitativo massimo annuo, va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno,
- con "fabbricazione locale di prodotti del tabacco" si intende qualsiasi operazione eseguita nell'arcipelago delle Canarie al fine di trasformare i prodotti di cui all'allegato in prodotti manufatti pronti all'impiego,
- i quantitativi di tabacchi greggi e semilavorati sono convertiti in quantitativi di tabacco greggio scostolato sulla base dei coefficienti di equivalenza che figurano nell'allegato.
L'importazione dei prodotti di cui all'allegato è soggetta alla presentazione di un certificato di esenzione.
La domanda di certificato e il certificato stesso recano, nella casella 20, la seguente dicitura: "prodotto destinato alla manifattura di tabacchi".
Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, le disposizioni degli articoli 2, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 25 e 26 del
Le autorità competenti verificano la conformità dell'utilizzazione dei prodotti interessati dal presente regolamento alle disposizioni comunitarie adottate in materia e segnatamente al disposto degli articoli 291 a 300 del
Il regolamento (CEE) n. 2179/92 è abrogato.
Per il periodo dal primo luglio al 31 dicembre 2002, il quantitativo massimo di equivalente tabacco greggio in esenzione da dazi doganali, conformemente all'articolo 16 del
All'articolo 16, paragrafo 1, settimo trattino, del
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2002.
Allegato
Coefficienti di equivalenza per i prodotti che beneficiano
dell'esenzione dai dazi doganali all'importazione diretta nelle isole Canarie
Codice NC |
Designazione delle merci |
Coefficiente d'equivalenza |
2401 10 |
Tabacco greggio non scostolato |
0,72 |
2401 20 |
Tabacco greggio scostolato |
1,00 |
2401 30 00 |
Cascami di tabacco |
0,28 |
ex 2402 10 00 |
Sigari spuntati senza involucro |
1,05 |
ex 2403 10 90 |
Tabacchi spuntati (miscele definitive di tabacchi destinate alla fabbricazione di sigarette, sigaretti e sigari) |
1,05 |
ex 2403 91 00 |
Tabacchi "omogeneizzati "o "ricostituiti" |
1,05 |
ex 2403 99 90 |
Tabacchi espansi |
1,05 |
[1] Abrogato dall'art. 53 del