§ 29.4.34 – L. 7 giugno 1999, n. 203.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.4 cooperazione scientifica e tecnologica
Data:07/06/1999
Numero:203


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla [...]
Art. 2.      1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 476 milioni per l'anno 1999, in lire 458 milioni per l'anno 2000 e in lire 476 milioni [...]
Art. 4.      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 29.4.34 – L. 7 giugno 1999, n. 203.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998.

(G.U. 28 giugno 1999, n. 149).

 

     Art. 1.

     1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Slovenia sulla cooperazione scientifica e tecnologica, con allegato, fatto a Lubiana il 4 febbraio 1998.

 

          Art. 2.

     1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'accordo stesso.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 476 milioni per l'anno 1999, in lire 458 milioni per l'anno 2000 e in lire 476 milioni annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.