§ 72.3.73 - Legge 22 febbraio 1999, n. 38.
Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association).


Settore:Normativa nazionale
Materia:72. Organizzazioni internazionali
Capitolo:72.3 finanziamenti
Data:22/02/1999
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XI ricostituzione delle risorse dell'International Development Association (IDA) con un contributo di L. 537.850.850.000, da erogare in due [...]
Art. 2.      1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari rispettivamente a L. 311.640.850.000 per l'anno 1998 e a L. 226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede, per i medesimi anni [...]


§ 72.3.73 - Legge 22 febbraio 1999, n. 38.

Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell'IDA (International Development Association).

(G.U. 26 febbraio 1999, n. 47)

 

     Art. 1.

     1. E' autorizzata la partecipazione dell'Italia alla XI ricostituzione delle risorse dell'International Development Association (IDA) con un contributo di L. 537.850.850.000, da erogare in due rate, pari a L. 311.640.850.000 nel 1998 e a L. 226.210.000.000 nel 1999.

 

          Art. 2.

     1. Le somme di cui all'articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del Tesoro e denominato "Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali", dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari rispettivamente a L. 311.640.850.000 per l'anno 1998 e a L. 226.210.000.000 per l'anno 1999, si provvede, per i medesimi anni finanziari, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.