§ 1.1.326 - Regolamento 3 gennaio 2001, n. 3.
Regolamento (CE) n. 3/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2734/2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:1. agricoltura
Capitolo:1.1 questioni generali
Data:03/01/2001
Numero:3


Sommario
Art. 1.      Il regolamento (CE) n. 2734/2000 è modificato come segue:
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 1.1.326 - Regolamento 3 gennaio 2001, n. 3.

Regolamento (CE) n. 3/2001 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 2734/2000 che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine

(G.U.C.E. 4 gennaio 2001, n. L 1)

 

     LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in particolare l'articolo 47, paragrafo 8,

     considerando quanto segue:

     (1) Il regolamento (CE) n. 2734/2000 della Commissione, del 14 dicembre 2000, che modifica il regolamento (CEE) n. 1627/89 relativo all'acquisto di carne bovina mediante gara e che prevede deroghe o modifiche al regolamento (CE) n. 562/2000 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio riguardo ai regimi di acquisto all'intervento pubblico nel settore delle carni bovine, ha introdotto un certo numero di modifiche o deroghe al regolamento (CE) n. 562/2000 per far fronte alla situazione eccezionale del mercato dovuta ai recenti avvenimenti connessi all'encefalopatia spongiforme bovina (BSE).

     (2) Tenuto conto di questa situazione eccezionale del mercato e al fine di migliorare l'efficacia delle misure d'intervento previste dal regolamento (CE) n. 2734/2000, occorre derogare all'articolo 4, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 562/2000 per quanto concerne il peso massimo delle carcasse, non fissando alcun limite di peso per la seconda delle gare di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2734/2000, ossia la prima gara aperta nel mese di gennaio 2001.

     (3) Gli animali delle razze bovine che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2733/2000, non si considerano appartenenti a una razza ad orientamento "carne". Tali animali devono essere esclusi dall'applicazione dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2734/2000 poiché essi non contribuiscono a ridurre la produzione.

     (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2734/2000.

     (5) Tenuto conto degli sviluppi della situazione, è indispensabile che il presente regolamento entri in vigore immediatamente.

     (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     Il regolamento (CE) n. 2734/2000 è modificato come segue:

     1) L'ultima frase dell'articolo 6, paragrafo 1, è sostituita dal testo seguente:

     "Tuttavia, per la prima gara tale peso sarà di 430 kg e per la seconda gara nessun limite di peso è applicabile."

     2) Al secondo comma dell'articolo 7, dopo i termini "In questo caso", è aggiunto il trattino seguente:

     "- gli animali appartengono a razze bovine diverse da quelle che figurano nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2342/1999."

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.