§ 4.2.16 - Legge Regionale 22 gennaio 1987, n. 2.
Contributi finanziari ai comuni per interventi di metanizzazione nel Veneto.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:22/01/1987
Numero:2


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Programmi di metanizzazione.
Art. 3.  Contributi finanziari.
Art. 4.  Spese ammissibili a contributo.
Art. 5.  Erogazione dei contributi.
Art. 6.  Procedure.
Art. 7.  Norma finanziaria.


§ 4.2.16 - Legge Regionale 22 gennaio 1987, n. 2. [1]

Contributi finanziari ai comuni per interventi di metanizzazione nel Veneto.

(B.U. n. 6 del 23-1-1987).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Veneto, in coerenza con gli obiettivi del Piano Energetico Nazionale e nell'ambito delle proprie competenze relative alla programmazione economica e all'assetto territoriale, incentiva l'estensione e la razionalizzazione della rete di metanizzazione secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

 

     Art. 2. Programmi di metanizzazione.

     Per le finalità previste dal precedente articolo, la Giunta regionale promuove l'elaborazione di programmi per aree territoriali, avvalendosi di apposite convenzioni con gli Enti energetici o società preposti nel settore, anche a livello locale.

     Mediante convenzioni, la Giunta regionale attiva inoltre l'assistenza tecnica nelle fasi di progettazione, esecuzione ed esercizio delle iniziative a favore degli Enti locali singoli, consorziati o costituiti in società, che deliberino di gestire direttamente il servizio di distribuzione del metano.

     Le convenzioni devono comunque prevedere la verifica dello stato dei lavori e delle condizioni di completamento degli interventi avviati con la legge regionale 6 gennaio 1983, n. 2, e con l'articolo n. 5 della legge regionale 24 luglio 1984, n. 34.

 

     Art. 3. Contributi finanziari.

     Per la realizzazione degli interventi compresi nei programmi, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi costanti annui, fino alla misura del 7% dell'investimento, agli Enti locali che contraggono mutui presso la Cassa depositi e prestiti, gli Istituti di previdenza e gli altri Istituti di credito che concedono mutui agli Enti locali.

     In alternativa, per il solo esercizio 1987, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale fino al 50% dell'investimento.

     I contributi sono concessi a condizione che gli Enti locali deliberino di gestire il servizio di distribuzione del metano direttamente, tramite loro aziende, consorzi o società per azioni nelle quali la loro partecipazione sia maggioritaria.

 

     Art. 4. Spese ammissibili a contributo.

     Sono ammissibili a contributo le spese per:

     1) progettazione esecutiva;

     2) esecuzione dei lavori, impianti e forniture;

     3) I.V.A. nella misura di legge;

     4) indennità connesse con la realizzazione delle opere.

     Le spese possono riguardare gli adduttori secondari, le cabine di decompressione, le reti cittadine di distribuzione, i ripristini stradali.

     Possono essere ammessi a contributo anche gli eventuali oneri a carico degli Enti locali per la realizzazione degli adduttori principali.

 

     Art. 5. Erogazione dei contributi.

     I contributi annuali, di cui al primo comma del precedente articolo 3, sono erogati alla scadenza dei ratei di ammortamento dei mutui.

     I contributi in conto capitale, di cui al secondo comma del medesimo articolo, sono erogati secondo le seguenti modalità:

     a) 50% a seguito della stipulazione del contratto con l'impresa esecutrice dei lavori principali;

     b) 40% a stato di avanzamento dei lavori almeno per il 25% dell'importo di progetto;

     c) 10% dietro presentazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o, se prescritto, di collaudo delle opere.

 

     Art. 6. Procedure.

     La Giunta regionale delibera l'approvazione dei programmi e la concessione dei relativi contributi, sentita la Commissione consiliare competente.

     La Sezione opere pubbliche della Commissione Tecnica Regionale, di cui all'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, esprime il parere preventivo sui singoli interventi previsti da ciascun programma entro 60 giorni dalla loro presentazione.

     Dopo il decimo comma dell'articolo 23 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

     (omissis).

     All'articolo 27 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è aggiunto il seguente ultimo comma:

     (omissis).

     Dopo il secondo comma dell'articolo 28 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 42, è aggiunto il seguente comma:

     (omissis).

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     (Omissis).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2009, n. 19.