§ 5.5.22 - Legge Regionale 6 settembre 1988, n. 45.
Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 informazione e cultura
Data:06/09/1988
Numero:45


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 


§ 5.5.22 - Legge Regionale 6 settembre 1988, n. 45.

Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale.

(B.U. n. 53 del 9-9-1988).

 

Art. 1.

     1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'innovazione nei settori produttivi, anche con l'apporto scientifico delle università, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una Società per azioni per la realizzazione di specifiche attività nelle materia di competenza regionale come specificato nei successivi art. 2 e 3.

     2. Possono essere soci oltre alla Regione e alle università, anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o loro associazioni, altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e soggetti privati operanti nel settore.

     3. La quota di partecipazione regionale nella società non deve essere inferiore a un terzo del capitale sociale.

 

     Art. 2.

     1. La «Società» dovrà operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli artt. 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione, iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.

     2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

     3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico. In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione.

     3 bis. La società potrà inoltre svolgere le attività di promozione del sistema economico del Veneto in tutti i suoi aspetti economico-produttivi, dal primario al secondario, commercio, infrastrutture e servizi e di promozione dell’organizzazione e del miglioramento dei servizi per l’internazionalizzazione del sistema d’impresa, curandone la diffusione e l’informazione e favorendo l’attivazione di sinergie [1].

 

     Art. 3.

     1. La società persegue gli scopi di cui all'art. precedente mediante:

     a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione;

     b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;

     c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;

     d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondendo l'alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l'apporto scientifico delle università.

     2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.

     2 bis. La Regione del Veneto concorre alle spese di funzionamento della società nei limiti delle assegnazioni stabilite annualmente dalla legge di bilancio, sulla base del programma annuale di attività [2].

 

     Art. 5.

     1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da recepire le disposizioni dell'art. 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e negli altri organi esecutivi.

     2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il Consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello statuto della società.

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca, è altresì autorizzata a stipulare con il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) convenzioni finalizzate ad approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con particolare riguardo ai settori dell'ambiente, dei servizi sociali, del turismo e dei beni culturali.

 

     Art. 7.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 15.000.000.000 nel triennio 1988-1990, di cui lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 1 e lire 5.000.000.000 per gli interventi previsti dall'art. 6.

     2. All'onere relativo determinato in lire 9.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede:

     a) mediante utilizzo, ai sensi dell'art. 19, quinto comma, della vigente Legge regionale di contabilità, dell'importo di lire 5.000.000.000 iscritto al capitolo 80230 fondo globale per le spese di investimento - partita n. 14 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987;

     b) mediante prelevamento di lire 4.000.000.000 per l'anno finanziario 1988 e lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, della partita n. 17 del fondo globale per le spese di investimento di cui al capitolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990.

     3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

     - capitolo 71260, relativo agli interventi di cui all'art. 1 della presente legge, denominato «Spese per la partecipazione della Regione del Veneto a una società per lo sviluppo dell'innovazione» con lo stanziamento di lire 6.000.000.000, di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1990;

     - capitolo 71262 relativo agli interventi di cui all'art. 6 della presente legge, denominato «Spese per la collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche nelle materie di competenza regionale», con lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1990.

 

     Art. 8.

     1. Sono abrogate le disposizioni relative al Centro Tecnologico Veneto contenute negli artt. 3, 4, 7 e 36 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9 «Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro».

     2. Al punto 6.2 dell'Allegato 1 alla Legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, non si applica il disposto di cui all'art. 1, secondo comma, della legge citata.

 

     Art. 9.

     1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 30 dicembre 2016, n. 30.

[2] Comma inserito dall'art. 15 della L.R. 9 settembre 1999, n. 46.