Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 6. finanza, contabilità e patrimonio |
Capitolo: | 6.1 tributi regionali |
Data: | 09/08/2002 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di ravvedimento. |
Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica. |
Art. 3. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2001, n. 40 "Disposizioni in materia tributaria". |
Art. 4. Disposizioni in materia di addizionale sul gas metano. |
Art. 5. Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi. |
Art. 6. Norma finanziaria. |
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 6.1.22 - L.R. 9 agosto 2002, n. 18.
Disposizioni in materia di gestione dei tributi regionali.
(B.U. 13 agosto 2002, n. 78).
Art. 1. Disposizioni in materia di ravvedimento.
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 13 del
1 bis. In nessun caso l’invio da parte dell’amministrazione di un avviso bonario che invita il contribuente all’adempimento anche tardivo, costituisce causa ostativa al ravvedimento [1].
2. Il pagamento della sanzione in misura ridotta, di cui al comma 1, deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati con le modalità previste dalla
3. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano all’imposta regionale sulle attività produttive e all’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al
Art. 2. Disposizioni in materia di tassa automobilistica.
1. Il termine per il recupero delle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999 alla Regione Veneto, e previsto per il 31 dicembre 2002, è rinviato al 31 dicembre 2003.
2. I crediti di iporto non superiore a euro 16,53 relativi alle tasse automobilistiche dovute per l'anno 1999, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
3. La gestione delle esenzioni di cui al
Art. 3. Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma 2, della
1. L'articolo 1, comma 2, della
2. Per disabile, ai fini della
Art. 4. Disposizioni in materia di addizionale sul gas metano.
1. Nella Tabella allegata all'articolo 38 della
(Omissis).
Art. 5. Disposizioni sulla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi.
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più applicata la tassa sulle concessioni regionali di cui al numero 27 Abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi (
2. L'articolo 12 della
3. I crediti relativi alla tassa di concessione per la ricerca e la raccolta dei tartufi, ivi comprese le relative sanzioni, ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono estinti e non si procede da parte degli uffici regionali alla loro riscossione.
Art. 6. Norma finanziaria.
1. Al minor introito derivante dall’attuazione della presente legge sull’unità previsionale di base (u.p.b.) E0005 “Tasse sulle concessioni regionali” iscritta nello stato di previsione dell’entrata del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004, pari ad euro 46.500,00 per l’esercizio 2002 ed euro 93.000,00 per ciascuno degli esercizi seguenti al 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell’unità previsionale di base (u.p.b.) U0023 “Spese generali di funzionamento” iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio 2002 e pluriennale 2002-2004.
Art. 7. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Comma inserito dall'art. 7 della