§ 6.1.21 - L.R. 24 dicembre 2001, n. 40.
Disposizioni in materia tributaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:24/12/2001
Numero:40


Sommario
Art. 1.  Rideterminazione della misura di tributi regionali.
Art. 1 bis.  Rimborso o compensazione della tassa automobilistica regionale.
Art. 2.  Dichiarazione di urgenza.


§ 6.1.21 - L.R. 24 dicembre 2001, n. 40.

Disposizioni in materia tributaria.

(B.U. 28 dicembre 2001, n. 117).

 

     Art. 1. Rideterminazione della misura di tributi regionali.

     1. Per l’anno 2002 l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), di cui all’articolo 50 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è fissata nelle seguenti percentuali applicate agli scaglioni di reddito di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sue successive modificazioni:

     a) fino a euro 10.329,14 1,2 %;

     b) oltre euro 10.329,14 e fino a euro 15.493,71 1,3 %;

     c) oltre euro 15.493,71 e fino a euro 30.987,41 1,4 %;

     d) oltre euro 30.987,41 e fino a euro 69.721,68 1,4 %;

     e) oltre euro 69.721,68 1,9 %.

     2. Per le famiglie con disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l’aliquota dell’addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche relativa ai redditi complessivi fino a euro 30.987,41 è fissata nella percentuale dello 0,9 [1].

     3. Gli importi della tassa automobilistica regionale e della soprattassa annuale regionale, di cui al Capo I del Titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentati del 10 per cento.

     4. Gli aumenti di cui al comma 3 si applicano agli importi vigenti nell’anno 2001 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dall’1 gennaio 2002 e relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

 

          Art. 1 bis. Rimborso o compensazione della tassa automobilistica regionale. [2]

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contribuente, che perda il possesso di un veicolo per furto o rottamazione, nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale versata è in corso di validità, può richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.

     2. Il diritto alla compensazione o al rimborso viene riconosciuto per il periodo nel quale non si è goduto del possesso del veicolo, purché sia pari almeno ad un quadrimestre. La compensazione o il rimborso vengono riconosciuti in misura proporzionale al numero di mesi interi successivi a quello in cui si è verificato l’evento interruttivo del possesso, derivante da furto o demolizione del veicolo.

     3. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cui lo stesso titolare ha perso il possesso per furto o demolizione, è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l’importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L’importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L’applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita di possesso del veicolo precedente.

     4. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento pari comunque ad almeno un quadrimestre.

 

     Art. 2. Dichiarazione di urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


[1] Per un’interpretazione autentica del presente comma vedi l’art. 3 della L.R. 9 agosto 2002, n. 18.

[2] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 7 novembre 2008, n. 16.