Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.4 formazione professionale |
Data: | 04/04/2003 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1. |
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1. |
Art. 3. Inserimento degli articoli 3bis e 3ter nella legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1. |
Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1. |
§ 5.4.51 - L.R. 4 aprile 2003, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000 n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”.
(B.U. 8 aprile 2003, n. 36).
Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della
1. L’articolo 2 della
“Art. 2. Destinatari dei contributi.
1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal
a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;
b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.
2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto [1].
3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:
a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;
b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.
4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:
a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;
b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;
c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo”.
Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della
1. Il comma 2 dell'articolo 3 della
“2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al
Art. 3. Inserimento degli articoli 3bis e 3ter nella
1. Dopo l’articolo 3 della
“Art. 3 bis. Contributi alle imprese del settore agricolo.
1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall’applicazione del
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con
a) alla misura n. 2 “Insediamento dei giovani in agricoltura” del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda l’avvio di attività imprenditoriali;
b) alla misura n. 1 “Investimenti nelle aziende agricole”, alla misura n. 7 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, alla misura n.13 A ”Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità”, alla misura n. 16 A “Agriturismo”, alla misura n. 16 B “Diversificazione delle attività aziendali” del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;
c) alla misura n. 3 “Formazione” del PSR, per quanto riguarda la formazione.
Art. 3 ter. Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.
1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni stabilite dal
2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con
Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della
1. Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, della
Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della
1. All’articolo 9 della
a) al comma 1, numero 1, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3" sono aggiunte le seguenti: “ e lettera a), comma 2, dell’articolo 3 bis;”;
b) al comma 1, numero 2, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3" sono aggiunte le seguenti: ", lettera b), comma 2, dell’articolo 3 bis e all’articolo 3 ter;”;
c) al comma 1, numero 3, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e lettera c), comma 2, dell’articolo 3 bis”.
[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 27 maggio 2003, n. 51.