§ 5.4.51 - L.R. 4 aprile 2003, n. 6.
Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000 n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 formazione professionale
Data:04/04/2003
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
Art. 2.  Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
Art. 3.  Inserimento degli articoli 3bis  e 3ter nella legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
Art. 4.  Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.
Art. 5.  Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.


§ 5.4.51 - L.R. 4 aprile 2003, n. 6.

Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2000 n. 1 “Interventi per la promozione di nuove imprese e di innovazione dell’imprenditoria femminile”.

(B.U. 8 aprile 2003, n. 36).

 

     Art. 1. Modifica dell’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

     1. L’articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è così sostituito:

     “Art. 2. Destinatari dei contributi.

     1. Sono destinatarie dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, anche nel settore agricolo, che rispondono alla definizione prevista dalla disciplina comunitaria sugli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese, dettata dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001, attive o che intendono attivarsi nel territorio veneto, che rientrano in una delle seguenti tipologie:

     a) imprese individuali di cui sono titolari donne residenti nel Veneto da almeno due anni;

     b) società anche di tipo cooperativo i cui soci ed organi di amministrazione sono costituiti per almeno due terzi da donne residenti nel Veneto da almeno due anni e nelle quali il capitale sociale è per almeno il cinquantuno per cento di proprietà di donne.

     2. Le imprese di cui alle lettere a) e b) devono avere sede operativa nel Veneto [1].

     3. Possono ottenere i contributi le imprese di cui al comma 1 che intendono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

     a) adottare processi produttivi innovativi ovvero innovare o diversificare prodotti;

     b) qualificare l'impresa con corsi di formazione per l'imprenditoria, la direzione e il personale dipendente.

     4. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 devono:

     a) sussistere al momento della costituzione dell'impresa, se si tratta di nuova impresa;

     b) sussistere da almeno sei mesi anteriori alla richiesta di contributo, se si tratta di impresa già esistente;

     c) permanere nei primi cinque anni dalla concessione del contributo”.

 

          Art. 2. Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 è così sostituito:

     “2. I contributi concessi ai sensi della presente legge rientrano nel regime de minimis di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001; ai sensi del comma 2 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 314 per le imprese del settore agricolo, fatta eccezione per il settore dell'agriturismo, e per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli articoli 3bis e 3ter.".

 

          Art. 3. Inserimento degli articoli 3bis  e 3ter nella legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

     1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 sono inseriti i seguenti articoli 3bis e 3ter:

     “Art. 3 bis. Contributi alle imprese  del settore agricolo.

     1. La concessione delle agevolazioni nei settori della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli è subordinata al rispetto delle disposizioni, limitazioni e divieti derivanti dall’applicazione del regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 e degli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo, pubblicati sulla GUCE n. C28 del 1° febbraio 2000.

     2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al Piano di sviluppo rurale (PSR) 2000-2006 della Regione Veneto approvato dalla Commissione europea con decisione C (2000) n. 2904 del 29 settembre 2000. In particolare, in quanto applicabili si fa riferimento:

     a) alla misura n. 2  “Insediamento dei giovani in agricoltura” del PSR, fatta eccezione per il limite di età, per quanto riguarda l’avvio di attività imprenditoriali;

     b) alla misura n. 1 “Investimenti nelle aziende agricole”, alla misura n. 7 “Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli”, alla misura n.13 A ”Incentivazione dei sistemi di certificazione della qualità”, alla misura n. 16 A “Agriturismo”, alla misura n. 16 B “Diversificazione delle attività aziendali” del PSR, per quanto riguarda la realizzazione di processi innovativi e delle iniziative produttive aziendali;

     c) alla misura n. 3 “Formazione” del PSR, per quanto riguarda la formazione.

 

Art. 3 ter. Contributi alle iniziative rientranti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

     1. La concessione delle agevolazioni nei settori della pesca, dell’acquacoltura e delle attività connesse della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici è soggetta alle disposizioni stabilite dal regolamento (CE) 2792/99 del Consiglio del 17 dicembre 1999 che definisce le modalità e le condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca e dell’acquacoltura.

     2. Per le specifiche disposizioni relative agli investimenti e ai settori agevolabili, ai soggetti beneficiari degli aiuti, alle iniziative e alle spese ammissibili nonché alla misura delle agevolazioni si fa riferimento al DOCUP 2000-2006 Completamento di programmazione per le regioni fuori obiettivo 1, approvato dalla Commissione europea con decisione C (2001) n. 45 del 23 gennaio 2001; in particolare, in quanto applicabili si fa riferimento alla misure n. 3.2 “acquacoltura”, n. 3.4 “trasformazione e commercializzazione dei prodotti ittici”, n. 3.5 “pesca acque interne”, n. 4.1 “piccola pesca costiera”, n. 4.3 “promozione dei prodotti ittici” e n. 4.6 “diffusione di nuove tecnologie” dello Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP).".

 

          Art. 4. Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

     1. Al numero 4) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 6, della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1, dopo le parole: “nei settori innovativi” sono aggiunte le seguenti: “e nella diversificazione dei prodotti”.

 

          Art. 5. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1.

     1. All’articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 2000, n. 1 sono apportate le seguenti modificazioni :

     a) al comma 1, numero 1, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3" sono aggiunte le seguenti: “ e lettera a), comma 2, dell’articolo 3 bis;”;

     b) al comma 1, numero 2, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 3" sono aggiunte le seguenti: ", lettera b), comma 2, dell’articolo 3 bis e all’articolo 3 ter;”;

     c) al comma 1, numero 3, dopo le parole: "per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 3" sono aggiunte le seguenti: "e lettera c), comma 2, dell’articolo 3 bis”.


[1] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 27 maggio 2003, n. 51.