§ 5.3.32 - L.R. 27 aprile 2012, n. 16.
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:27/04/2012
Numero:16


Sommario
Art. 1.  Modifica all’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive [...]
Art. 2.  Decorrenza degli effetti


§ 5.3.32 - L.R. 27 aprile 2012, n. 16.

Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni.

(B.U. 4 maggio 2012, n. 35)

 

Art. 1. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive modificazioni

1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31, sono aggiunti i seguenti:

 

“1 bis. Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 “Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado” e successive modificazioni, i comuni forniscono i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria di cui al Capo II e al Capo III del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell’articolo I della legge 28 marzo 2003, n. 53” e successive modificazioni.

1 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 1 bis è quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in cui:

a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto ed è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale nello stesso comune di residenza od in altro comune della Regione Veneto;

b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché quest’ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo allo studente.”.

 

     Art. 2. Decorrenza degli effetti

1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in ordine alla individuazione del comune competente a fornire i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria, producono effetti a valere dall’anno scolastico 2011/2012.