Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.3 assistenza scolastica |
Data: | 27/04/2012 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. Modifica all’articolo 15 della legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 “Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio” e successive [...] |
Art. 2. Decorrenza degli effetti |
§ 5.3.32 - L.R. 27 aprile 2012, n. 16.
Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni.
(B.U. 4 maggio 2012, n. 35)
Art. 1. Modifica all’articolo 15 della
1. Dopo il primo comma dell'articolo 15 della
“1 bis. Ai sensi dell'articolo 156, comma 1, del
1 ter. Il comune tenuto all’adempimento di cui al comma 1 bis è quello di residenza anagrafica dello studente nelle ipotesi in cui:
a) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto ed è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale nello stesso comune di residenza od in altro comune della Regione Veneto;
b) lo studente ha la residenza anagrafica in un comune della Regione Veneto, ma è iscritto ad un’istituzione scolastica avente sede legale in un comune situato fuori dal territorio veneto, purché quest’ultimo comune non fornisca gratuitamente i libri di testo allo studente.”.
Art. 2. Decorrenza degli effetti
1. Le disposizioni di cui alla presente legge, in ordine alla individuazione del comune competente a fornire i libri di testo gratuitamente, con risorse statali, agli studenti della scuola primaria, producono effetti a valere dall’anno scolastico 2011/2012.