§ 5.1.113 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 34.
Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:29/11/2001
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Oggetto.
Art. 2.  Finanziamento.
Art. 3.  Competenze.
Art. 4.  Efficacia dell'accordo.
Art. 5.  Abrogazioni.


§ 5.1.113 - Legge Regionale 29 novembre 2001, n. 34. [1]

Riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

(B.U. n. 109 del 4 dicembre 2001).

 

Art. 1. Oggetto.

     1. L'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, sono disciplinate, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 "Riordinamento degli Istituti Zooprofilattici Sperimentali, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421", secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

     2. L'accordo allegato alla presente legge può essere modificato solo con leggi regionali e provinciali sulla base di accordi tra la Regione del Veneto, la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Province autonome di Bolzano e Trento.

 

     Art. 2. Finanziamento.

     1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato secondo quanto stabilito dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270.

     2. In caso di inadeguatezza delle somme spettanti all'Istituto ai sensi del comma 1 o per assicurare le risorse finanziarie necessarie per lo svolgimento dei propri compiti o di quelli aggiuntivi comuni rispetto ai programmi concordati, gli enti cogerenti provvedono ad erogare, anche in via anticipata, all'Istituto le relative somme secondo le quote di riparto previste dall'articolo 18, comma 3, dell'accordo allegato.

     3. Gli enti cogerenti possono concedere in uso gratuito immobili per le esigenze di funzionamento dell'Istituto.

 

     Art. 3. Competenze.

     1. All'adozione dei provvedimenti spettanti, ai sensi dell'accordo allegato, alla Regione del Veneto, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Bolzano e di Trento, gli enti cogerenti provvedono secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 4. Efficacia dell'accordo.

     1. Le disposizioni dell'accordo allegato alla presente legge hanno efficacia dalla data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione dello stesso.

 

     Art. 5. Abrogazioni.

     1. Dalla data di efficacia dell'accordo, ai sensi dell'articolo 4, è abrogata la legge regionale 22 gennaio 1980, n. 3 "Organizzazione e gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie".

 

 

ALLEGATO

 

ACCORDO TRA

LA REGIONE DEL VENETO

LA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

LA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SULLA GESTIONE

DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE VENEZIE

 

     Art. 1. Competenze regionali e delle Province autonome.

     1. In attuazione del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 recante "Norme di riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali", le norme del presente accordo disciplinano le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, di seguito indicato come Istituto, nonché le funzioni spettanti agli enti cogerenti in ordine alla vigilanza amministrativa, all'indirizzo e alla verifica sull'Istituto medesimo.

 

     Art. 2. Disposizioni generali.

     1. L'Istituto ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica. Esso ha sede in Legnaro (PD).

     2. L'Istituto, nell'assolvimento dei compiti previsti dall'articolo 3, opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, come strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, delle Province autonome di Bolzano e Trento ed assicura agli enti cogerenti ed ai servizi veterinari delle rispettive aziende unità sanitarie locali le prestazioni e la collaborazione tecnico-scientifica necessarie all'espletamento delle funzioni in materia di igiene e sanità veterinaria.

 

     Art. 3. Compiti.

     1. L'Istituto svolge attività di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale nonché di ricerca scientifica sperimentale veterinaria.

     2. Ciascun ente cogerente definisce nell'ambito della propria programmazione gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i rispettivi dipartimenti di prevenzione delle aziende unità sanitarie locali, con le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche eventualmente operanti nel rispettivo territorio.

     3. L'Istituto, conformemente a quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270 e dal regolamento ministeriale approvato con decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190 "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270", provvede in particolare ai seguenti compiti:

     a) la ricerca sperimentale sulla eziologia, sulla patogenesi e sulla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali;

     b) il servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;

     c) gli accertamenti analitici ed il supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;

     d) la ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e il supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;

     e) il supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmacovigilanza veterinaria;

     f) la sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, avvalendosi del centro epidemiologico presso la sede dell'Istituto;

     g) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

     h) l'esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale;

     i) lo studio, la sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;

     l) la formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;

     m) l'attuazione di iniziative statali, regionali o provinciali, anche in collaborazione con le università, per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;

     n) l'effettuazione di ricerche di base e finalizzate, per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, delle Regioni e delle Province autonome e di enti pubblici e privati;

     o) l'assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che venga loro demandato dalle Regioni o dalle Province autonome, oppure dallo Stato, sentite le Regioni e le Province autonome interessate;

     p) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche esteri;

     q) la elaborazione ed applicazione dei metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica;

     r) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali.

     4. L'Istituto inoltre:

     a) opera come strumento tecnico-scientifico della Regione del Veneto, della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Bolzano e Trento nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie nonché nell'ambito dei piani di eradicazione e risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnica e delle produzioni animali disposte dalle Regioni e dalle Province autonome;

     b) svolge attività finalizzata allo sviluppo del sistema produttivo agro alimentare delle Regioni e delle Province autonome;

     c) effettua su disposizioni delle Regioni e delle Province autonome verifiche sui laboratori che, ai sensi delle normative vigenti, esercitano attività collegata agli autocontrolli;

     d) effettua le necessarie verifiche e studi sperimentali sui rischi per la popolazione umana legati alla presenza di animali e al consumo di prodotti di origine animale;

     e) provvede ad ogni ulteriore compito, servizio o prestazione ad esso demandati dalle Regioni e dalle Province autonome singolarmente o congiuntamente, compatibilmente con le risorse disponibili, fermo restando l'espletamento dei compiti di cui al comma 3.

 

     Art. 4. Produzione.

     1. L'Istituto può essere incaricato dal Ministero della salute e dalle Regioni e dalle Province autonome cogerenti, previa assunzione dei relativi oneri, a produrre e distribuire farmaci ad azione immunologica secondo quanto previsto dall'articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 16 febbraio 1994, n. 190.

 

     Art. 5. Prestazioni nell'interesse dei privati.

     1. L'Istituto può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni, a soggetti privati, ad aziende, enti, associazioni, organizzazioni pubbliche e private.

     2. Le modalità, i criteri e le condizioni per lo svolgimento, da parte dell'Istituto delle attività previste al comma 1 sono stabilite dal Comitato di indirizzo e programmazione di cui all'articolo 20; in ogni caso l'Istituto può espletare tali attività solo dopo aver assicurato l'assolvimento dei propri compiti istituzionali.

     3. Su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, la Giunta regionale della Regione del Veneto, di concerto con la Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Giunte delle Province autonome di Bolzano e Trento, approva le tariffe con proprio provvedimento.

 

     Art. 6. Organizzazione e funzionamento.

     1. I laboratori diagnostici, già operanti nell'ambito della Regione del Veneto e della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e delle Province autonome di Bolzano e Trento continuano a svolgere la propria attività, quali sezioni periferiche dell'Istituto; i laboratori diagnostici sono dotati di autonomia operativa e di un proprio budget annuale approvato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     2. L'istituzione di nuovi laboratori periferici o la eventuale soppressione di quelli già operanti è disposta con apposito provvedimento della Giunta della Regione o della Provincia autonoma competente per territorio su proposta del Comitato di indirizzo e di programmazione.

     3. L'organizzazione interna ed il funzionamento dell'Istituto sono stabiliti dal regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto, di cui all'articolo 9 del presente accordo, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) che nell'ambito dell'organizzazione sia prevista la possibilità di individuare, a fronte delle esigenze degli enti cogerenti, modalità di coordinamento tecnico-organizzativo;

     b) che l'organizzazione della sede centrale e delle sezioni periferiche sia definita, al fine di assicurare l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione degli enti cogerenti, secondo criteri di economicità di gestione, ed in stretto collegamento con i servizi veterinari delle Regioni e delle Province autonome e delle aziende unità sanitarie locali;

     c) che la previsione, con riferimento agli ambiti territoriali degli enti cogerenti, sia frutto di consultazioni da parte degli organi dell'Istituto con le organizzazioni professionali degli operatori economici e con quelle dei consumatori per la definizione del programma di attività dell'Istituto.

     4. L'Istituto opera secondo le normative vigenti in tema di qualità dei servizi.

 

     Art. 7. Organi dell'Istituto.

     1. Sono organi dell'Istituto:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Direttore generale;

     c) il Collegio dei revisori.

 

     Art. 8. Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione è composto da sei membri dei quali uno designato dal Ministero della salute, due dalla Regione del Veneto, uno dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, uno dalla Provincia autonoma di Bolzano ed uno dalla Provincia autonoma di Trento scelti tra esperti, anche di organizzazione e programmazione, in materia di sanità.

     2. Il Consiglio di amministrazione è nominato dalla Regione del Veneto; a tal fine le Regioni e le Province autonome provvedono alle designazioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla ricezione di apposita richiesta inoltrata dalla Regione del Veneto; in sede di prima applicazione del presente accordo la Regione del Veneto inoltra la predetta richiesta di designazione agli enti cogerenti successivamente all'entrata in vigore dell'ultima legge delle Regioni o delle Province autonome di approvazione dell'accordo.

     3. Non possono far parte nel Consiglio di amministrazione:

     a) i membri dei Consigli delle Regioni e delle Province autonome;

     b) coloro che hanno rapporti commerciali e comunque di utenza con l'Istituto;

     c) coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dello stesso articolo;

     d) coloro per i quali le rispettive disposizioni regionali e provinciali vietano di assumere la carica di amministratore presso enti dipendenti delle Regioni e delle Province autonome.

     4. I membri del Consiglio di amministrazione cessano dalla carica in caso di:

     a) scioglimento del Consiglio;

     b) dimissioni volontarie;

     c) incompatibilità sopravvenuta ai sensi del comma 3;

     d) condanna con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati che comportino la decadenza dalla carica di amministratore pubblico;

     e) assenza ingiustificata a tre sedute consecutive del Consiglio di amministrazione.

     5. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere b), c), e) del comma 4, informa senza ritardo il Presidente della Giunta regionale o provinciale competente. Quest'ultimo contesta la sussistenza delle condizioni di cui alle lettere c) ed e) all'interessato, il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale o provinciale competente decide definitivamente.

     6. In caso di cessazione anticipata di un componente la Regione del Veneto mette in atto le procedure per la sostituzione secondo le modalità previste dai commi 1 e 2; i nuovi nominati restano in carica fino alla scadenza del Consiglio.

     7. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i suoi componenti non possono essere confermati più di una volta.

     8. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente, di norma ogni bimestre ed ogniqualvolta lo richiedano, indicando gli argomenti da trattare, almeno due dei suoi componenti.

     9. Le sedute del Consiglio di amministrazione sono valide con la presenza di almeno quattro dei suoi componenti. Alle sedute del Consiglio partecipa il Direttore generale con voto consultivo, nonché il Direttore sanitario e il Direttore amministrativo che svolge funzioni di segretario. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente.

     10. La misura delle indennità spettanti al Presidente, al Vicepresidente ed ai membri del Consiglio di amministrazione è stabilita dalla Giunta della Regione del Veneto nella misura massima del quaranta per cento dell'indennità prevista per i consiglieri della Regione del Veneto, differenziandola in relazione alle funzioni ricoperte.

 

     Art. 9. Funzioni del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione ha compiti di indirizzo, di coordinamento e di verifica delle attività dell'Istituto.

     2. In particolare nell'ambito delle proprie competenze il Consiglio di amministrazione:

     a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente;

     b) predispone lo statuto, le modificazioni dello stesso, e lo trasmette per l'approvazione alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome cogerenti;

     c) adotta il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche su proposta del Direttore generale;

     d) definisce, sulla base delle indicazioni contenute negli strumenti di programmazione degli enti cogerenti, gli indirizzi generali per la programmazione pluriennale dell'Istituto;

     e) approva il piano triennale di attività e degli investimenti e la relazione programmatica annuale predisposti dal Direttore generale e trasmette le relative osservazioni alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale;

     f) verifica la coerenza del piano triennale delle attività e degli investimenti predisposto dal Direttore generale, rispetto agli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali o delle Province autonome, inviando le proprie osservazioni alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale;

     g) approva il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio, predisposti dal Direttore generale;

     h) valuta ed approva la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto predisposta dal Direttore generale, trasmettendo alle Giunte delle Regioni e delle Province autonome ed al Direttore generale le relative osservazioni;

     i) propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta della Regione del Veneto conformemente all'articolo 5, comma 3.

 

     Art. 10. Scioglimento del Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con provvedimento della Giunta della Regione del Veneto, di concerto con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e con le Province autonome di Bolzano e Trento, in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto. Con il medesimo provvedimento di scioglimento è nominato un commissario al quale sono attribuite le funzioni e le competenze del disciolto Consiglio di amministrazione ed a cui spetta un'indennità pari a quella di un componente del Consiglio stesso.

     2. Il Consiglio di amministrazione deve essere ricostituito nel termine di tre mesi dalla data del provvedimento di scioglimento.

 

     Art. 11. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio di amministrazione.

     1. Nella prima seduta il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei componenti, il proprio Presidente. Nella medesima seduta e con le stesse modalità il Consiglio elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento dello stesso.

 

     Art. 12. Compiti del Presidente.

     1. Il Presidente esercita tutte le attribuzioni affidategli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti; in particolare formula l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di amministrazione, anche su proposta dei singoli consiglieri e del Direttore generale e presiede il Consiglio medesimo.

     2. Lo statuto individua le competenze del Consiglio di amministrazione che possono essere esercitate dal Presidente in via d'urgenza per garantire il funzionamento dell'Istituto; i provvedimenti assunti dal Presidente del Consiglio di amministrazione in via d'urgenza devono essere ratificati dal Consiglio stesso nella prima seduta successiva alla loro adozione.

 

     Art. 13. Il Direttore generale.

     1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto, provvede alla gestione generale dello stesso; in particolare il direttore generale:

     a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;

     b) predispone e adotta il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio, sottoponendoli all'approvazione del Consiglio di amministrazione;

     c) predispone la relazione programmatica annuale trasmettendola per l'approvazione al Consiglio di amministrazione;

     d) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le modalità previste dal regolamento;

     e) stipula i contratti, le convenzioni ed assume le spese proposti dai dirigenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio;

     f) propone il regolamento per l'ordinamento interno dei servizi dell'Istituto e le relative dotazioni organiche, ed eventuali variazioni, al Consiglio di amministrazione;

     g) predispone il piano triennale delle attività e degli investimenti, in attuazione degli obbiettivi previsti dai piani sanitari degli enti cogerenti ed in coerenza con gli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

     h) predispone la relazione programmatica annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la sottopone al Consiglio di amministrazione per l'approvazione;

     i) predispone e applica il tariffario di cui all'articolo 5.

     2. Il Direttore generale è nominato con delibera della Giunta della Regione del Veneto di concerto con la Giunta della Regione autonoma del Friuli Venezia Giulia e le Giunte delle Province autonome di Bolzano e Trento, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni; in mancanza di concerto, su richiesta del Presidente della Giunta della Regione del Veneto, provvede alla nomina il Ministro della Salute.

     3. Il Direttore generale è coadiuvato da un Direttore sanitario veterinario e da un Direttore amministrativo. Il Direttore amministrativo e il Direttore sanitario sono nominati con provvedimento motivato del Direttore generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e possono essere riconfermati. Il Direttore sanitario veterinario e il Direttore amministrativo possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore generale con provvedimento motivato.

     4. Il rapporto di lavoro del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile, e non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

     5. Il contratto di lavoro del Direttore generale è stipulato dal Presidente della Giunta della Regione del Veneto.

     6. In caso di assenza e di impedimento del Direttore generale le relative funzioni sono svolte dal Direttore sanitario.

     7. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo, o in caso di violazione di leggi o di principi di buon andamento ed imparzialità dell'amministrazione, la Giunta della Regione del Veneto di concerto con la Giunta della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e le Giunte delle Province autonome di Bolzano e Trento, risolve il contratto dichiarandone la decadenza e provvede alla sostituzione del Direttore generale.

     8. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

 

     Art. 14. Il Collegio dei revisori.

     1. Il Collegio dei revisori è composto da tre membri:

     a) due designati a rotazione rispettivamente dalle Regioni e dalle Province autonome scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili";

     b) uno designato dal Ministero del tesoro.

     2. Il Direttore generale convoca il Collegio per la prima seduta.

     3. Il Collegio dei revisori dura in carica cinque anni.

     4. Il Presidente del Collegio è eletto dai revisori all'atto della prima seduta tra i componenti di designazione regionale o delle Province autonome.

     5. Il Collegio dei revisori vigila sull'attività amministrativa dell'Istituto e sull'osservanza delle leggi ed in particolare:

     a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio di esercizio alle risultanze delle scritture contabili;

     b) esamina il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio preventivo economico annuale nonché il bilancio di esercizio;

     c) verifica la corrispondenza di quanto indicato al punto a) ed informa il controllo sugli atti ai principi contenuti nell'articolo 2403 del codice civile;

     d) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'Istituto.

     6. I revisori possono in qualsiasi momento, anche individualmente, procedere ad atti di ispezione e di controllo.

     7. Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un'indennità secondo quanto previsto dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 88/1992.

 

     Art. 15. Il Direttore amministrativo.

     1. Il Direttore amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni un qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

     2. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

     Art. 16. Il Direttore sanitario.

     1. Il Direttore sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età, che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

     2. Il Direttore sanitario dirige i servizi tecnico-sanitari, nonché l'attività scientifica di ricerca e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

 

     Art. 17. Personale.

     1. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

     2. Ai concorsi per l'assunzione in Istituto si applica il regolamento previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni.

 

     Art. 18. Ripartizione quote di finanziamento.

     1. Il finanziamento dell'Istituto è assicurato:

     a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;

     b) dalle Regioni, dalle Province autonome e dalle aziende unità sanitarie locali per le prestazioni poste a carico delle stesse;

     c) dalle aziende unità sanitarie locali con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;

     d) dai proventi diversi disciplinati con i provvedimenti regionali (e provinciali) di cui all'articolo 5.

     2. Il finanziamento dell'Istituto è inoltre assicurato:

     a) da finanziamenti statali, regionali e provinciali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;

     b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;

     c) dai redditi del proprio patrimonio;

     d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;

     e) dagli introiti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento;

     f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

     3. Le quote percentuali della ripartizione dei contributi erogati dalla Regione del Veneto, dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dalle Provincie autonome di Bolzano e Trento cogerenti per quanto riguarda i finanziamenti di cui all'articolo 2 comma 2 della presente legge di riordino sono stabilite in base ai criteri seguenti:

     consistenza del patrimonio zootecnico, 50%

     consistenza della popolazione residente, 20%

     numero dei laboratori periferici, 15%

     estensione della superficie territoriale, 15%

     4. Le quote percentuali della ripartizione di cui al comma 3, possono essere aggiornate dal Comitato di indirizzo e di programmazione di cui all'articolo 20 in relazione alla variazione dei parametri di cui al comma 3.

 

     Art. 19. Patrimonio.

     1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni appartenenti a titolo di proprietà al momento dell'entrata in vigore del presente accordo e da quelli che pervengono all'Istituto per donazione o per altro titolo.

     2. In caso di scioglimento dell'Istituto i beni che compongono il patrimonio sono trasferiti alla Regione o alla Provincia autonoma nel cui territorio insistono i beni stessi.

     3. L'Istituto adotta, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, le norme di gestione contabile e patrimoniale delle aziende sanitarie della Regione ove ha sede l'Istituto medesimo.

 

     Art. 20. Comitato di indirizzo e di programmazione.

     1. E' istituito il Comitato di indirizzo e di programmazione formato dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ovvero dagli assessori dai medesimi delegati.

     2. Il Comitato è convocato dal Presidente o dall'assessore delegato della Regione del Veneto almeno una volta all'anno.

     3. Alle sedute del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente del Consiglio di amministrazione e il Direttore generale dell'Istituto.

     4. Al comitato di indirizzo e programma compete:

     a) definire gli obiettivi specifici di comune interesse delle Regioni e delle Province autonome o in relazione alle particolari esigenze di un territorio regionale o provinciale per il cui raggiungimento sono rese disponibili le necessarie risorse;

     b) valutare e verificare, in occasione della presentazione della relazione gestionale annuale dell'Istituto, i risultati raggiunti complessivamente e con riferimento agli obbiettivi specifici assegnati;

     c) aggiornare le quote di ripartizione di cui all'articolo 18, comma 3.

 

     Art. 21. Controlli.

     1. Sono sottoposti all'approvazione degli enti cogerenti i seguenti atti dell'Istituto:

     a) il bilancio pluriennale di previsione ed il piano triennale delle attività;

     b) il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio;

     c) il regolamento di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c);

     d) il piano attuativo aziendale e la relazione programmatica;

     e) la deliberazione dei programmi di spesa pluriennali e i provvedimenti che disciplinano l'attuazione dei contratti e delle convenzioni.

     2. Gli atti di cui al comma 1, entro dieci giorni dalla loro adozione sono trasmessi ai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome; i predetti atti si intendono approvati qualora le Giunte delle Regioni e delle Province Autonome non si siano pronunciate entro quaranta giorni dalla data di ricevimento.

     3. Nel caso l'atto fosse oggetto di richiesta di chiarimenti il termine di cui al comma 2 è interrotto ed incomincia a decorrere nuovamente successivamente al ricevimento dei chiarimenti.

 

     Art. 22. Norme finali e transitorie.

     1. Il Direttore dell'Istituto in servizio alla data d'entrata in vigore dell'ultima delle leggi regionali e provinciali di approvazione del presente accordo assume la carica di Direttore generale. Detto incarico viene mantenuto per sei mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

     2. Il Presidente della Giunta regionale del Veneto di concerto con le altre Regioni e Province autonome interessate, provvede alla stipula del relativo contratto.


[1] Abrogata dall'art. 5 della L.R. 18 marzo 2015, n. 5, con la decorrenza ivi prevista.