Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 artigianato e industria |
Data: | 06/12/1996 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 15. Disposizioni esecutive di attuazione. |
Art. 16. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 3.9.31 - Legge Regionale 6 dicembre 1996, n. 40.
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell'artigianato" e deleghe di funzioni alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
(B.U. 10 dicembre 1996, n. 110).
Artt. 1. - 14. [1].
Art. 15. Disposizioni esecutive di attuazione.
1. La Giunta regionale, ai sensi della lettera g) dell'articolo 32 dello Statuto, detta disposizioni esecutive e di attuazione delle funzioni delegate dalla presente legge.
Art. 16. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
[1] Articoli di modifica della