§ 6.2.10 – L.R. 6 agosto 1987, n. 39.
Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:6. finanza, contabilità e patrimonio
Capitolo:6.2 contabilità e programmazione
Data:06/08/1987
Numero:39


Sommario
Art. 1.      1. Per consentire alla Regione Veneto l'attuazione del migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili, verificandone, anche, i tempi d'impegno e di spesa, si istituisce presso il Centro [...]
Art. 2.      1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti secondo un sistema di codificazione - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio [...]
Art. 3.      1. I soggetti che devono essere iscritti all'anagrafe prevista dalla presente legge devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui all'articolo 2 il numero di codice [...]
Art. 4.      1. Il sistema di codificazione ai fini di cui all'articolo 2, è deliberato dalla Giunta regionale e deve comprendere almeno i seguenti dati
Art. 5.      1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso il Centro elaborazione dati e sono a disposizione dei consiglieri regionali a norma dell'articolo 15 dello [...]


§ 6.2.10 – L.R. 6 agosto 1987, n. 39.

Istituzione di una anagrafe degli interventi finanziari regionali.

(B.U. 7 agosto 1987, n. 15).

 

Art. 1.

     1. Per consentire alla Regione Veneto l'attuazione del migliore impiego delle risorse finanziarie disponibili, verificandone, anche, i tempi d'impegno e di spesa, si istituisce presso il Centro elaborazione dati una anagrafe degli interventi finanziari a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 2.

     1. Nell'anagrafe di cui al precedente articolo vanno iscritti secondo un sistema di codificazione - tutti i soggetti a favore dei quali siano state disposte erogazioni a carico del bilancio della Regione, anche tramite enti dalla stessa delegati, relative a contributi, sussidi, concorsi finanziari, finanziamenti e in genere a tutti i trasferimenti e apporti di capitale verso i terzi.

     2. Agli effetti dell'anagrafe sono considerati soggetti anche i mutuatari che beneficiano di contributi corrisposti a istituti di credito.

 

     Art. 3.

     1. I soggetti che devono essere iscritti all'anagrafe prevista dalla presente legge devono comunicare, con gli atti intesi a ottenere le erogazioni di cui all'articolo 2 il numero di codice fiscale e a trasmettere eventuali variazioni dello stesso [1].

 

     Art. 4.

     1. Il sistema di codificazione ai fini di cui all'articolo 2, è deliberato dalla Giunta regionale e deve comprendere almeno i seguenti dati:

     a) il beneficiario, distinguendo tra persone fisiche e altri soggetti, nonché la categoria economica di appartenenza dello stesso, secondo la classificazione ISTAT e la classificazione funzionale di I e II grado dell'allegato al bilancio regionale;

     b) l'ammontare dell'intervento erogato;

     c) il provvedimento legislativo in forza del quale è stato concesso l'intervento finanziario;

     d) il capitolo di bilancio cui la spesa è imputata.

     2. La Giunta regionale ordina i dati di cui al comma precedente in apposita scheda-tipo, intestata a ciascun beneficiario [2].

 

     Art. 5.

     1. I dati contenuti nell'anagrafe degli interventi finanziari sono depositati presso il Centro elaborazione dati e sono a disposizione dei consiglieri regionali a norma dell'articolo 15 dello Statuto e delle strutture del Consiglio regionale all'uopo individuate dall'Ufficio di Presidenza; a norma dell'articolo 23 dello Statuto devono essere esibiti innanzi alle commissioni che, in ragione della loro competenza per materia, ne facciano richiesta; sono riprodotti in una relazione semestrale inviata, entro il terzo mese successivo alla scadenza di ciascun semestre solare, dall'assessore competente al Presidente del Consiglio regionale. Tali relazioni rilevanti le categorie giuridiche ed economiche dei beneficiari, l'articolazione territoriale, la rapidità ed efficacia della spesa, corredate da elaborazioni e studi, sono oggetto di pubblicazione.

     2. I dati contenuti nell'anagrafe possono essere forniti anche mediante supporti diversi da quelli cartacei. Eventuali copie ed estratti dei documenti concernenti i dati, di cui al comma 1, sono rilasciati ai richiedenti nel rispetto e secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, con spese a loro carico [3].


[1] Così sostituito dall'art. 1 della L.R. 2 luglio 1991, n. 14.

[2] Così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 luglio 1991, n. 14 di cui si riporta l'art. 4:

[3] Così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 luglio 1991, n. 14.