§ 3.3.1 - Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 34.
Regolamentazione dei Consorzi Forestali e delle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.3 bonifica, flora, fauna
Data:17/05/1974
Numero:34


Sommario
Art. 1.      Per la gestione tecnica, conservazione e miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per l'assistenza tecnica in campo agricolo nei territori montani la Regione promuove la costituzione dei [...]
Art. 2.      I Consorzi forestali e le Aziende speciali, oltre alla gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti partecipanti, assicurano, nelle rispettive circoscrizioni, compiti di [...]
Art. 3.      I proprietari che intendono costituire un Consorzio forestale approvano uno statuto consorziale che dovrà stabilire tra l'altro:
Art. 4.      La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consigliare.
Art. 5.      Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sui Consorzi forestali e sulle Aziende speciali spettano alla Regione a norma del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. In particolare il controllo [...]
Art. 6.  I Consorzi forestali e le Aziende speciali operano secondo le direttive fissate nei piani generali di sviluppo delle Comunità Montane competenti per territorio.
Art. 7.      Ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia [...]
Art. 8.      I Consorzi forestali già istituiti nella Regione Veneta a' sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora intendano fruire dei contributi di cui all'art. 7, dovranno adeguare i propri statuti [...]
Art. 9.      Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge, previsti annualmente in Lire 150 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di [...]
Art. 10.      Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore con i Consorzi forestali e le Aziende speciali.


§ 3.3.1 - Legge Regionale 17 maggio 1974, n. 34.

     Regolamentazione dei Consorzi Forestali e delle Aziende speciali per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei Comuni e degli altri Enti. (B.U. n. 21 del 22-5-1974).

 

Art. 1.

     Per la gestione tecnica, conservazione e miglioramento del patrimonio silvo-pastorale e per l'assistenza tecnica in campo agricolo nei territori montani la Regione promuove la costituzione dei Consorzi forestali e di Aziende speciali, di cui agli articoli 139, 150, 155 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e successive modificazioni ed integrazioni.

     La Regione promuove inoltre la costituzione di Consorzi forestali tra proprietari privati e pubblici [1].

 

     Art. 2.

     I Consorzi forestali e le Aziende speciali, oltre alla gestione tecnica dei patrimoni silvo-pastorali degli Enti partecipanti, assicurano, nelle rispettive circoscrizioni, compiti di aggiornamento ed assistenza tecnica-forestale agraria e zootecnica a favore di Enti ed aziende private nonché azione promozionale per la tutela ed il miglioramento dei boschi, dei pascoli e dei prati montani.

 

     Art. 3.

     I proprietari che intendono costituire un Consorzio forestale approvano uno statuto consorziale che dovrà stabilire tra l'altro:

     a) la rappresentanza degli Enti partecipanti;

     b) l'attribuzione dei compiti degli organi del Consorzio e la durata in carica;

     c) i casi di ineleggibilità e decadenza e i modi di sostituzione dei componenti degli organi del Consorzio;

     d) le norme amministrative circa la gestione del Consorzio;

     e) il riparto della spesa per il funzionamento del Consorzio tra i partecipanti;

     f) le norme sull'organizzazione degli uffici e il regolamento organico del personale.

     I Comuni che intendono costituire una azienda speciale approvano un regolamento ai sensi dell'art. 141 del Rd 30 dicembre 1923, n. 3267 [2].

 

     Art. 4.

     La costituzione del Consorzio è approvata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consigliare.

     Con lo stesso decreto è approvato lo Statuto.

 

     Art. 5.

     Le funzioni amministrative di vigilanza e tutela sui Consorzi forestali e sulle Aziende speciali spettano alla Regione a norma del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11. In particolare il controllo sugli atti dei singoli Consorzi o Aziende è esercitato dalla sezione del Comitato di Controllo competente sul territorio ove ha sede il Consorzio o Azienda.

     La vigilanza sull'attività tecnica è esercitata dagli organi tecnici della Regione.

 

     Art. 6. I Consorzi forestali e le Aziende speciali operano secondo le direttive fissate nei piani generali di sviluppo delle Comunità Montane competenti per territorio.

 

     Art. 7.

     Ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali viene concesso un contributo nelle spese generali fino al limite massimo del 75 per cento delle spese fisse per il personale tecnico, di custodia ed amministrativo e delle spese di ufficio.

     I Consorzi forestali e le Aziende speciali trasmettono alla Regione, entro il 30 settembre di ogni anno, il bilancio di previsione accompagnato da una relazione illustrativa degli interventi che si intendono effettuare. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera l'anticipazione dell'80 per cento del contributo concesso sulle spese ammesse, entro il primo trimestre cui si riferiscono i bilanci e la rata di saldo, a conguaglio sull'eventuale differenza tra le spese previste e quelle risultanti dal conto consuntivo dell'anno precedente che deve essere trasmesso alla Regione entro il 30 aprile di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo [3].

 

     Art. 8.

     I Consorzi forestali già istituiti nella Regione Veneta a' sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora intendano fruire dei contributi di cui all'art. 7, dovranno adeguare i propri statuti a' sensi del precedente art. 3 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e trasmetterli per l'approvazione alla Regione. A seguito dell'approvazione a tali Consorzi si applicheranno le norme della presente legge.

     In sede di prima applicazione e comunque per non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge i Consorzi forestali di cui al comma precedente beneficiano dei contributi di cui all'art. 7 con decorrenza I gennaio 1974.

 

     Art. 9.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 7 e 8 della presente legge, previsti annualmente in Lire 150 milioni, si fa fronte, per l'esercizio finanziario 1974, mediante riduzione di pari importo del cap. 530 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti derivanti da provvedimenti legislativi in corso di formazione» e l'istituzione, nello stato di previsione della spesa, del cap. 431 denominato «Contributi ai Consorzi forestali ed alle Aziende speciali» con lo stanziamento di Lire 150 milioni.

     Per gli esercizi finanziari successivi verrà istituito nei rispettivi bilanci un capitolo di eguale importo e denominazione.

     Gli stanziamenti che, in tutto o in parte, rimanessero inutilizzati alla fine di un esercizio, saranno utilizzati in quelli successivi in conformità al disposto dell'art. 36 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 [4].

 

     Art. 10.

     Le disposizioni di cui alla presente legge sono integrative di quelle contenute nelle leggi dello Stato attualmente in vigore con i Consorzi forestali e le Aziende speciali.

 

 


[1] Comma aggiunto dall'art. 38 della L.R. 8-1-1991, n. 1.

[2] Articolo così modificato dall'art. 38 della L.R. 8-1-1991, n. 1.

[3] Così modificato dalla L.R. 9 dicembre 1976, n. 41 (B.U. n. 55 del 13- 12-1976).

[4] Per l'esercizio 1976 lo stanziamento è stato determinato in L. 200 milioni dall'art. 2 della L.R. 9 dicembre 1976 n. 41 (B.U. n. 55 del 13 dicembre 1976). Con l'art. unico della L.R. 9 marzo 1977 n. 24 (B.U. n. 12 del 14-3-1977) è stato concesso ai consorzi forestali e alle aziende speciali di cui alla presente legge un contributo straordinario della Regione di L. 50 milioni.