§ 2.4.47 - L.R. 26 marzo 2004, n. 7.
Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:26/03/2004
Numero:7

§ 2.4.47 - L.R. 26 marzo 2004, n. 7.

Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 "Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"" e successive modificazioni.

(B.U. 30 marzo 2004, n. 36).

 

Art. 1. Modifica della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 “Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"” e successive modificazioni.

     1. Il termine previsto dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2002, n. 35, dall'articolo 12 della legge regionale 1° agosto 2003, n. 16, dall'articolo 2 della legge regionale 29 ottobre 2003, n. 26 e dall'articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 2004, n. 3, è prorogato fino al giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto della legge regionale di riforma urbanistica e comunque non oltre il 30 aprile 2004.

 

Art. 2. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.