§ 2.2.38 - Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 36.
Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali o a partecipazione regionale
Data:08/09/1997
Numero:36


Sommario
Art. 1.  Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po.
Art. 2.  Finalità.
Art. 3.  Ente parco interregionale Delta del Po.
Art. 4.  Piano del Parco.
Art. 5.  Contenuti del Piano del Parco.
Art. 6.  Elaborati del Piano del parco.
Art. 7.  Procedimento di formazione del Piano del Parco.
Art. 8.  Efficacia del Piano del Parco.
Art. 9.  Varianti al Piano del parco.
Art. 10.  Norme di salvaguardia.
Art. 11.  Piano pluriennale economico-sociale.
Art. 12.  Regolamento dell'Ente parco.
Art. 13.  Compiti dell'Ente parco.
Art. 14.  Ente di gestione.
Art. 15.  Statuto dell'Ente parco.
Art. 16.  Funzioni e organi dell'Ente parco.
Art. 17.  Consiglio dell'Ente parco.
Art. 18.  Funzioni del Consiglio.
Art. 19.  Comitato esecutivo.
Art. 20.  Funzioni del Comitato esecutivo.
Art. 21.  Il Presidente dell'Ente parco.
Art. 22.  Comitato tecnico-scientifico.
Art. 22 bis.  Compiti del Comitato tecnico scientifico.
Art. 23.  Comunità del parco.
Art. 24.  Il personale.
Art. 25.  Il Direttore del Parco.
Art. 26.  Collegio dei revisori dei conti.
Art. 27.  Compiti del Collegio dei revisori.
Art. 28.  Vigilanza.
Art. 28 bis.  Rapporti con il Consorzio per l'ecologia e l'acquacoltura costiera di Rovigo (CEAC).
Art. 29.  Regolamento dell'attività venatoria.
Art. 30.  Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi.
Art. 31.  Gestione demanio regionale.
Art. 32.  Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente.
Art. 33.  Sanzioni.
Art. 34.  Controlli sull'Ente parco.
Art. 35.  Finanziamento.
Art. 36.  Norma finanziaria.
Art. 37.  Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali.


§ 2.2.38 - Legge Regionale 8 settembre 1997, n. 36.

Norme per l'istituzione del Parco regionale del Delta del Po.

(B.U. n. 74 del 12 settembre 1997).

 

CAPO I

Norme generali

 

Art. 1. Istituzione del Parco naturale regionale del Delta del Po.

     1. Al fine di tutelare, recuperare, valorizzare e conservare i caratteri naturalistici, storici e culturali del territorio del Delta del Po, nonché per assicurare adeguata promozione e tutela della attività economiche tipiche dell'area e concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, con la presente legge è istituito il Parco naturale regionale del Delta del Po, di seguito definito Parco, come individuato dalla planimetria georeferenziata in scala 1:50.000 comprendente parte del territorio dei comuni di Rosolina, Porto Viro, Ariano nel Polesine, Taglio di Po, Porto Tolle, Adria, Loreo, Corbola e Papozze [1].

     2. La gestione del parco è affidata all'Ente parco Delta del Po, di cui all'articolo 14, di seguito denominato Ente parco.

     3. La individuazione della sede legale e amministrativa dell'Ente parco è demandata alla definizione dello Statuto dell'Ente.

 

     Art. 2. Finalità.

     1. La Regione del Veneto con la presente legge riconosce e promuove:

     a) i valori naturali, ambientali, storici e culturali presenti nell'area del Delta del Po rodigino quali risorse atte a supportare lo sviluppo economico, sociale e culturale delle Comunità locali insistenti in tali territori;

     b) la incentivazione e la tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali delle comunità locali insistenti nei territori del Delta del Po rodigino, quale condizione essenziale e irrinunciabile per la stessa tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino.

     2. Al fine di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, caratterizzanti l'area del Delta del Po rodigino, di assicurare adeguata promozione e tutela delle attività economiche, ricreative, sociali e culturali tipiche dell'area e di concorrere al miglioramento della qualità della vita delle comunità locali, la Regione del Veneto con la presente legge intende perseguire i seguenti obiettivi:

     a) recepire, adottare, attuare e promuovere l'attuazione da parte degli enti locali, nei territori del Delta del Po rodigino, conterminati e interessati dal Piano di Area del Delta del Po, approvato con provvedimento del Consiglio regionale n. 1000 in data 5 ottobre 1994, di azioni e linee di gestione del territorio e delle zone umide, nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali inerenti la gestione delle zone umide, con particolare riferimento all'azione di collaborazione concertata a lungo termine predisposta dall'Unione europea, mediante l'adesione diretta della Regione del Veneto al programma comunitario per le zone umide del Mediterraneo denominato MedWet;

     b) assicurare la tutela, il mantenimento, il restauro, la valorizzazione e l'ottimale e razionale utilizzo e fruizione dell'ambiente naturale e antropizzato, storico, architettonico, paesaggistico e archeologico, e delle sue risorse;

     c) assicurare la fruizione del territorio a fini ricreativi, scientifici, culturali e didattici;

     d) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività di conservazione, manutenzione, valorizzazione, ottimale gestione, fruizione e ripristino anche funzionale degli elementi naturali e storici caratterizzanti l'area;

     e) promuovere, anche mediante la predisposizione di adeguati sostegni tecnico-finanziari, le attività economiche, ricreative, sociali e culturali, turistiche e di servizio tipiche dell'area e di possibile sviluppo futuro, nel rispetto delle finalità della presente legge;

     f) assicurare la promozione dello sviluppo del sistema economico e insediativo, in armonia con le finalità della presente legge, attivando e promuovendo iniziative promozionali e di ricerca e sperimentazione scientifica e tecnologica, atte a valorizzare le produzioni ed i servizi tipici dell'area;

     g) promuovere le funzioni di servizio per il tempo libero e di organizzazione del flussi turistici nelle zone del Delta del Po;

     h) promuovere e valorizzare l'immagine del Delta del Po rodigino anche con l'uso di mezzi multimediali;

     i) tutelare il suolo e il sottosuolo, la flora, la fauna, l'acqua e l'aria;

     l) assicurare la protezione del territorio ai fini della sicurezza idraulica, in armonia con le finalità della presente legge, promuovendo a tutti i livelli la difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;

     m) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione della flora e degli equilibri fitocenotici del soprassuolo vegetazionale;

     n) promuovere la difesa, ricostituzione, valorizzazione dei valori faunistici e degli equilibri zoocenotici;

     o) garantire e promuovere la valorizzazione, l'incremento e l'utilizzo razionale delle risorse naturali, storiche, culturali, paesaggistiche ed economiche, al fine di garantire e promuovere lo sviluppo economico, sociale e culturale delle popolazioni del Delta del Po rodigino e di assicurare loro una migliore qualità della vita.

     3. Per i fini di cui al comma 2, la presente legge promuove la predisposizione e l'adozione di un Piano economico-sociale, a carattere pluriennale, denominato Piano di tutela e sviluppo delle Comunità del Delta del Po rodigino, mirante alla promozione economica e sociale delle Comunità del Delta del Po attraverso il sostegno delle attività tipiche e alla piena valorizzazione delle potenzialità economiche del territorio ai fini dello sviluppo dell'occupazione.

 

     Art. 3. Ente parco interregionale Delta del Po.

     1. La Regione Veneto, ai fini di una efficace ed omogenea politica di tutela dell'intero ecosistema del Delta del Po, promuove, d'intesa con la Regione Emilia-Romagna, la istituzione dell'Ente parco interregionale Delta del Po, costituito dai parchi regionali del Delta del Po delle rispettive Regioni.

 

CAPO II

Strumenti di attuazione: piano del parco e piano pluriennale economico-sociale

 

     Art. 4. Piano del Parco.

     1. Strumento di attuazione delle finalità del parco è il Piano del parco, che ha lo scopo di assicurare la necessaria tutela e valorizzazione dell'ambiente del parco e dei valori naturali e ambientali ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 e dell'articolo 25 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. Il Piano di Area del Delta del Po costituisce riferimento per la redazione del Piano del parco che non potrà porre ulteriori vincoli di tutela paesaggistico ambientale.

     3. Nelle aree esterne alla perimetrazione del Piano del Parco e ricomprese nel Piano di Area del Delta del Po si applicano esclusivamente le disposizioni del Piano di Area.

 

     Art. 5. Contenuti del Piano del Parco.

     1. Il Piano del parco determina:

     a) la perimetrazione definitiva dell'area del parco;

     b) la zonizzazione e l'articolazione delle superfici comprese nel perimetro di cui all'articolo 1 in aree di salvaguardia e di sviluppo;

     c) i perimetri delle zone archeologiche;

     d) la distinzione tra i biotopi a seconda che debbano essere lasciati prevalentemente all'evoluzione naturale ovvero che possano essere soggetti a trasformazioni orientate o ancora a gestione conservativa;

     e) le aree che devono accogliere attrezzature o infrastrutture per un'utilizzazione collettiva dei beni o per altre esigenze strettamente connesse alle finalità del parco;

     f) gli edifici esistenti e le aree da destinare a sede delle attività dell'Ente parco o ad altri usi pubblici congruenti con le finalità del parco;

     g) il censimento di tutti gli edifici di pregio ambientale storico- artistico e relative categorie di intervento;

     h) gli interventi di conservazione, riqualificazione, restauro, recupero e miglioramento da operarsi e l'individuazione dei soggetti abilitati ad effettuarli ove diversi dall'Ente parco;

     i) i filari di alberi siepi, cespugli, boschi, macchie arboree di cui è vietato l'abbattimento salvo le necessarie o opportune azioni di mantenimento, manutenzione, miglioramento, incremento, da attuarsi con tecniche proprie della bioingegneria e silvicoltura naturalistica, anche con interventi a sostegno di attività di sperimentazione relative a produzioni compatibili realizzate in aziende agricole ed ittiche;

     l) le specifiche misure di tutela e risanamento dei corpi idrici, nonché la promozione di interventi statali volti al risanamento e disinquinamento dei corpi idrici interessanti il territorio nella loro interezza;

     m) le norme e le prescrizioni per l'utilizzo delle vie d'acqua e relative infrastrutture;

     n) l'adeguamento del sistema infrastrutturale finalizzato alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività del parco con la previsione di interventi finanziari aggiuntivi nei settori

dell'agricoltura, dell'itticoltura, della pesca e della gestione agro- faunistica, compatibili con le finalità del sistema di tutela e sviluppo, ivi compresa la vivificazione delle lagune;

     o) i modi e le forme di utilizzazione sociale dei beni costituenti il parco e le norme per la loro regolamentazione;

     p) i vincoli e le limitazioni che afferiscono alle diverse aree comprese nel parco qualora previste nonché la regolamentazione delle attività di trasformazione consentite;

     q) le modalità di cessazione o di adattabilità delle attività incompatibili con le finalità del parco;

     r) lo sviluppo dell'agricoltura, della pesca professionale, dell'acquacoltura e della vallicoltura, attività considerate compatibili e necessarie per le finalità del parco, tenendo conto che nelle oasi, così come definite e delimitate nel Piano faunistico venatorio, può essere esercitata l'attività di vallicoltura [2];

     s) le modalità di promozione di nuove attività compatibili con le finalità del parco, nonché la promozione di interventi di carattere culturale ed educativo per la promozione e lo sviluppo di una cultura della tutela ambientale e della conservazione degli elementi tipici della ruralità;

     t) i centri abitati, le zone artigianali, commerciali, industriali, portuali e turistiche all'interno del perimetro del parco, cui si applicano gli strumenti urbanistici dei rispettivi territori;

     u) la predisposizione di attrezzature, impianti di depurazione e per il risparmio energetico e sistemi di controllo e monitoraggio delle acque;

     v) la realizzazione di servizi ed impianti di carattere turistico- naturalistico gestiti anche da privati;

     z) i sistemi per la riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera.

 

     Art. 6. Elaborati del Piano del parco.

     1. Il Piano del parco è costituito da:

     a) analisi volte a individuare e descrivere le caratteristiche, la consistenza e la dinamica pregressa e prevedibile della struttura sociale e degli aspetti relativi alla struttura fisica del suolo, alle acque, alla flora, alla fauna, alle preesistenze storiche e archeologiche, alle attività economiche e a quant'altro ritenuto necessario per la completa conoscenza dell'area;

     b) relazione illustrativa degli obiettivi da conseguirsi, dei criteri adottati per la redazione del Piano e dei criteri da adottare per la sua attuazione, delle caratteristiche dei territori compresi dell'ambito del parco, del contenuto delle scelte compiute;

     c) una o più rappresentazioni grafiche, in scale 1:50.000 e 1:10.000 atte a determinare la suddivisione e articolazione del territorio del parco in aree distinte, nonché l'assetto urbanistico, naturalistico e funzionale;

     d) norme di attuazione contenenti la regolamentazione delle attività consentite e delle nuove attività;

     e) programma finanziario di massima e individuazione degli interventi ritenuti prioritari.

 

     Art. 7. Procedimento di formazione del Piano del Parco.

     1. Il Piano del parco e le sue varianti sono adottate con voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco.

     2. Entro otto giorni, gli atti sono depositati presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni di cui all'articolo 1, per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione, e nei trenta giorni successivi, presentare le proprie osservazioni all'Ente parco.

     3. I termini, di cui al comma 2, decorrono dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico dell'avvenuto deposito all'albo dell'Ente parco.

     4. Scaduto il termine per la presentazione di osservazioni, entro sessanta giorni, il Presidente dell'Ente parco trasmette alla Regione il Piano del parco adottato, unitamente alle osservazioni pervenute e alle controdeduzioni dell'Ente parco.

     5. Il Piano del parco, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, da formularsi entro centoventi giorni dalla trasmissione degli atti, è approvato dal Consiglio regionale che può introdurre le modifiche necessarie per la tutela degli interessi ambientali nonché di ogni altro interesse regionale o statale. La delibera di approvazione è pubblicata sul BUR e il relativo piano è depositato presso la segreteria dell'Ente parco e dei comuni interessati, a disposizione del pubblico.

     6. Il Piano del parco entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione della delibera di approvazione nel BUR.

 

     Art. 8. Efficacia del Piano del Parco.

     1. Il Piano del parco ha efficacia di Piano di area regionale e valenza paesistica ai sensi dell'articolo 124 della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni, e dell'articolo 25, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394; la sua approvazione comporta, quando si tratti di prescrizioni e vincoli, l'automatica variazione degli strumenti urbanistici generali e attuativi, in corrispondenza alle prescrizioni e ai vincoli approvati.

     2. Il Piano del parco può essere attuato attraverso progetti successivi.

 

     Art. 9. Varianti al Piano del parco.

     1. Le varianti al Piano del parco sono soggette alla stessa procedura del Piano del parco ed hanno la stessa efficacia.

     2. Le varianti parziali che non incidono sui criteri informatori e sulle caratteristiche essenziali del Piano del parco sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio dell'Ente parco e sono approvate dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione tecnica regionale, integrata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 16 agosto 1984, n. 40, da formularsi entro centoventi giorni dal ricevimento delle varianti medesime.

 

     Art. 10. Norme di salvaguardia.

     1. Fino all'adozione del Piano del parco e del regolamento del parco, si applicano sul territorio del parco i vincoli e le direttive del vigente Piano di Area del Delta del Po.

 

     Art. 11. Piano pluriennale economico-sociale.

     1. Nell'ambito delle finalità istitutive, delle previsioni del Piano del parco e nei limiti del regolamento, il Consiglio dell'Ente parco, su proposta del Comitato esecutivo e sentiti gli enti locali interessati, adotta il Piano pluriennale economico-sociale di cui all'articolo 2, comma 3, e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.

     2. Il Piano prevede in particolare:

     a) gli interventi di riqualificazione, recupero e miglioramento da operarsi per la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e ambientale, nonché, l'individuazione dei soggetti abilitati a effettuarli, ove diversi dall'Ente parco;

     b) gli interventi nei settori dell'industria e artigianato, dell'agricoltura, dell'itticoltura, della molluschicoltura e della pesca professionale in genere, della vivificazione delle lagune, della difesa dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, della tutela dell'equilibrio e ripopolamento faunistico, dell'agriturismo e delle attività turistiche;

     c) gli interventi a sostegno di attività per la sperimentazione, promozione e trasformazione relative a produzioni realizzate da aziende agricole e società ittiche;

     d) gli interventi di carattere culturale ed educativo, ricreativo e turistico, strutturale ed infrastrutturale per lo sviluppo dell'utilizzo sociale e pubblico del Parco;

     e) le previsioni di spesa per l'attuazione del programma e le priorità degli interventi.

     3. Il Piano pluriennale economico-sociale ha durata quadriennale e può essere attuato attraverso programmi annuali di interventi.

     4. La realizzazione delle singole opere di attuazione degli interventi previsti dai programmi è approvata dal Comitato esecutivo, previo parere del Comitato tecnico scientifico. L'approvazione delle opere equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle stesse.

     5. Nei programmi annuali possono essere previste apposite convenzioni, anche onerose, con gli operatori interessati per introdurre pratiche e iniziative compatibili con l'ambiente e finalizzate a promuovere ed utilizzare il territorio e l'ambiente per creare nuove economie e nuova occupazione.

 

CAPO III

Regolamento e compiti dell'Ente parco

 

     Art. 12. Regolamento dell'Ente parco.

     1. Il regolamento dell'Ente parco, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore del Piano del parco, disciplina in dettaglio le attività, i vincoli, le prescrizioni ed ogni altra previsione del Piano del parco di cui all'articolo 5, comma 1, lettere da a) a t).

     2. In particolare il regolamento disciplina:

     a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;

     b) lo svolgimento delle attività industriali, artigianali, commerciali, agroalimentari, ittiche, turistiche, di servizio e agro-silvo- pastorali, anche mediante la creazione di apposite strutture tecniche e operative, operanti nell'ambito di parti limitate ovvero sull'intera area del parco, nonché mediante l'assunzione di partecipazioni in società con altri soggetti pubblici e privati;

     c) le modalità per l'acquisizione delle aree e degli edifici espressamente individuati nel Piano del parco ai fini del conseguimento delle finalità del parco;

     d) le modalità per la promozione e la conoscenza dell'ambiente del parco e per l'attuazione degli interventi di valorizzazione del medesimo;

     e) le modalità di semplificazione amministrativa nell'organizzazione degli uffici e nell'esercizio delle funzioni, da conseguire anche attraverso apposite convenzioni ed accordi con gli enti pubblici e privati interessati.

 

     Art. 13. Compiti dell'Ente parco.

     1. Nell'area del parco, l'Ente parco esercita:

     a) le funzioni amministrative delegate alla Regione ai sensi dell'articolo 82 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 in materia di tutela dei beni ambientali e subdelegate ai Comuni ai sensi della legge regionale 31 ottobre 1994, n. 63;

     b) le funzioni amministrative in materia di vincolo idrogeologico di cui all'articolo 20 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 27 giugno 1997, n. 25, nonché le funzioni in materia di vincolo forestale e tutela forestale, di cui alla legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 come da ultimo modificata dalla legge regionale 27 giugno 1997, n. 25;

     c) le funzioni amministrative in materia di tutela della fauna inferiore e della flora, di cui alla legge regionale 15 novembre 1974, n. 53 e successive modifiche e integrazioni, attualmente esercitate dal Servizio forestale regionale territorialmente competente;

     d) le funzioni amministrative concernenti la polizia idraulica sui corsi d'acqua e le relative pertinenze idrauliche di cui alla legge regionale 9 agosto 1988, n. 41 come modificata dalla legge regionale 26 gennaio 1994, n. 11.

     2. Il Consiglio dell'Ente parco istituisce apposita Commissione tecnica composta dal presidente dell'Ente, e da sei esperti, nelle materie di competenza previste dal comma 1, di cui tre scelti dal Consiglio del parco con voto limitato a due terzi, due scelti dal Comitato esecutivo ed uno designato dal Consorzio di Bonifica Delta Po-Adige. La Commissione è presieduta dal presidente dell'Ente parco o suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente con qualifica non inferiore a istruttore. La Commissione formula obbligatoriamente pareri consultivi sugli atti da emanarsi dagli organi dell'Ente nell'esercizio delle funzioni allo stesso demandate a norma del comma 1.

     3. Il parere della Commissione di cui al comma 2, sostituisce ogni altro parere previsto dalle singole normative regionali.

     4. Ai componenti della Commissione competono le indennità ed il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

     5. L'esercizio delle funzioni previste dal comma 1 ha inizio decorsi novanta giorni dalla costituzione degli organi di cui all'articolo 16 e della Commissione tecnica di cui al comma 2. La costituzione degli organi e della Commissione tecnica è comunicata dal presidente dell'Ente parco al Presidente della Giunta regionale il quale entro il termine di quindici giorni successivi al ricevimento della comunicazione ne dà notizia mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto. Analoga comunicazione è effettuata dal presidente dell'Ente parco ai sindaci dei comuni di cui all'articolo 1. I procedimenti già avviati e non ancora conclusi sono definiti presso gli organi e gli enti originariamente competenti [3].

     6. L'Ente parco, per l'adempimento dei propri compiti, può avvalersi, previa intesa con gli organi competenti, della collaborazione tecnica degli enti e aziende regionali, della consulenza e dell'opera delle strutture regionali, nonché della collaborazione del Corpo forestale dello Stato e degli enti locali interessati, previa stipula di apposita convenzione.

 

CAPO IV

La gestione del parco

 

     Art. 14. Ente di gestione.

     1. La gestione del parco è affidata ad un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica, istituito con la presente legge e denominato Ente parco Delta del Po.

 

     Art. 15. Statuto dell'Ente parco.

     1. Lo Statuto dell'Ente parco contiene:

     a) la disciplina delle attività dell'Ente in conformità alle disposizioni della presente legge e alle finalità del parco.

     b) la disciplina del funzionamento e dei compiti degli organi dell'Ente e la previsione delle cause di cessazione dall'ufficio dei membri che li compongono;

     c) la regolamentazione di ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Ente e delle relative strutture, che non siano già espressamente disciplinate dalla presente legge.

     d) la regolamentazione dei rapporti con le strutture esterne presenti nell'area, cui verranno affidati compiti in materia di operatività tecnica e di vigilanza;

     e) [le modalità di costituzione e di funzionamento della Comunità del Parco di cui all'articolo 23, composta dagli enti locali e dalle rappresentanze degli interessi economico-sociali presenti nell'area, espresse dalle associazioni, agricole e della pesca, imprenditoriali, del tempo libero e dello sport, venatorie e protezionistiche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti a livello locale] [4].

 

     Art. 16. Funzioni e organi dell'Ente parco. [5]

     1. Sono organi dell'Ente parco:

     a) il Consiglio;

     b) il Comitato esecutivo;

     c) il Presidente;

     c bis) il Direttore [6];

     d) la Comunità del Parco;

     e) il Collegio dei revisori dei conti.

     2. Per quanto non previsto dalla presente legge, il funzionamento e i compiti degli organi del Parco sono disciplinati dallo Statuto di cui all'articolo 15.

 

     Art. 17. Consiglio dell'Ente parco. [7]

     1. Il Consiglio dell'Ente parco è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composto:

     a) dal sindaco di ciascuno dei Comuni di cui all'articolo 1 o suo delegato;

     b) dall'assessore competente di ciascuno dei Comuni di cui all'articolo 1;

     c) dal presidente della Provincia di Rovigo o suo delegato;

     d) dall'assessore competente della Provincia di Rovigo;

     e) da quattro componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale.

     2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, la durata del Consiglio è stabilita in anni quattro. I componenti del Consiglio decadono per il venir meno della rispettiva qualifica, vengono sostituiti con le stesse modalità con cui sono stati nominati e restano in carica sino alla nomina dei successori. I componenti del Consiglio nominati in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del Consiglio del Parco.

     3. Il direttore del parco partecipa alle sedute con voto consultivo.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente parco con qualifica non inferiore a funzionario, indicato dal presidente.

     5. Ai membri del Consiglio che ne hanno titolo, compete un'indennità di presenza di importo pari al cinquanta per cento dell'indennità stabilita dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

     6. Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei consiglieri; fatto salvo quanto diversamente previsto dagli articoli 7 e 18, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti, palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

     7. La prima riunione del Consiglio è convocata e presieduta dal consigliere più anziano di età.

 

     Art. 18. Funzioni del Consiglio. [8]

     1. Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

     a) elegge il Comitato esecutivo;

     b) nomina il direttore del parco e i componenti del Comitato tecnico scientifico;

     c) adotta entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano del parco;

     d) nomina, su proposta del Comitato esecutivo, i redattori del Piano del parco e delle relative varianti;

     e) adotta le varianti al Piano del parco;

     f) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti il Regolamento del Parco, di cui all'articolo 12;

     g) delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti lo Statuto dell'Ente di cui all'articolo 15;

     h) controdeduce alle osservazioni relative al Piano del parco adottato;

     i) delibera i bilanci preventivi e consuntivi afferenti alla gestione del parco;

     l) delibera la pianta organica;

     m) delibera l'attivazione delle strutture tecniche e operative;

     n) delibera la partecipazione in società e organismi;

     o) delibera il Piano pluriennale economico - sociale ed i programmi di cui all'articolo 11;

     p) delibera in ordine alle convenzioni previste dalla lettera e), del comma 2, dell'articolo 12 e dal comma 6, dell'articolo 13 [9].

 

     Art. 19. Comitato esecutivo. [10]

     1. Il Comitato esecutivo è eletto dal Consiglio nel proprio seno.

     2. Esso è composto, oltre che dal presidente, da dieci membri onde garantire la presenza di tutti i comuni di cui all'articolo 1, della provincia di Rovigo e della Regione.

     3. Il direttore del parco partecipa alle sedute del Comitato esecutivo con voto consultivo.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 17.

     5. Ai membri del Comitato esecutivo che ne hanno titolo, compete un'indennità di carica mensile di importo pari al trenta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge.

     6. Le riunioni del Comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri nominati; le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti e in caso di parità di voti palesemente espressi, prevale il voto del presidente.

 

     Art. 20. Funzioni del Comitato esecutivo. [11]

     1. Il Comitato esecutivo:

     a) adotta il Piano pluriennale economico - sociale e i programmi annuali di cui all'articolo 11;

     b) provvede alla realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal Piano pluriennale economico-sociale e dai programmi annuali di cui all'articolo 11;

     c) dispone la cattura e l'eventuale abbattimento di animali nel caso di fenomeni degenerativi;

     d) propone alla Giunta regionale interventi rivolti alla realizzazione di opere e all'acquisto di mezzi necessari per la prevenzione e l'estinzione degli incendi;

     e) delibera in ordine all'acquisizione di beni immobili e in ordine ad ogni altra attività patrimoniale necessaria alla gestione del parco;

     f) delibera in ordine alle convenzioni e ai contratti, salvo quanto diversamente previsto dalla lettera p), comma 1, dell'articolo 18;

     g) assume ogni altro provvedimento che rientri nelle finalità della presente legge e che non sia di competenza di altri organi dell'Ente o della Regione del Veneto.

 

     Art. 21. Il Presidente dell'Ente parco. [12]

     1. Il presidente dell'Ente parco è nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio dell'Ente parco.

     2. Il presidente rappresenta l'Ente parco, convoca e presiede il Consiglio, il Comitato esecutivo, la Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 2, ed il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 22; vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati.

     3. Nei casi di assoluta necessità e urgenza il presidente è autorizzato a compiere gli atti e ad adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela degli interessi dell'Ente, dandone immediata notizia alla Giunta regionale. Tali provvedimenti sono immediatamente esecutivi e dovranno essere sottoposti a ratifica del Comitato esecutivo nella prima seduta e comunque non oltre venti giorni dalla loro adozione.

     4. Il presidente inoltre:

     a) rilascia l'autorizzazione per la raccolta della flora, di minerali e di fossili a scopi scientifici e didattici;

     b) autorizza le attività di ricerca scientifica;

     c) emana gli atti che costituiscono esercizio delle funzioni amministrative demandate all'Ente parco ai sensi dell'articolo 13.

     5. In caso di assenza o impedimento del presidente, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente, membro del Comitato esecutivo da lui delegato.

     6. Al presidente dell'Ente parco compete, se ne ha titolo, un'indennità di carica mensile di importo pari al sessanta per cento dell'indennità di carica stabilita nella tabella A) allegata alla legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni, nonché il rimborso delle spese e il trattamento di missione come stabiliti dall'articolo 5 della medesima legge. Al vicepresidente compete, se ne ha titolo, un'indennità di carica pari al cinquanta per cento dell'indennità di carica di cui alla citata tabella A).

 

     Art. 22. Comitato tecnico-scientifico. [13]

     1. Il Comitato tecnico-scientifico è nominato dal Consiglio entro sei mesi dall'insediamento e dura in carica quattro anni.

     2. Esso è composto:

     a) dal direttore del parco;

     b) da cinque esperti in discipline attinenti alla tutela del territorio, alla difesa e valorizzazione dell'ambiente tra cui: geologia, zoologia, biotecnica, scienze forestali, scienze agrarie, urbanistica, ecologia, economia e sociologia;

     c) da tre esperti in discipline attinenti al turismo, alla pesca ed alla cultura;

     d) dal direttore del Consorzio di Bonifica Delta Po - Adige.

     3. Il presidente del Comitato tecnico-scientifico è il presidente dell'Ente parco o suo delegato.

     4. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario del Consiglio di cui al comma 4 dell'articolo 17.

     5. Ai membri del Comitato tecnico-scientifico competono le indennità e il rimborso delle spese nella misura stabilita dall'articolo 187 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12 e successive modificazioni.

 

     Art. 22 bis. Compiti del Comitato tecnico scientifico. [14]

     1. Il Comitato tecnico scientifico esprime parere obbligatorio sul piano ambientale, sul regolamento e sul Piano pluriennale economico - sociale.

     2. Il Comitato tecnico scientifico può altresì essere sentito, su richiesta degli organi di gestione del parco, in merito ad ogni altra questione di particolare rilevanza.

 

     Art. 23. Comunità del parco. [15]

     1. E' istituita quale organo consultivo dell'Ente parco la Comunità del parco anche al fine di promuovere la partecipazione degli organismi interessati in vista delle attività dell'Ente stesso.

     2. La Comunità del parco è composta da:

     a) tre consiglieri comunali per ciascuno dei comuni interessati dal perimetro del parco, designati dai rispettivi consigli comunali, garantendo la presenza delle minoranze;

     b) tre consiglieri provinciali designati dal Consiglio provinciale, garantendo la presenza delle minoranze;

     c) due rappresentanti per ciascuna delle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti a livello locale nel settore della agricoltura, pesca, imprenditoriale, tempo libero e sport, venatorio, ecologico-naturalistico, designati dalle medesime associazioni;

     d) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello regionale.

     3. La Comunità del parco esprime parere obbligatorio ma non vincolante su tutti gli atti di programmazione di competenza dell'Ente parco.

     4. La Comunità del parco è nominata dal presidente del Consiglio dell'Ente parco, entro sessanta giorni dal suo insediamento. A tal fine entro quindici giorni da tale data il presidente dell'Ente parco invita i Comuni, la Provincia e le associazioni di cui alle lettere c) e d) del comma 2 a provvedere entro quarantacinque giorni alle designazioni di competenza; decorso inutilmente tale termine il presidente del Parco provvede alla nomina della Comunità, sulla base delle designazioni pervenute.

     5. In caso di mancata nomina della Comunità del parco da parte del presidente del Consiglio dell'Ente parco provvede, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.

 

     Art. 24. Il personale. [16]

     1. L'Ente parco, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale di personale dipendente, nei limiti della dotazione organica definita dal Consiglio dell'Ente ed approvata dalla Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale trasferisce nella dotazione organica dell'Ente esclusivamente i posti corrispondenti al personale regionale con contratto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso l'Ente medesimo alla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti sono equiparati a tutti gli effetti a quelli dei dipendenti regionali.

     4. L'Ente parco può avvalersi, previa stipula di appositi accordi, di personale degli Enti locali operanti nell'area del parco.

     5. L'Ente parco può inoltre stipulare convenzioni con associazioni protezionistiche, culturali e cooperative di servizi per lo svolgimento di attività di servizio al parco.

 

     Art. 25. Il Direttore del Parco. [17]

     1. All'Ente parco è preposto un direttore nominato dal Consiglio dell'Ente parco su proposta del Comitato esecutivo assunto con rapporto di lavoro a tempo determinato di natura privatistica della durata di quattro anni, rinnovabili alla scadenza; il rapporto di lavoro si risolve secondo le norme di diritto civile.

     2. Il direttore del parco è scelto tra persone di provata qualificazione in materia amministrativa o scientifica in possesso di diploma di laurea.

     3. Della decisione di nominare il direttore del parco è data pubblicità nelle forme e nei modi a ciò idonei.

     4. Il direttore del parco:

     a) sovraintende all'elaborazione del Piano del parco, delle sue varianti, del piano pluriennale economico - sociale, dei programmi annuali di attuazione e cura la concreta attuazione delle prescrizioni e previsioni contenute nel Piano del parco e dei progetti di cui all'articolo 8;

     b) sovrintende all'organizzazione ed all'utilizzazione del personale con particolare riferimento a quello impiegato nello svolgimento delle attività tecniche;

     c) provvede alla promozione ed all'immagine dell'Ente parco;

     d) da attuazione a tutte le delibere del Consiglio dell'Ente parco e del Comitato esecutivo.

 

     Art. 26. Collegio dei revisori dei conti. [18]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti in possesso di comprovata esperienza amministrativo-contabile. Uno dei membri effettivi è nominato dal Ministero del Tesoro, ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, gli altri membri sono nominati dal Consiglio regionale.

     2. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27, i componenti del Collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni.

     3. Il presidente è eletto tra i membri effettivi.

     4. Al presidente del Collegio dei revisori compete un'indennità di carica annua lorda pari all'importo massimo stabilito all'articolo 3 della legge regionale 23 dicembre 1983, n. 64 e successive modificazioni e integrazioni; agli altri componenti compete un'indennità di carica annua lorda pari al cinquanta per cento di quella spettante al presidente del Collegio stesso. Al presidente e ai componenti il Collegio compete il rimborso delle spese di viaggio come stabilito dall'articolo 5 della medesima legge.

 

     Art. 27. Compiti del Collegio dei revisori. [19]

     1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione finanziaria dell'Ente parco, redige la relazione sul bilancio e sul conto consuntivo e vigila sulla regolarità contabile

dell'amministrazione.

     2. Il Collegio dei revisori redige annualmente una relazione sull'andamento della gestione dell'Ente parco e la trasmette alla Giunta regionale accompagnata dalle eventuali controdeduzioni del Comitato esecutivo in ordine ai rilievi formulati.

 

     Art. 28. Vigilanza.

     1. L'Ente parco vigila con il proprio personale all'uopo incaricato sull'applicazione della presente legge e di ogni altra disposizione conseguente; adotta e fa eseguire i provvedimenti relativi ad eventuali infrazioni. Nei limiti del servizio cui sono destinati e secondo le attribuzioni conferite, i dipendenti dell'Ente parco, cui sono affidati i compiti di vigilanza, accertamento e contestazione, sono agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi della vigente normativa statale in materia, secondo quanto previsto dal regolamento di esecuzione al piano ambientale.

     2. Per l'adempimento dei compiti di vigilanza può essere anche utilizzato, mediante accordi, personale dei comuni e della provincia interessati al territorio del parco, nonché del Corpo forestale dello Stato e della Regione. Può inoltre essere utilizzato, mediante apposite convenzioni, personale indicato da enti e associazioni con fini istituzionali di protezione della natura, avente i necessari requisiti.

     3. Il personale di vigilanza provvede all'accertamento, alla contestazione e alla notificazione delle infrazioni, redigendo i relativi processi verbali e il rapporto ai sensi degli articoli da 13 a 17 della legge 27 novembre 1981, n. 689.

     4. Nei casi in cui l'infrazione ha provocato un danno o un'alterazione ambientale, l'obbligo di rapporto sussiste anche se sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria.

     5. Qualora il personale preposto alla vigilanza constati la violazione di prescrizioni di competenza di altre autorità amministrative, provvede ad informarne tempestivamente l'autorità competente.

     6. Il direttore dell'Ente parco redige annualmente un rapporto sulle infrazioni rilevate.

 

     Art. 28 bis. Rapporti con il Consorzio per l'ecologia e l'acquacoltura costiera di Rovigo (CEAC). [20]

     1. Per le finalità di ricerca, studio e promozione connesse alla tutela delle acque vallive, interne e costiere, con particolare attenzione alla valorizzazione del settore della pesca, l'Ente Parco può avvalersi del Consorzio per l'ecologia e l'Acquacoltura Costiera di Rovigo.

 

     Art. 29. Regolamento dell'attività venatoria.

     1. Al solo scopo di ricomporre squilibri ecologici possono essere consentiti prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al Piano del parco e al regolamento; sino all'approvazione di questi, devono avvenire nel rispetto di apposite direttive regionali a tal fine emanate.

     1 bis. Al solo fine di accedere alle aree esterne al parco non altrimenti raggiungibili e fatta salva la competenza dell'ente parco a rilasciare specifiche autorizzazioni in fattispecie diverse da quelle di cui al presente comma, i privati, titolari di regolare autorizzazione al porto d'armi o di licenza venatoria, sono autorizzati all'attraversamento delle strade e delle vie d'acqua interne al parco con le armi e gli altri mezzi di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, purché scarichi e riposti negli appositi contenitori [21].

 

     Art. 30. Impianti di produzione di energia elettrica e divieti in materia di estrazione di idrocarburi. [22]

     1. Nell'ambito dell'intero territorio dei comuni interessati dal Parco del Delta del Po si applicano le seguenti norme:

     a) gli impianti di produzione di energia elettrica dovranno essere alimentati a gas metano o da altre fonti alternative di pari o minore impatto ambientale;

     a bis) nel caso di impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile di potenza superiore a 300 MW termici già esistenti alla data di entrata in vigore della legge istitutiva del Parco regionale delta del Po, per i quali sia stata richiesta o venga richiesta la conversione a carbone o altro combustibile solido ai sensi della normativa statale, la conversione deve assicurare l’abbattimento delle emissioni di almeno il cinquanta per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell’allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; in tal caso non trovano applicazione le disposizioni di cui alla lettera a) [23];

     b) non sono rilasciati:

     1) permessi di ricerca di idrocarburi;

     2) autorizzazioni per l’estrazione di idrocarburi [24].

 

     Art. 31. Gestione demanio regionale.

     1. Alla gestione del territorio demaniale regionale, denominato "Isola di Batteria" in Comune di Porto Tolle e "Giardino Botanico" in Comune di Rosolina, trasferito dallo Stato alla Regione ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 si provvede con programmi concordati con l'Ente parco e indicati dal Piano del parco.

 

     Art. 32. Tutela dei danni e alterazioni dell'ambiente.

     1. Alla violazione delle prescrizioni vigenti nell'area del parco da cui derivi un qualsiasi danno o alterazione dell'ambiente consegue l'obbligo di restituzione in pristino. Ove per lo stato dei luoghi la restituzione in pristino non sia in tutto o in parte possibile, alla violazione consegue l'obbligo del recupero ambientale anche mediante interventi compensativi.

     2. L'Ente parco determina, in contraddittorio con il contravventore, le modalità e i termini del ripristino integrale o del recupero ambientale, ai sensi del comma 1. Ingiunge quindi il compimento delle attività di ripristino o recupero così definite, preavvertendo che in caso di inadempienza provvederà in sostituzione a spese del contravventore.

     3. Decorso invano il termine fissato per l'adempimento, l'Ente parco procede all'esecuzione delle opere e successivamente ingiunge al trasgressore il rimborso delle spese sostenute, secondo le disposizioni del RD 14 aprile 1910, n. 639.

 

     Art. 33. Sanzioni.

     1. Fatte salve le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni della presente legge, del piano del parco del regolamento del parco, nonché delle misure di salvaguardia, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000, fermo restando l'obbligo della restituzione in pristino.

     2. Nei seguenti casi le sanzioni amministrative pecuniarie sono così determinate:

     a) da lire 500.000 a lire 5.000.000 per l'uccisione di capo di fauna selvatica soggetta a protezione in base a leggi statali e regionali;

     b) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per l'estirpazione o per l'abbattimento di ogni specie vegetale soggetta a protezione in base a leggi regionali o statali;

     c) da lire 2.000.000 a lire 20.000.000 per la realizzazione di ogni opera o intervento di trasformazione geomorfologica, ivi compresi gli sbancamenti e i movimenti di terra, l'apertura di cave o di discariche di rifiuti, nonché per la realizzazione di attività edilizie e impiantistiche, ivi compresa l'apertura di strade, in difformità dalle norme di salvaguardia, dal piano del parco e dal regolamento;

     d) da lire 100.000 a lire 1.000.000 per la circolazione con mezzi motorizzati in percorsi fuori strada o comunque in zone precluse alla circolazione di tali mezzi. In caso di reiterazione dell'infrazione è comminata la confisca del mezzo servito per commettere l'infrazione;

     d bis) da lire 200.000 a 2.000.000 per la violazione di cui all'articolo 29 comma 1 bis [25].

     3. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie sono devoluti all'Ente parco.

     4. Nei casi previsti dalle lettere a), b) e c) del comma 2 del presente articolo, è comminata la confisca dei vegetali e degli altri beni rimossi o asportati, degli animali catturati o uccisi, dei macchinari e attrezzi che sono serviti a commettere la violazione.

     5. Le sanzioni sono comminate dal direttore dell'Ente parco con applicazione delle norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

     Art. 34. Controlli sull'Ente parco.

     1. L'Ente parco Delta del Po è soggetto a controllo da parte della Giunta regionale nei casi e con le procedure previste dalla legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53 e successive modificazioni.

 

     Art. 35. Finanziamento.

     1. Alla realizzazione delle finalità e degli interventi previsti dalla presente legge, l'Ente parco provvede con erogazioni finanziarie dell'Unione europea, dello Stato e della Regione del Veneto, con l'attribuzione della priorità nella concessione dei finanziamenti nei casi previsti dall'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

     2. L'Ente parco provvede inoltre alla copertura degli oneri per la gestione del parco utilizzando le risorse finanziarie derivanti:

     a) da trasferimenti della Regione;

     b) da contribuzioni da parte degli enti locali operanti nell'area del parco, nonché di altri soggetti pubblici o privati;

     c) da proventi riscossi per l'attività o servizi svolti;

     d) dall'irrogazione delle sanzioni; dai canoni delle concessioni previste dalle leggi regionali istitutive;

     e) da eventuali rendite patrimoniali; da proventi dei diritti di ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;

     f) da eventuali lasciti e donazioni come da modalità indicate all'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

     g) eventuali proventi derivanti dall'utilizzo e dalla concessione del marchio e dell'immagine del Delta del Po.

 

     Art. 36. Norma finanziaria.

     1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1998, il contributo annuale delle spese di gestione del parco, fa carico allo stanziamento, determinato dalla legge annuale di approvazione del bilancio, al capitolo n. 51050.

 

     Art. 37. Priorità nel riparto dei finanziamenti regionali.

     1. Nel riparto dei finanziamenti regionali derivanti in particolare da leggi di settore è riservata priorità ai soggetti pubblici e privati che realizzano entro l'ambito territoriale del parco, nel rispetto delle finalità del parco e delle priorità del Piano pluriennale economico- sociale, progetti riguardanti:

     a) opere di conservazione, restauro ambientale e/o forestale e difesa del suolo;

     b) recupero di edilizia rurale abitativa di pregio ambientale;

     c) attività culturali e turistiche di interesse del parco;

     d) attività agricole, della pesca e agrituristiche;

     e) attività di qualificazione e sviluppo di servizi in campo agricolo, alieutico, zootecnico e forestale;

     f) acquisizione delle aree pubbliche;

     g) attrezzature delle aree pubbliche;

     h) acquisto e risanamento di immobili da destinare a sede dell'attività dell'Ente parco.


[1] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 29 dicembre 2017, n. 45.

[2] Lettera così modificata dall'art. 61, comma 1, della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[4] Lettera abrogata dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[5] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[6] Lettera aggiunta dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[7] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[8] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[9] Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5.

[10] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[11] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[13] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[14] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[15] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[16] Articolo modificato dall'art. 30 della L.R. 28 gennaio 2000, n. 5, sostituito dall’art. 5 della L.R. 25 febbraio 2005, n. 6 e abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[17] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[18] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 26 giugno 2018, n. 23.

[20] Articolo aggiunto dall'art. 61, comma 2, della L.R. 3 febbraio 1998, n. 3.

[21] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 2001, n. 19.

[22] Articolo sostituito dall'art. 25 della L.R. 22 febbraio 1999, n. 7.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2011, n. 14.

[24] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 29 ottobre 2015, n. 18.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 2001, n. 19.