Settore: | Codici regionali |
Regione: | Veneto |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 27/07/2007 |
Numero: | 19 |
Sommario |
Art. 1. Conferma del titolo e di disposizioni della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 come novellata dalla legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28 . |
Art. 2. Modifica dell’articolo 6 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 4. Modifica dell’articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 5. Modifica dell’articolo 10 legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 6. Modifica dell’articolo 12 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 7. Modifica dell’articolo 14 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 8. Modifica dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 . |
Art. 9. Abrogazione dell’articolo 19 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 19 bis della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. |
Art. 11. Disposizioni transitorie. |
Art. 12. Abrogazioni. |
Art. 13. Aggiunta dell’articolo 8 ter alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . |
Art. 14. Modifica dell’articolo 8 bis della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 . |
§ 1.3.22 - L.R. 27 luglio 2007, n. 19.
Modifiche alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 “Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali” e abrogazione della legge regionale 21 dicembre 2006, n. 28, ed integrazioni alla legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 “Trattamento indennitario dei consiglieri regionali”
(B.U. 31 luglio 2007, n. 67)
CAPO I
Modifiche alla
Art. 1. Conferma del titolo e di disposizioni della
1. Le novellazioni operate dall’articolo 1 commi 1, 2, 4, 11 e 13 della
Art. 2. Modifica dell’articolo 6 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 6 bis della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dalla nona legislatura e sino a tale data la percentuale di contribuzione per l’assicurazione per l’assistenza sanitaria integrativa è per il 30 per cento a carico del Consiglio regionale e per il restante 70 per cento a carico del consigliere regionale.
Art. 3. Modifica dell’articolo 7 della
1. L’articolo 7 della
“Articolo 7
1. Il trattamento indennitario dei consiglieri regionali, oltre alle indennità previste dalla legislazione regionale in vigore, è comprensivo dell'assegno vitalizio, dell'assegno di reversibilità e dell'assegno di fine mandato disciplinati dalla presente legge e dal
2. L’istruzione delle pratiche, la tenuta dei conti ed ogni altra incombenza inerente la corresponsione degli assegni vitalizi, degli assegni di reversibilità e degli assegni di fine mandato sono curate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale attraverso gli uffici del Consiglio regionale.
3. Le spese per la corresponsione delle indennità differite di cui al comma 1 sono a carico del bilancio regionale.
4. I contributi obbligatori di cui all’articolo 8 e i contributi volontari di cui agli articoli 12 e 13 sono versati nel capitolo di entrata n. 8378 del bilancio regionale avente la seguente denominazione “Contributi a carico dei consiglieri regionali di cui agli articoli 8, 12 e 13 della
Art. 4. Modifica dell’articolo 9 della
1. L’articolo 9 della
“Articolo 9
1. Hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri eletti fino alla quinta legislatura compresa, cessati dal mandato, che abbiano compiuto cinquantacinque anni di età, ed abbiano almeno cinque anni di contribuzione;
b) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla sesta legislatura fino all’ottava compresa, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessanta anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno dodici mesi elevato ad almeno trenta mesi per i consiglieri eletti per la prima volta nell’ottava legislatura;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni;
c) i consiglieri eletti per la prima volta a partire dalla nona legislatura, cessati dal mandato, alle seguenti condizioni:
1) abbiano compiuto sessantacinque anni di età, salvo quanto previsto dal comma 4;
2) abbiano esercitato il mandato per almeno trenta mesi;
3) abbiano versato i contributi per un periodo complessivo di almeno cinque anni.
2. Hanno diritto inoltre a conseguire l’assegno vitalizio:
a) i consiglieri che, nel corso del mandato, siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente per cause dipendenti dall’esercizio del mandato consiliare e ne siano quindi cessati, qualunque sia la loro età ed il periodo di contribuzione;
b) i consiglieri che nel corso del mandato siano divenuti per altra causa inabili al lavoro in modo permanente e ne siano quindi cessati, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età;
c) i consiglieri che dopo la cessazione del mandato siano divenuti inabili al lavoro in modo permanente, qualora abbiano un periodo di contribuzione di almeno cinque anni, indipendentemente dal limite minimo di età.
3. Per i consiglieri inabili al lavoro in modo permanente, si prescinde dal limite minimo di età.
4. Possono chiedere l'anticipata corresponsione dell'assegno vitalizio:
a) i consiglieri, di cui alla lettera b) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento |
Coefficiente di riduzione |
55 |
0,7604 |
56 |
0,8016 |
57 |
0,8460 |
58 |
0,8936 |
59 |
0,9448 |
b) i consiglieri, di cui alla lettera c) del comma 1, cessato il mandato, al compimento del sessantesimo anno di età. In tal caso la misura dell'assegno è ridotta secondo la seguente tabella:
Età di pensionamento |
Coefficiente di riduzione |
60 |
0,7604 |
61 |
0,8016 |
62 |
0,8460 |
63 |
0,8936 |
64 |
0,9448 |
5. Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.
6. I consiglieri, che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo per l’ottenimento dell’assegno vitalizio nella misura massima, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per il completamento del relativo periodo contributivo del quinquennio.”.
2. Ai consiglieri regionali eletti per la prima volta nell’ottava legislatura, cessati dal mandato, che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano esercitato la facoltà di prosecuzione volontaria nel versamento della quota di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), della
3. I consiglieri eletti per la prima volta nella ottava legislatura e cessati dal mandato al momento dell’entrata in vigore della presente legge hanno diritto a conseguire l’assegno vitalizio se hanno esercitato il mandato per almeno dodici mesi.
Art. 5. Modifica dell’articolo 10
1. L’articolo 10 della
“Articolo 10
1. L’assegno vitalizio spettante dopo cinque anni di contribuzione è commisurato al 30 per cento dell’indennità consiliare lorda.
2. Ai soli fini della determinazione dell’assegno vitalizio e dell’assegno di fine mandato, l’indennità consiliare lorda è pari all’ottanta per cento dell’indennità parlamentare.
3. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto anno l’assegno vitalizio è aumentato del 4 per cento sino al raggiungimento del 70 per cento della indennità consiliare come individuata al comma 2.
4. L’assegno vitalizio di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 9 è stabilito, qualora il consigliere non abbia raggiunto il quinto anno di contribuzione, nella misura minima fissata al comma 1.
5. Nel caso in cui gli anni di contribuzione sono più di cinque si procede a norma del comma 3.
6. Ai fini del computo degli anni di contribuzione, la frazione di anno che sia pari almeno a sei mesi e un giorno si calcola come anno intero.”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 10 della
Art. 6. Modifica dell’articolo 12 della
1. L’articolo 12 della
“Articolo 12
1. Il consigliere di cui alla lettera a), comma 1 dell’articolo 9, che cessi dal mandato, ha la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
2. I consiglieri di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 9, che abbiano versato i contributi per un periodo di esercizio del mandato non inferiore rispettivamente a dodici mesi o trenta mesi per la lettera b) ed a trenta mesi per la lettera c), hanno la facoltà di continuare a versare mensilmente i contributi mancanti per ottenere l’assegno vitalizio fino alla misura massima.
3. Il consigliere decade dalla facoltà prevista dai commi 1 e 2 qualora opti per la corresponsione dell’assegno o non effettui il versamento delle quote entro il termine massimo di dieci giorni dalla fine di ogni mese.
4. I consiglieri che al momento della cessazione del mandato, abbiano raggiunto il limite di età per il conseguimento dell'assegno vitalizio o lo raggiungano prima del periodo occorrente per il completamento del periodo contributivo, hanno la facoltà di versare in unica soluzione il totale delle mensilità mancanti per l’ottenimento dell’assegno vitalizio fino alla misura massima.”.
Art. 7. Modifica dell’articolo 14 della
1. L’articolo 14 della
“Articolo 14
1. Il Consigliere che cessi dal mandato prima di avere raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell’assegno vitalizio ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100 per cento senza attribuzione di interessi.
2. Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di suo decesso. In tal caso non viene corrisposto l’assegno di fine mandato.”.
Art. 8. Modifica dell’articolo 17 e dell’articolo 18 della
1. La lettera a) del primo comma dell’articolo 17 della
“a) il coniuge cui non è stata addebitata la separazione o il convivente more uxorio nelle condizioni previste dal comma 4 dell’articolo 2 della
2. Alla lettera c) del comma primo dell’articolo 17 della
3. All’articolo 18 della
a) alla lettera a) del comma primo dopo le parole “avente diritto” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”;
b) alla lettera b) del comma primo dopo la parola “coniuge” sono aggiunte le parole “o al convivente more uxorio”.
Art. 9. Abrogazione dell’articolo 19 della
1. L’articolo 19 della
Art. 10. Sostituzione dell’articolo 19 bis della
1. L’articolo 19 bis della
“Articolo 19 bis
1. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, è autorizzato ad erogare ai consiglieri regionali, cessati dal mandato, deceduti o dimissionari, un assegno pari ad una mensilità dell’indennità consiliare per ogni anno di effettivo esercizio del mandato, il cui importo massimo non superi comunque le dieci mensilità.
2. Ai fini del computo del periodo di mandato per l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 la frazione di anno, che sia pari almeno a sei mesi e un giorno, si calcola come anno intero.”.
2. Le disposizioni di cui all’articolo 19 bis della
Art. 11. Disposizioni transitorie.
1. Per i consiglieri cessati dal mandato alla data di entrata in vigore della presente legge che siano già titolari di assegno vitalizio in corso di erogazione ovvero titolari di assegno sospeso ai sensi dell’articolo 15, della
Art. 12. Abrogazioni.
1. Restano abrogate:
a) la
b) la
c) la
d) la
e) il comma 2 dell’articolo 30 della
2. L’abrogazione dell’articolo 4, commi 1 e 2, della
3. Fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, è abrogata la
CAPO II
Modifiche alla
Art. 13. Aggiunta dell’articolo 8 ter alla
1. Dopo l’articolo 8 bis della
“Art. 8 ter - Devoluzione degli emolumenti.
1. I consiglieri e gli assessori regionali possono delegare rispettivamente l’Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale a devolvere alla Regione una percentuale degli emolumenti spettanti fino al limite dell’intera somma al netto delle ritenute obbligatorie.”.
Art. 14. Modifica dell’articolo 8 bis della
1. L’articolo 8 bis della
“Art. 8 bis - Componenti della Giunta regionale non consiglieri regionali.
1. I componenti della Giunta regionale nominati al di fuori dei componenti del Consiglio regionale devono essere in possesso dei requisiti per essere candidati al Consiglio regionale e non versare nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste per i Consiglieri regionali.
2. A decorrere dalla nona legislatura ai soggetti di cui al comma 1 sono corrisposti, dalla data della nomina e per tutto il periodo in cui fanno parte della Giunta regionale, i medesimi emolumenti spettanti ai consiglieri regionali ad esclusione dell’indennità di carica di cui all’articolo 1, comma 1. Non sono estese in particolare le disposizioni in materia di assegno vitalizio, di assegno di reversibilità e di assegno di fine mandato, di cui alla