§ 1.3.2 - Regolamento Regionale 30 giugno 1973, n. 4.
Regolamento della Cassa di Previdenza per i Consiglieri Regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:30/06/1973
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Previdenza per i Consiglieri Regionali, istituita con la legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, [...]
Art. 2.      Il Presidente del Consiglio Regionale è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa.
Art. 3.      Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione tutte le volte in cui lo giudica necessario oppure su richiesta di un terzo dei componenti.
Art. 4.      Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio consuntivo della Cassa; delibera su tutte le questioni inerenti alla gestione e svolge le operazioni relative al servizio allo scopo [...]
Art. 5.      Il bilancio consuntivo della Cassa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Art. 6.      All'inizio di ogni legislatura, il Consiglio di Amministrazione provvede a compilare il bilancio tecnico della Cassa, tenendo conto degli oneri gravanti sulla Cassa in dipendenza [...]
Art. 7.      L'iscrizione dei Consiglieri Regionali alla Cassa di Previdenza è obbligatoria e vi provvede, d'ufficio, la Presidenza del Consiglio Regionale a decorrere dalla data d'inizio del mandato [...]
Art. 8.      Il versamento dei contributi è effettuato mensilmente per ritenuta diretta, operata dall'Amministrazione del Consiglio Regionale, sull'indennità da corrispondere ai Consiglieri.
Art. 9.      L'accertamento dello stato di inabilità permanente prevista agli articoli 9, lett. b)-c)-d) e 17, secondo comma, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è effettuato da un collegio medico [...]
Art. 10.      L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello in cui è maturato il diritto all'assegno medesimo.
Art. 11.      La domanda intesa ad ottenere la liquidazione dell'assegno di reversibilità va rivolta al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza entro un anno dal decesso del dante causa.
Art. 12.      La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
Art. 13.      L'assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare, o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per [...]
Art. 14.      La concessione e la revoca dell'assegno sono disposte con decreto del Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 15.      Nell'ipotesi prevista dall'art. 13 della legge 10 marzo 1973, n. 9, il Consiglio di Amministrazione può concedere, su richiesta dell'interessato, che il versamento delle quote arretrate venga [...]
Art. 16.      Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni di legge in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato.
Art. 17.      L'Amministrazione della Cassa, per la parte non prevista dal presente provvedimento, è regolata dalle norme contenute nel Regolamento di contabilità del Consiglio Regionale 1-3-1973, n. 2, in [...]


§ 1.3.2 - Regolamento Regionale 30 giugno 1973, n. 4. [1]

Regolamento della Cassa di Previdenza per i Consiglieri Regionali.

 

Art. 1.

     Il Consiglio di Amministrazione della Casa di Previdenza per i Consiglieri Regionali, istituita con la legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è costituito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato da un rappresentante per ogni Gruppo consiliare non presente nell'Ufficio di Presidenza.

     Esso esercita le proprie funzioni per tutta la durata della legislatura e comunque fino alla costituzione del nuovo Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 2.

     Il Presidente del Consiglio Regionale è di diritto Presidente del Consiglio di Amministrazione della Cassa.

     Egli nomina, con proprio decreto, il Segretario del Consiglio di Amministrazione scegliendolo fra i Segretari del Consiglio Regionale.

     La nomina a Consigliere d'amministrazione dei membri esterni all'Ufficio di Presidenza è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio Regionale, su designazione dei Presidenti dei rispettivi Gruppi consiliari.

 

     Art. 3.

     Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione tutte le volte in cui lo giudica necessario oppure su richiesta di un terzo dei componenti.

     La convocazione è effettuata con lettera raccomandata, da spedirsi almeno tre giorni prima della riunione, o, in caso di urgenza, con telegramma da spedirsi almeno il giorno prima.

 

     Art. 4.

     Il Consiglio di Amministrazione redige e approva il bilancio consuntivo della Cassa; delibera su tutte le questioni inerenti alla gestione e svolge le operazioni relative al servizio allo scopo avvalendosi dei competenti uffici del Consiglio Regionale.

     Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate con voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità, ha la prevalenza la decisione cui accede il Presidente.

 

     Art. 5.

     Il bilancio consuntivo della Cassa è deliberato dal Consiglio di Amministrazione entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio.

     Esso va sottoposto all'esame dei revisori dei conti, di cui all'art. 88 del regolamento interno del Consiglio, ed allegato come gestione speciale al bilancio consuntivo del Consiglio Regionale.

 

     Art. 6.

     All'inizio di ogni legislatura, il Consiglio di Amministrazione provvede a compilare il bilancio tecnico della Cassa, tenendo conto degli oneri gravanti sulla Cassa in dipendenza dell'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 10 marzo 1973, n. 9, nonchè di ogni altro elemento atto a garantire una sana gestione finanziaria.

     Ove sia constatata una frequenza delle prestazioni diversa da quella prevista nella determinazione delle entrate di cui all'art. 8 della citata legge 10 marzo 1973, n. 9, sarà provveduto alla relativa copertura nei modi stabiliti con delibera del Consiglio Regionale.

 

     Art. 7.

     L'iscrizione dei Consiglieri Regionali alla Cassa di Previdenza è obbligatoria e vi provvede, d'ufficio, la Presidenza del Consiglio Regionale a decorrere dalla data d'inizio del mandato consiliare.

 

     Art. 8.

     Il versamento dei contributi è effettuato mensilmente per ritenuta diretta, operata dall'Amministrazione del Consiglio Regionale, sull'indennità da corrispondere ai Consiglieri.

     Le trattenute vanno contemporaneamente versate alla Cassa di Previdenza.

 

     Art. 9.

     L'accertamento dello stato di inabilità permanente prevista agli articoli 9, lett. b)-c)-d) e 17, secondo comma, della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, è effettuato da un collegio medico composto dal Medico Provinciale di Venezia e da altri due membri di cui uno, nominato all'inizio di ogni legislatura dal Presidente del Consiglio, e uno nominato dall'interessato.

     Sulle conclusioni del collegio medico delibera inappellabilmente il Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 10.

     L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal mese successivo a quello in cui è maturato il diritto all'assegno medesimo.

     Nel caso in cui il Consigliere sia già in possesso, al momento della cessazione del mandato, dei requisiti di legge per l'acquisizione dell'assegno nonché nei casi previsti alle lett. b) e c) d) dell'art. 9 della citata legge n. 9 del 1973, l'assegno è corrisposto a partire dal mese successivo a quello della cessazione del mandato.

 

     Art. 11.

     La domanda intesa ad ottenere la liquidazione dell'assegno di reversibilità va rivolta al Consiglio di Amministrazione della Cassa di Previdenza entro un anno dal decesso del dante causa.

     Ove trattasi di figli minorenni, la domanda è sottoscritta da chi ne abbia la legale rappresentanza.

 

     Art. 12.

     La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     1. Qualora il beneficiario sia il coniuge:

     a) certificato di morte del Consigliere;

     b) certificato di matrimonio;

     c) stato di famiglia;

     d) atto notorio attestante che tra i coniugi non sia stata pronunziata sentenza di separazione personale per colpa del coniuge superstite, o sentenza di divorzio passate in giudicato.

     2. Qualora beneficiari siano i figli:

     a) certificato di morte del Consigliere o del coniuge.

     - Ove il coniuge sia vivente o non abbia diritto all'assegno perché divorziato o separato per sua colpa, o passato a nuove nozze, è richiesta altresì la copia della relativa sentenza o il certificato del nuovo matrimonio;

     b) certificato di nascita;

     c) stato di famiglia.

     - Qualora i figli abbiano compiuto il ventunesimo anno di età e non abbiano superato il ventiseiesimo e siano iscritti, in regolare progressione di classi, a scuole statali o parificate o ad Istituti Universitari, la documentazione di cui alle lettere a), b), c), va integrata da:

     d) certificato di iscrizione alla scuola statale o parificata o all'Istituto Universitario;

     e) atto notorio comprovante la loro convivenza a carico del Consigliere defunto.

     3. Nell'ipotesi prevista al II comma dell'art. 17 della citata legge n. 9 del 1973, la documentazione richiesta alle lettere a), b), c), del punto II, va integrata da un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette, attestante lo stato di possidenza e l'ammontare dei redditi goduti dai figli maggiorenni.

     4. Qualora beneficiari dell'assegno siano i genitori di età superiore a sessantacinque anni, è richiesta la stessa documentazione stabilita alle lettere a), b), c), e), del punto II.

     Ove i genitori stessi siano di età inferiore ai sessantacinque anni, l'anzidetta documentazione va integrata da un certificato dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante il loro stato di possidenza e l'ammontare dei redditi goduti.

     In quest'ultima ipotesi, come nel caso previsto al punto III, la concessione dell'assegno è subordinata all'esito dell'accertamento dello stato di inabilità permanente di cui all'art. 9 del presente regolamento.

 

     Art. 13.

     L'assegno di reversibilità è corrisposto a decorrere dal mese successivo alla morte del Consigliere o del precedente titolare, o dal mese successivo alla data in cui è venuto meno per quest'ultimo il diritto a beneficiarne.

     Qualora vengano meno le condizioni che ne hanno determinato la concessione, l'assegno è revocato con effetto dal mese successivo alla cessazione delle condizioni stesse.

     E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione richiedere ai beneficiari di un assegno di reversibilità, la presentazione periodica di idonea documentazione al fine di dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

 

     Art. 14.

     La concessione e la revoca dell'assegno sono disposte con decreto del Presidente, su conforme deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 15.

     Nell'ipotesi prevista dall'art. 13 della legge 10 marzo 1973, n. 9, il Consiglio di Amministrazione può concedere, su richiesta dell'interessato, che il versamento delle quote arretrate venga effettuato ratealmente entro e non oltre la scadenza della legislatura in corso.

     Non sono dovuti interessi.

 

     Art. 16.

     Per il sequestro, il pignoramento e la cessione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni di legge in materia di pensioni degli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 17.

     L'Amministrazione della Cassa, per la parte non prevista dal presente provvedimento, è regolata dalle norme contenute nel Regolamento di contabilità del Consiglio Regionale 1-3-1973, n. 2, in quanto applicabili, intendendosi sostituito all'Ufficio di Presidenza, il Consiglio di Amministrazione della Cassa.

 

 

 


[1] Abrogato dall'art. 7 della L.R. 4 marzo 2010, n. 14, con le norme transitorie ivi previste.