§ 1.3.14 – L.R. 7 aprile 1994, n. 17.
Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:07/04/1994
Numero:17


Sommario
Art. 1.      1. A decorrere dal 1° luglio 1993 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, successive [...]


§ 1.3.14 – L.R. 7 aprile 1994, n. 17. [1]

Modifica della disciplina in materia di previdenza in favore dei consiglieri regionali di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 in tema di «Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della cassa di previdenza in favore dei consiglieri regionali», successive modifiche e integrazioni.

(B.U. 8 aprile 1994, n. 30).

 

Art. 1.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1993 la quota a carico dei consiglieri regionali di cui alla lettera a) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, successive modifiche e integrazioni, è calcolata sull'importo dell'indennità consiliare al netto delle ritenute fiscali.


[1] Legge abrogata dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2006, n. 28 e dall'art. 12 della L.R. 27 luglio 2007, n. 19.