§ 1.3.18 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 33.
Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9"Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.3 consiglieri regionali
Data:05/09/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, ha effetto, per coloro che alla data di [...]


§ 1.3.18 - Legge Regionale 5 settembre 1997, n. 33.

Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9"Istituzione dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e della Cassa di Previdenza in favore dei Consiglieri regionali" e successive modifiche ed integrazioni.

(B.U. n. 73 del 9 settembre 1997).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. La disposizione di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, aggiunto dall'articolo 1 della presente legge, ha effetto, per coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono incarichi ivi previsti, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della medesima legge.

 

 


[1] Integra l'art. 15 della L.R. 10 marzo 1973, n. 9.