§ 1.7.1 - Legge regionale 22 novembre 1984, n. 57.
Inserimento del Centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta fra le associazioni culturali valdostane di cui alle L.R. 9 dicembre 1981 [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.7 minoranze etniche
Data:22/11/1984
Numero:57


Sommario
Art. 1.      Il centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta è inserito fra le associazioni culturali valdostane di cui leggi regionali 9 dicembre 1979, n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31 - allegato A - per [...]
Art. 2.      Il maggior onere a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 25.000.000 annue a decorrere dall'anno 1984, graverà sul capitolo 46260 (Contributi [...]
Art. 3.      Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:


§ 1.7.1 - Legge regionale 22 novembre 1984, n. 57.

Inserimento del Centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta fra le associazioni culturali valdostane di cui alle L.R. 9 dicembre 1981 n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31.

(B.U. 27 dicembre 1984, n. 16).

 

Art. 1.

     Il centro studi e cultura Walser della Valle d'Aosta è inserito fra le associazioni culturali valdostane di cui leggi regionali 9 dicembre 1979, n. 79 e 15 luglio 1982, n. 31 - allegato A - per un contributo annuale di L. 25.000.000 a decorrere dall'anno 1984.

 

     Art. 2.

     Il maggior onere a carico della Regione derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in lire 25.000.000 annue a decorrere dall'anno 1984, graverà sul capitolo 46260 (Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali) della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli esercizi futuri.

     Alla copertura dell'onere di cui al precedente comma si provvede per l'anno 1984 mediante prelievo della somma di Lire 25.000.000 dal capitolo 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali - spese correnti - Settore IV - promozione sociale - della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984, per gli anni 1985 e 1986 mediante utilizzo per Lire 50.000.000 delle risorse disponibili al programma 2.2.4.08 " attività culturali e scientifiche " del bilancio pluriennale della Regione 1984/86.

     Per gli esercizi successivi, gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, saranno iscritti con la legge di approvazione dei relativi bilanci.

 

     Art. 3.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1984 sono apportate le seguenti variazioni:

     Parte spesa

     Variazione in diminuzione:

     cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 25.000.000 Variazione in aumento:

     cap. 46260 Contributi annuali per il finanziamento delle associazioni culturali

     - L.R. 9 dicembre 1981, n. 79 e L.R. 15 luglio 1982, n. 31 L. 25.000.000