Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 11/08/1976 |
Numero: | 40 |
Sommario |
Art. 1. E' prorogata, per gli anni 1975 e 1976, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore [...] |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1976, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; [...] |
Art. 9. |
Art. 10. Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 9 della presente legge si provvederà, ove [...] |
Art. 11. Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei [...] |
Art. 12. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...] |
§ 3.8.15 - Legge regionale 11 agosto 1976, n. 40. [1]
Proroga, con modificazioni, per gli anni 1975 e 1976, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.
(B.U. 20 settembre 1976, n. 10).
E' prorogata, per gli anni 1975 e 1976, l'applicazione della
L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1976, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della
Al finanziamento della sopracitata spesa, derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo, si provvederà:
a) per l'anno finanziario 1976:
con imputazione della spesa di lire 40 milioni all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1976 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 470.000.000 a L. 510.000.000 mediante prelievo della somma di lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40 milioni;
b) per i successivi anni finanziari:
con imputazione della spesa annua di lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1995.
Ai sensi della
Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Modifica i commi 4° e 5°, art. 1, della
[3] Modifica la lett. c), 1° comma, art. 4 della
[4] Articolo sostituito dall'art. 4 della
[5] Modifica il comma 4°, art. 2, della
[6] Modifica il comma 7°, art. 2 della
[7] Articolo modificato dall'art. 6 della
[8] Integra l'art. 6 della