§ 3.8.15 - Legge regionale 11 agosto 1976, n. 40.
Proroga, con modificazioni, per gli anni 1975 e 1976, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:11/08/1976
Numero:40


Sommario
Art. 1.      E' prorogata, per gli anni 1975 e 1976, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore [...]
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1976, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; [...]
Art. 9. 
Art. 10.      Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 9 della presente legge si provvederà, ove [...]
Art. 11.      Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei [...]
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino [...]


§ 3.8.15 - Legge regionale 11 agosto 1976, n. 40. [1]

Proroga, con modificazioni, per gli anni 1975 e 1976, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 20 settembre 1976, n. 10).

 

Art. 1.

     E' prorogata, per gli anni 1975 e 1976, l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8.

     L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1976, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive lire ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1976 e fino all'anno finanziario 1995.

     Al finanziamento della sopracitata spesa, derivante a carico della Regione dall'applicazione del presente articolo, si provvederà:

     a) per l'anno finanziario 1976:

     con imputazione della spesa di lire 40 milioni all'apposito capitolo di spesa 265 del bilancio della Regione per l'anno 1976 ("Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare"), il cui stanziamento annuo viene aumentato da L. 470.000.000 a L. 510.000.000 mediante prelievo della somma di lire 40 milioni dal capitolo 271 del bilancio stesso ("Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - Allegato F"), sul quale risulta disponibile la somma annua di lire 40 milioni;

     b) per i successivi anni finanziari:

     con imputazione della spesa annua di lire 40 milioni al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per i successivi anni finanziari e fino all'anno 1995.

 

     Art. 9. [8]

 

     Art. 10.

     Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, alla copertura degli eventuali oneri derivanti dalla garanzia sussidiaria prevista dall'articolo 9 della presente legge si provvederà, ove occorra, per l'esercizio in corso, con l'assegnazione al capitolo 255 della somma necessaria da prelevarsi dallo stanziamento del capitolo 204.

 

     Art. 11.

     Il Presidente della Giunta regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore regionale alle finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Modifica i commi 4° e 5°, art. 1, della L.R. 30 novembre 1965, n. 24. Tali commi sono stati ulteriormente modificati dall'art. 2 della L.R. 12 agosto 1977, n. 63 e dall'art. 2 della L.R. 20 giugno 1978, n. 37.

[3] Modifica la lett. c), 1° comma, art. 4 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.

[4] Articolo sostituito dall'art. 4 della L.R. 12 agosto 1977, n. 63, modificava l'art. 1 della L.R. 12 settembre 1966, n. 11.

[5] Modifica il comma 4°, art. 2, della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.

[6] Modifica il comma 7°, art. 2 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.

[7] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 20 giugno 1978, n. 37; modificava l'art. 12 della L.R. 27 aprile 1973, n. 21.

[8] Integra l'art. 6 della L.R. 10 aprile 1967, n. 11.