§ 3.8.18 - Legge regionale 12 agosto 1977, n. 63.
Proroga, con modificazioni, per l'anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:12/08/1977
Numero:63


Sommario
Art. 1.      E' prorogata per l'anno 1977 l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia [...]
Art. 2. 
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4. 
Art. 5.      L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1977, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; [...]
Art. 6. 
Art. 7.      Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista al precedente articolo della presente legge, [...]
Art. 8.      Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 [...]


§ 3.8.18 - Legge regionale 12 agosto 1977, n. 63. [1]

Proroga, con modificazioni, per l'anno 1977, delle provvidenze per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

(B.U. 9 settembre 1977, n. 9).

 

Art. 1.

     E' prorogata per l'anno 1977 l'applicazione della legge regionale 30 novembre 1965, n. 24, riguardante provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore dell'edilizia economica e popolare, e successive modificazioni ed integrazioni, con le seguenti nuove modifiche.

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3.

     (Omissis) [3].

     Nel caso di carenza di domande di mutuo da parte di lavoratori dipendenti con reddito non superiore ad annue lire 6.000.000, è autorizzata la concessione di mutui agevolati a favore di lavoratori che non superino un imponibile netto complessivo annuo di L. 8.000.000.

     Per i redditi compresi tra 6.000.000 e lire 8.000.000 annui, il punteggio attribuito a ciascun lavoratore è decurtato di 1 punto per ogni frazione di reddito di lire 400.000 annue eccedenti i L. 6.000.000.

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5.

     L'importo dei mutui che la Regione può autorizzare per l'esercizio 1977, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 1 della legge regionale 12 settembre 1966, n. 11, è stabilito in lire un miliardo; la conseguente spesa ventennale risultante a carico della Regione, ammontante a complessive L. ottocentomilioni, sarà ripartita in venti annualità di lire quarantamilioni ciascuna, a decorrere dall'anno finanziario 1977 e fino all'anno 1996.

     L'onere annuo di cui al precedente comma graverà sul capitolo 2655 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, e sui corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

     Alla copertura dell'onere di L. 40.000.000 a carico del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo iscritto al capitolo 2745 della parte spesa dello stesso bilancio.

     All'onere di L. 40.000.000 annue per gli anni dal 1978 al 1996 si provvederà con lo stanziamento della predetta somma all'apposito capitolo dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7.

     Ai sensi della legge regionale 1° aprile 1975, n. 7, gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla concessione della garanzia fideiussoria prevista al precedente articolo della presente legge, valutati in annue lire 500.000, faranno carico al cap. 2610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1977 e sul corrispondente capitolo del bilancio per gli anni successivi.

     La copertura degli oneri di cui al comma precedente è assicurata da una maggiore entrata di pari importo accertata sul cap. 105 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977.

     Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1977 sono apportate le seguenti variazioni:

     PARTE ENTRATA

     Variazione in aumento:

     Cap. 105 - Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e) f) del primo comma del secondo comma dell'articolo 3 e dell'articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 L. 500.000

     PARTE SPESA

     Variazione in diminuzione:

     Cap. 2745 - Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese in conto capitale

- allegato F) L. 40.000.000

     Variazione in aumento:

     Cap. 2610 - Oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni legislative (legge regionale 1° aprile 1975, n. 7) L. 500.000

     Cap. 2655 Contributi per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare (legge regionale 30 novembre 1965, n. 24) L. 40.000.000

     Nell'allegato I è aggiunto quanto segue:

     Legge regionale 10 aprile 1967, n. 11, e successive modificazioni.

     Garanzie fideiussorie della Regione presso Istituti di Credito mutuanti a favore dei beneficiari dei mutui assistiti dal contributo regionale per la ripresa dell'industria edilizia nel settore dell'edilizia economica e popolare.

 

     Art. 8.

     Il Presidente della Giunta regionale e in caso di sua assenza od impedimento, l'Assessore alle Finanze sono autorizzati a sottoscrivere gli atti necessari per la concessione dei contributi del 4 percento a carico della Regione dovuti sul finanziamento previsto dalla presente legge e a rilasciare, ove richiesto, a garanzia del regolare pagamento dei contributi stessi, delegazioni di pagamento sulle sovrimposte terreni e fabbricati o su altro cespite delegabile, nonché a sottoscrivere i contratti di mutuo e le convenzioni con gli istituti di credito per la regolamentazione dei rapporti tra gli istituti stessi e la Regione in ordine alle modalità di finanziamento dei mutui.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Modifica l'art. 2 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40.

[3] Modifica l'art. 4 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24.

[4] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 11 agosto 1976, n. 40.

[5] Integra l'art. 6 della L.R. 10 aprile 1967, n. 11.