Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 3. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 3.8 edilizia |
Data: | 12/09/1966 |
Numero: | 11 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l'esercizio 1967 e successivi con i maggiori [...] |
Art. 3. La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione |
§ 3.8.2 - Legge regionale 12 settembre 1966, n. 11. [1]
Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare.
(B.U. 15 settembre 1966).
Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l'esercizio 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 90 della
[2] Modifica gli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17 e 18 della