§ 3.8.2 - Legge regionale 12 settembre 1966, n. 11.
Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.8 edilizia
Data:12/09/1966
Numero:11


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l'esercizio 1967 e successivi con i maggiori [...]
Art. 3.      La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.8.2 - Legge regionale 12 settembre 1966, n. 11. [1]

Modificazioni alla legge regionale 30 novembre 1965 n. 24, concernente provvidenze regionali per la ripresa dell'industria edilizia, nel settore della edilizia economica e popolare.

(B.U. 15 settembre 1966).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Alla copertura delle maggiori spese annuali derivanti a carico della Regione dall'applicazione delle norme del precedente articolo si provvederà per l'esercizio 1967 e successivi con i maggiori proventi, già accertati nell'esercizio finanziario 1966, delle entrate di cui al capitolo 10 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1966 ("Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, delle entrate erariali previste dall'articolo 2 della legge 29 novembre 1955 n. 1179").

 

     Art. 3.

     La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

[2] Modifica gli artt. 1, 2, 3, 4, 10, 16, 17 e 18 della L.R. 30 novembre 1965, n. 24. Il presente articolo è stato a sua volta modificato dalla L.R. 9 febbraio 1968, n. 3, dalla L.R. 27 aprile 1973, n. 21 e dalla L.R. 11 agosto 1976, n. 40.