§ 41.7.4a - Legge 29 novembre 1955, n. 1179.
Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:29/11/1955
Numero:1179


Sommario
Artt. 1. - 11.  [2]
Artt. 12. - 13.  [3]
Art. 14.      Il recupero della spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846 per [...]
Artt. 15. - 16.  [4]


§ 41.7.4a - Legge 29 novembre 1955, n. 1179. [1]

Ordinamento finanziario della Valle d'Aosta.

(G.U. 13 dicembre 1955, n. 286).

 

 

     Artt. 1. - 11. [2]

 

Norme transitorie e finali

 

          Artt. 12. - 13. [3]

 

          Art. 14.

     Il recupero della spesa di lire un miliardo da sostenersi dallo Stato per conto della Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 5 della legge 1° agosto 1954, n. 846 per l'esecuzione della Convenzione sul traforo del Monte Bianco, sarà effettuato in dieci rate annuali dall'ammontare degli effettivi versamenti da parte dello Stato, a partire dall'esercizio successivo a quello dei versamenti medesimi.

 

          Artt. 15. - 16. [4]


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articoli abrogati dall'art. 18 della L. 6 dicembre 1971, n. 1065.

[3] Articoli abrogati dall'art. 18 della L. 6 dicembre 1971, n. 1065.

[4] Articoli abrogati dall'art. 18 della L. 6 dicembre 1971, n. 1065.