§ 2.1.15 - Legge regionale 4 agosto 2000, n. 25.
Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali.
(B.U. 16 agosto 2000, n. 36).
Art. 1. (Finalità).
1. La presente legge è finalizzata a semplificare il sistema normativo regionale mediante l'abrogazione espressa di disposizioni di legge e regolamento regionali già implicitamente abrogate o comunque non più operanti o applicate.
Art. 2. (Presidenza della Giunta regionale).
1. Sono o restano abrogate:
a) la seguente legge regionale concernente l'ordinamento degli uffici e del personale:
1) legge regionale 11 marzo 1968, n. 6 (Norme sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi forestali regionali nonché sullo stato giuridico ed economico del personale forestale della Regione);
b) le seguenti leggi regionali in materia di programmazione:
1) legge regionale 21 marzo 1969, n. 4 (Modificazioni alle norme della legge regionale 10 aprile 1967, n. 10, concernente: "Organi e procedure per la programmazione regionale");
2) legge regionale 30 agosto 1970, n. 18 (Autorizzazione alla spesa per ricerche e studi tecnici integrativi e di aggiornamento necessari per la redazione degli strumenti di programmazione regionale (piani di sviluppo economico-sociale)).
2. Sono o restano abrogati gli articoli da 1 a 65 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione).
Art. 3. (Agricoltura e risorse naturali).
1. Sono o restano abrogate:
a) la seguente legge regionale in materia di caccia e pesca:
1) legge regionale 10 settembre 1952, n. 3 (Proroga della Riserva Intercomunale di Caccia della Valle d'Aosta per il periodo dal 1° agosto 1952 al 1° agosto 1953);
b) le seguenti leggi regionali in materia di zootecnia:
1) legge regionale 16 luglio 1960, n. 6 (Provvidenze a favore dei proprietari e detentori di bestiame soggetto all'imposta comunale sul bestiame);
2) legge regionale 10 novembre 1967, n. 29 (Concessione di un contributo straordinario nelle spese di impianto e di gestione della Centrale del Latte di Aosta);
3) legge regionale 24 dicembre 1968, n. 19 (Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione della Centrale del Latte di Aosta);
4) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 13 (Concessione di un contributo straordinario nelle spese di gestione dello stabilimento della Centrale del Latte e annesso Caseificio, di Aosta).
Art. 4. (Bilancio, finanze e programmazione).
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di finanze regionali e locali:
1) legge regionale 22 gennaio 1960, n. 2 (Assunzione di un mutuo passivo a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità);
2) legge regionale 16 luglio 1960, n. 5 (Concessione di contributi annui straordinari al Comune di Aosta per finanziamento di parte delle spese di ammortamento del mutuo passivo di lire 480 milioni da contrarre per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
3) legge regionale 30 agosto 1961, n. 8 (Assunzione di due mutui passivi a lunga scadenza, presso la Cassa di Risparmio di Torino e presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino, per il finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze e iniziative di interesse regionale);
4) legge regionale 9 novembre 1962, n. 21 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per la istituzione ed il funzionamento in Aosta di una sezione dell'Istituto Nazionale della Nutrizione per studi e ricerche sull'alimentazione delle popolazioni dell'arco alpino);
5) legge regionale 15 novembre 1964, n. 23 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese di ammortamento, per l'anno 1964, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
6) legge regionale 11 novembre 1965, n. 16 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazione di fondi e per ammortamento, per l'anno 1965, i mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
7) legge regionale 15 luglio 1966, n. 7 (Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrade Valdostane su mutui da contrarre e su prestiti obbligazionari da emettere dalla Società stessa per il finanziamento delle spese per la costruzione dell'autostrada Quincinetto-Aosta);
8) legge regionale 18 agosto 1966, n. 10 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1966, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
9) legge regionale 10 luglio 1967, n. 16 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1967, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
10) legge regionale 10 luglio 1967, n. 17 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
11) legge regionale 2 settembre 1968, n. 10 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1968, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
12) legge regionale 2 settembre 1968, n. 11 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
13) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 15 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1969, di mutui passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
14) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 16 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
15) legge regionale 30 luglio 1970, n. 16 (Concessione di contributi a Comuni e a Consorzi di Comuni per l'acquisto di mezzi meccanici da adibire al servizio di sgombero della neve sulle strade comunali);
16) legge regionale 10 novembre 1970, n. 26 (Concessione di contributi annui regionali al Comune di Aosta per il finanziamento di spese relative a lavori di pubblica utilità);
17) legge regionale 10 novembre 1970, n. 27 (Concessione di un contributo al Comune di Aosta a titolo di concorso regionale nelle spese per anticipazioni di fondi e per ammortamento, per l'anno 1970, di muti passivi assunti dal Comune stesso per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
b) le seguenti leggi regionali concernenti la concessione di garanzia fideiussoria da parte della Regione:
1) legge regionale 21 luglio 1961, n. 5 (Concessione di garanzia fideiussoria della Regione presso l'Istituto Bancario San Paolo di Torino per il pagamento delle quote annue di ammortamento di un mutuo passivo a lunga scadenza da contrarsi dal Comune di Saint Vincent per il finanziamento di lavori di pubblica utilità);
2) legge regionale 22 dicembre 1967, n. 35 (Autorizzazione alla concessione della garanzia fideiussoria della Regione a favore della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.), presso la Cassa di Risparmio di Torino, per il parziale finanziamento delle spese per la costruzione dell'Autostrada Ivrea-Santhià);
c) le seguenti leggi regionali concernenti i bilanci di previsione ed i conti consuntivi della Regione:
1) legge regionale 5 agosto 1961, n. 7 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
2) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 1 (Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
3) legge regionale 28 giugno 1962, n. 11 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
4) legge regionale 28 giugno 1962, n. 12 (Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
5) legge regionale 14 agosto 1962, n. 16 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
6) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 3 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1958 - 30 giugno 1959);
7) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 4 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1959 - 30 giugno 1960);
8) legge regionale 5 febbraio 1963, n. 5 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1960 - 30 giugno 1961);
9) legge regionale 27 giugno 1963, n. 13 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1961 - 30 giugno 1962);
10) legge regionale 27 giugno 1963, n. 15 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
11) legge regionale 12 luglio 1963, n. 19 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
12) legge regionale 25 febbraio 1964, n. 1 (Provvedimento di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
13) legge regionale 15 giugno 1964, n. 7 (Approvazione del conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1962 - 30 giugno 1963);
14) legge regionale 22 giugno 1964, n. 9 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo bimestre dell'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
15) legge regionale 22 giugno 1964, n. 10 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
16) legge regionale 27 giugno 1964, n. 12 (Provvedimenti di variazione alla parte 1ª - Entrata e alla parte 2ª - Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
17) legge regionale 20 luglio 1964, n. 13 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
18) legge regionale 18 gennaio 1965, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
19) legge regionale 5 febbraio 1965, n. 2 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
20) legge regionale 24 febbraio 1965, n. 3 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
21) legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'esercizio finanziario 1° gennaio 1966 - 31 dicembre 1966);
22) legge regionale 25 gennaio 1966, n. 4 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
23) legge regionale 31 marzo 1966, n. 5 (Proroga al 30 aprile 1966 del termine stabilito con la legge regionale 25 gennaio 1966, n. 2 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1966);
24) legge regionale 14 giugno 1966, n. 6 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1966);
25) legge regionale 10 novembre 1966, n. 14 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966);
26) legge regionale 24 gennaio 1967, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1967);
27) legge regionale 31 gennaio 1967, n. 2 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1966);
28) legge regionale 3 aprile 1967, n. 6 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1967);
29) legge regionale 30 agosto 1967, n. 22 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1967);
30) legge regionale 22 dicembre 1967, n. 33 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1968);
31) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 37 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1967);
32) legge regionale 2 settembre 1968, n. 13 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968 [1ª variazione]);
33) legge regionale 11 novembre 1968, n. 17 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968);
34) legge regionale 24 dicembre 1968, n. 18 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1968);
35) legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1969);
36) legge regionale 29 marzo 1969, n. 5 (Proroga al 30 aprile 1969 del termine stabilito con la legge regionale 7 gennaio 1969, n. 1 per l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione relativo all'anno finanziario 1969);
37) legge regionale 14 aprile 1969, n. 6 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1969);
38) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 12 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969);
39) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 2 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1970);
40) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 4 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1969);
41) legge regionale 8 aprile 1970, n. 11 (Proroga al 30 aprile 1970 del termine stabilito con la legge regionale 22 gennaio 1970 n. 2 per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per il primo trimestre dell'anno finanziario 1970);
42) legge regionale 9 giugno 1970, n. 12 (Approvazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'anno finanziario 1970);
43) legge regionale 10 novembre 1970, n. 25 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970);
44) legge regionale 11 novembre 1970, n. 28 (Approvazione del Conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1963 - 30 giugno 1964);
45) legge regionale 11 novembre 1970, n. 29 (Approvazione del Conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° luglio 1964 - 31 dicembre 1964);
46) legge regionale 11 novembre 1970, n. 30 (Approvazione del Conto consuntivo della Regione per l'esercizio finanziario 1° gennaio 1965 - 31 dicembre 1965);
47) legge regionale 29 dicembre 1970, n. 37 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970);
48) legge regionale 21 gennaio 1971, n. 1 (Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1970);
d) le seguenti leggi regionali concernenti autorizzazioni alla sottoscrizione di capitale azionario:
1) legge regionale 30 gennaio 1962, n. 6 (Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della predetta Società);
2) legge regionale 27 giugno 1963, n. 16 (Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Autostrada Torino - Ivrea - Valle d'Aosta (A.T.I.V.A.) per aumento del capitale azionario della predetta Società);
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 10 (Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Gestione Magazzini Generali - Aosta - S.p.A.", con sede in Aosta);
4) legge regionale 18 agosto 1966, n. 9 (Partecipazione della Regione autonoma Valle d'Aosta alla costituenda Società per Azioni "Alpila", per la valorizzazione turistica della conca di Pila);
5) legge regionale 10 aprile 1967, n. 9 (Sottoscrizione di capitale azionario della Società "I.S.A.G." S.p.A., con sede in Gressoney La Trinité);
6) legge regionale 10 maggio 1967, n. 12 (Autorizzazione alla sottoscrizione di nuovo capitale azionario della Società Funivie Champoluc, S.p.A.);
7) legge regionale 9 febbraio 1968, n. 2 (Sottoscrizione di nuovo capitale azionario della S.p.A. "Alpila", avente per scopo sociale la valorizzazione turistica della Conca di Pila).
Art. 5. (Industria, artigianato ed energia).
1. E' o resta abrogato il seguente regolamento regionale:
a) regolamento regionale 22 giugno 1956 (Regolamento recante norme per l'applicazione della legge 3 agosto 1949, n. 623, modificata con legge 5 maggio 1956, n. 525 concernente la immissione al consumo in Valle d'Aosta di determinati contingenti annui di generi e merci in esenzione fiscale).
Art. 6. (Istruzione e cultura).
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di istruzione pubblica:
1) legge regionale 18 gennaio 1966, n. 1 (Convenzione per l'istituzione di una Cattedra convenzionata di gerontologia e geriatria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Torino);
2) legge regionale 30 agosto 1967, n. 24 (Norme per il conferimento degli incarichi triennali e delle nomine a tempo indeterminato al personale insegnante ed al personale insegnante tecnico-pratico in servizio nell'Istituto Professionale Regionale "Emile Chanoux", di Aosta);
3) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 3 (Abrogazione della legge regionale 27 agosto 1964 n. 18. Approvazione di spesa annua per l'assegnazione di borse di studio ad insegnanti e a studenti per la frequenza a corsi di perfezionamento nella lingua francese);
b) le seguenti leggi regionali concernenti le scuole sussidiate:
1) legge regionale 11 novembre 1965, n. 20 (Adeguamento dell'assegno annuale di riconoscimento da corrispondere agli ex insegnanti delle scuole sussidiate, ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 1);
2) legge regionale 31 gennaio 1967, n. 3 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1961 n. 1, concernente la corresponsione di un assegno annuale di riconoscimento a ex insegnanti delle Scuole Sussidiate della Valle d'Aosta);
3) legge regionale 30 novembre 1976, n. 58 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1972, n. 48, concernente la corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta);
4) legge regionale 21 luglio 1980, n. 30 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 30 novembre 1976, n. 58);
5) legge regionale 14 luglio 1982, n. 21 (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1980, n. 30, in materia di corresponsione di un assegno di riconoscimento a ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta);
6) legge regionale 30 dicembre 1985, n. 89 (Adeguamento, a decorrere dal primo gennaio 1986, della misura dell'assegno di riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti di scuole sussidiate della Valle d'Aosta);
7) legge regionale 14 giugno 1989, n. 32 (Adeguamento, a decorrere dall'1 gennaio 1989, della misura dell'assegno di riconoscimento corrisposto agli ex insegnanti delle scuole sussidiate della Valle d'Aosta).
Art. 7. (Sanità, salute e politiche sociali).
1. Sono o restano abrogati:
a) le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di assistenza sociale:
1) legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1 (Integrazione dei bilanci degli Enti Comunali di Assistenza (E.C.A) per l'assistenza ai vecchi bisognosi);
2) legge regionale 20 dicembre 1955, n. 2 (Norme di attuazione della legge 12 aprile 1943, n. 455, per l'effettuazione delle visite mediche prescritte ai fini dell'accertamento della silicosi e asbestosi);
3) legge regionale 14 maggio 1964, n. 4 (Norme integrative e di attuazione, in Valle d'Aosta, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956 n. 648, sull'assicurazione obbligatoria contro la silicosi e l'asbestosi);
4) regolamento regionale 12 aprile 1957 (Regolamento per l'assistenza ai vecchi bisognosi per l'attuazione della legge regionale 20 dicembre 1955, n. 1);
5) regolamento regionale 1 luglio 1961 (Regolamento per l'applicazione della legge regionale n. 3 in data 20 dicembre 1955 sull'integrazione dell'assistenza di malattia ai coltivatori diretti), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 7 del 31 luglio 1961;
6) legge regionale 20 maggio 1964, n. 6 (Assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili);
7) legge regionale 11 maggio 1965, n. 11 (Approvazione della spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6);
8) legge regionale 11 novembre 1965, n. 21 (Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964, n. 6. - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965);
9) legge regionale 12 settembre 1966, n. 12 (Approvazione di maggiore spesa annua perla corresponsione di assegni mensili di assistenza integrativa agli invalidi civili irrecuperabili, ai sensi della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6. - Variazione al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1966);
10) legge regionale 29 luglio 1967, n. 21 (Modificazioni alle norme della legge regionale 20 maggio 1964 n. 6, concernente l'assistenza integrativa regionale a favore degli invalidi civili irrecuperabili. Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967);
b) le seguenti leggi e regolamenti regionali in materia di assistenza sanitaria:
1) legge regionale 21 luglio 1961, n. 6 (Istituzione di una emoteca regionale in Aosta);
2) regolamento regionale 23 ottobre 1963 (Regolamento per il funzionamento del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca)), pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 10 del 31 ottobre 1963;
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 6 (Approvazione della spesa annua per il funzionamento dell'emoteca regionale (centro trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961, n. 6);
4) legge regionale 29 luglio 1967, n. 20 (Approvazione della spesa annua per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro trasfusionale regionale) istituita con legge regionale 21-7-1961, n. 6);
5) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 40 (Finanziamento delle spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
6) legge regionale 22 gennaio 1970, n. 9 (Spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
7) legge regionale 13 novembre 1970, n. 32 (Spese annue per il funzionamento dell'Emoteca Regionale (Centro Trasfusionale) istituita con legge regionale 21 luglio 1961 n. 6);
8) legge regionale 18 giugno 1971, n. 5 (Trasferimento del Centro Trasfusionale Regionale (Emoteca) all'Ente Ospedaliero Regionale);
9) legge regionale 20 marzo 1973, n. 12 (Personale già addetto all'Emoteca Regionale - Retribuzioni per il periodo dal primo 7-1970 al 30- 9-1971);
10) legge regionale 29 marzo 1963, n. 9 (Concessione di un contributo straordinario alla Nuova Clinica Odontostomatologica presso l'Ospedale delle Molinette, in Torino, nelle spese per l'attrezzatura assistenziale, didattica e scientifica);
c) le seguenti leggi regionali in materia di enti ospedalieri:
1) legge regionale 22 dicembre 1969, n. 17 (Norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera);
2) legge regionale 31 agosto 1972, n. 34 (Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1969 n. 17 recante norme integrative e di attuazione della legge 12 febbraio 1968 n. 132, concernente gli enti ospedalieri e l'assistenza ospedaliera);
d) la seguente legge regionale in materia di farmacie rurali:
1) legge regionale 11 maggio 1965, n. 7 (Intervento finanziario della Regione nelle spese sostenute dai Comuni della Valle d'Aosta sedi di farmacie rurali per la corresponsione dell'indennità di residenza ai farmacisti).
Art. 8. (Territorio, ambiente e opere pubbliche).
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di opere pubbliche:
1) legge regionale 28 giugno 1962, n. 14 (Finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale con i proventi dei mutui passivi di cui alla legge regionale 30 agosto 1961, n. 8);
2) legge regionale 27 giugno 1963, n. 18 (Approvazione di spese per opere di pubblica utilità);
3) legge regionale 11 maggio 1965, n. 12 (Costruzione di un fabbricato in Piazza Narbonne di Aosta - Autorizzazione alla Giunta Regionale per l'approvazione, l'impegno e la liquidazione di spese e per l'appalto e l'esecuzione dell'opera);
4) legge regionale 11 novembre 1965, n. 14 (Autorizzazione alla realizzazione di due parcheggi pubblici nella città di Aosta - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno 1965);
5) legge regionale 10 aprile 1967, n. 8 (Autorizzazione alla approvazione di spese per opere di pubblica utilità di interesse regionale);
6) legge regionale 30 agosto 1967, n. 23 (Autorizzazione all'approvazione delle spese per l'arredamento di locali del nuovo fabbricato per servizi turistici in Piazza Narbonne di Aosta - Variazioni allo stato di previsione della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1967);
7) legge regionale 11 novembre 1968, n. 14 (Costruzione di un ospedale Geriatrico regionale in località Beauregard, del Comune di Aosta - Autorizzazione - Variazioni al bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1968);
8) legge regionale 27 agosto 1969, n. 10 (Approvazione di spesa per l'ultimazione e l'arredamento del fabbricato sito in Piazza Narbonne, di Aosta, destinato a servizi turistici di interesse regionale);
9) legge regionale 20 marzo 1970, n. 10 (Modificazione alle norme della legge regionale 22 giugno 1964, n. 8, riguardante interventi tecnico- finanziari per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di opere di pubblica utilità);
b) le seguenti leggi regionali in materia di assetto del territorio:
1) legge regionale 15 novembre 1964, n. 21 (Approvazione e finanziamento di spesa per rilievi aerofotogrammetrici del territorio della Valle d'Aosta e relativa cartografia a curve di livello in scala 1:5000);
2) legge regionale 11 novembre 1965, n. 18 (Norme per la disciplina delle opere, delle piantagioni e dei depositi di materiali lungo i tratti abitati delle strade regionali).
Art. 9. (Turismo, sport, commercio e trasporti).
1. Sono o restano abrogate:
a) le seguenti leggi regionali in materia di turismo e industria alberghiera:
1) legge regionale 21 aprile 1959, n. 4 (Norme di integrazione sulla composizione dei Comitati di Amministrazione delle Aziende Autonome delle Stazioni di cura, soggiorno e turismo);
2) legge regionale 14 agosto 1962, n. 19 (Realizzazione di un programma di pubbliche relazioni da svolgere tramite la "Agence Européenne de relations publiques");
b) le seguenti leggi regionali in materia di sport e tempo libero:
1) legge regionale 9 novembre 1962, n. 22 (Concorso finanziario della Regione nelle spese per il Centro di volo a vela istituito presso l'Aeroporto regionale di Aosta a cura dell'Aero Club Valle d'Aosta);
2) legge regionale 29 marzo 1963, n. 6 (Concessione di un contributo straordinario alla Sezione di Aosta del Club Alpino Italiano);
3) legge regionale 7 gennaio 1969, n. 2 (Modificazioni alle norme della legge regionale 17-11-1960 n. 9, riguardanti la concessione di assegni al merito e di invalidità alle guide, ai portatori alpini e loro orfani);
c) la seguente legge regionale in materia di commercio:
1) legge regionale 20 marzo 1959, n. 2 (Disciplina delle voci merceologiche per il rilascio delle nuove licenze di commercio);
d) la seguente legge regionale in materia di trasporti:
1) legge regionale 27 dicembre 1967, n. 41 (Autorizzazione all'approvazione e alla liquidazione di spese per l'ultimazione del nuovo impianto funiviario Buisson-Chamois).
Art. 10. (Norma transitoria).
1. Le disposizioni abrogate dalla presente legge restano applicabili ai rapporti sorti in base alle disposizioni medesime nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione dei relativi impegni di spesa.