§ 3.9.2 - Legge regionale 28 giugno 1962, n. 14.
Finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale con i proventi dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:3. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:3.9 opere pubbliche
Data:28/06/1962
Numero:14

§ 3.9.2 - Legge regionale 28 giugno 1962, n. 14.

Finanziamento di spese straordinarie per opere di pubblica utilità e per provvidenze ed iniziative di interesse regionale con i proventi dei mutui passivi di cui alla legge regionale 30 agosto 1961 n. 8.

(B.U. 29 giugno 1962, n. 6).

 

 

(Abrogata dall'art. 8 della L.R. 4 agosto 2000, n. 25).