§ 1.11.17 - L.R. 4 settembre 2001, n. 26.
Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Valle d'Aosta
Materia:1. aspetti generali
Capitolo:1.11 radiotelecomunicazioni
Data:04/09/2001
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Natura).
Art. 3.  (Composizione e durata in carica)
Art. 4.  (Incompatibilità).
Art. 5.  (Decadenza).
Art. 6.  (Dimissioni).
Art. 7.  (Comunicazioni).
Art. 8.  (Funzioni del Presidente).
Art. 9.  (Regolamento interno).
Art. 10.  (Indennità di funzione e rimborsi).
Art. 11.  (Modalità di esercizio delle funzioni).
Art. 12.  (Funzioni proprie).
Art. 13.  (Funzioni delegate).
Art. 14.  (Programmazione delle attività del Comitato).
Art. 15.  (Collaborazione con gli enti locali).
Art. 16.  (Dotazione organica).
Art. 17.  (Gestione amministrativa, economica e finanziaria).
Art. 18.  (Abrogazione).
Art. 19.  (Norma di coordinamento).
Art. 20.  (Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41).
Art. 21.  (Norma transitoria).
Art. 22.  (Norma finanziaria).


§ 1.11.17 - L.R. 4 settembre 2001, n. 26.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(B.U. 11 settembre 2001, n. 40).

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il Consiglio regionale il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato Comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

 

     Art. 2. (Natura).

     1. Il Comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

     2. Il Comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

     3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

 

     Art. 3. (Composizione e durata in carica) [1]

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere espresso dalla minoranza.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il Comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

 

Art. 3. (Composizione e durata in carica) [2]

1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri due componenti. I tre componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.

7. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

 

     Art. 4. (Incompatibilità).

     1. La carica di Presidente e quella di componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

     a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;

     b) componente del Governo nazionale;

     c) presidente di Regione, componente di Giunta regionale, consigliere regionale;

     d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;

     e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;

     f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;

     g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;

     h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);

     i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

     1 bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale [3].

     2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

 

     Art. 5. (Decadenza).

     1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:

     a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;

     b) qualora sopravvenga una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla [4].

     c) qualora non intervengano alle sedute del Comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

     2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

     3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il Presidente del Consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

     [4. Qualora le cause di decadenza riguardino il Presidente del Comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.] [5]

 

     Art. 6. (Dimissioni).

     1. Le dimissioni del presidente e dei componenti del Comitato sono presentate al Presidente del Consiglio regionale [6].

     2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori [7].

 

     Art. 7. (Comunicazioni).

     1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

 

     Art. 8. (Funzioni del Presidente).

     1. Il Presidente del Comitato:

     a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;

     b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;

     c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento [8].

     2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate da un componente da lui delegato secondo un criterio di rotazione [9].

 

     Art. 9. (Regolamento interno).

     1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il Comitato adotta, con voto unanime, il regolamento interno che disciplina [10]:

     a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;

     b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

     2. Il Comitato approva altresì, con voto unanime, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti [11].

 

     Art. 10. (Indennità di funzione e rimborsi).

     1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, pari al:

a) per il Presidente, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;

b) per i componenti, sedici per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali [12].

     2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

     3. Ai componenti del Comitato, che su incarico del Comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

     3 bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali [13].

 

     Art. 11. (Modalità di esercizio delle funzioni).

     1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici) [14].

     2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

 

     Art. 12. (Funzioni proprie).

     1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

     a) funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, in particolare:

     1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della l. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

     2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'articolo 3, comma 9, della l. 249/1997;

     3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella regione;

     4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del d.lgs. 177/2005, presentando rapporti periodici [15];

     5) su richiesta degli organi della Regione predispone pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

     6) cura il monitoraggio e l’analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito locale, sia da parte di emittenti locali che di emittenti nazionali [16];

     6 bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 11 (Nuove disposizioni in materia di interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria locale) [17];

     7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

     8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la conoscenza, la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione [18];

     9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

     10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio- economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

     11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni [19];

     b) funzioni gestionali:

     1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31) [20];

     2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal d.l. 15/1999, convertito dalla l. 78/1999;

     3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

     c) funzioni di controllo:

     1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'ARPA e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati [21].

     2. Il Comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

 

     Art. 13. (Funzioni delegate).

     1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della l. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al Comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla l. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

     2. In particolare possono essere delegate al Comitato le seguenti funzioni previste dalla l. 249/1997:

     a) funzioni consultive, in materia di:

     1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

     2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di

telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 7);

     3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 2);

     4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

     5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 10);

     b) funzioni di gestione in materia di:

     1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5);

     2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 13);

     c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

     1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3);

     2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 8);

     3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 15);

     4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 1);

     5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

     6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 3);

     7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 4);

     8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 6);

     9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 7);

     10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 8);

     11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 12);

     12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'articolo 2;

     d) funzioni istruttorie, in materia di:

     1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 9);

     2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 10).

     3. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

     4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare [22].

     5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

 

     Art. 14. (Programmazione delle attività del Comitato).

     1. Entro il 30 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla Commissione consiliare competente [23].

     2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:

     a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

     b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.

     4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Regione.

     5. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

 

     Art. 15. (Collaborazione con gli enti locali).

     1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche [24].

 

     Art. 16. (Dotazione organica).

     1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del Consiglio regionale, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, la Giunta regionale e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

     2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del Consiglio regionale.

     3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza.

 

     Art. 17. (Gestione amministrativa, economica e finanziaria).

     1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato gode di autonomia gestionale.

     2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del Comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal Comitato.

     3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, previa intesa con il Presidente del Comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al Presidente del Comitato.

 

     Art. 18. (Abrogazione).

     1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

 

     Art. 19. (Norma di coordinamento).

     1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione «Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi», tale locuzione deve intendersi sostituita con «Comitato regionale per le comunicazioni».

 

     Art. 20. (Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41). [25]

 

     Art. 21. (Norma transitoria).

     1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del Comitato ed alla nomina del suo Presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

     3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'articolo 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

 

     Art. 22. (Norma finanziaria).

     1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (euro 154.937) per l'anno 2001 e in annui euro 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

     2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. «Consiglio regionale» e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti», dell'obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali», a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 «Istituzione del Co.Re.Com», dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

     - quanto a euro 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti», dell'obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali», a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 «Istituzione del Co.Re.Com», dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

     - quanto a euro 265.000 grava sul bilancio del Consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 «Fondo per il funzionamento del Consiglio regionale» dell'obiettivo programmatico 1.1.1. «Consiglio regionale» del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

     3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'articolo 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio del Consiglio regionale [26].

     4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 febbraio 2011, n. 3 (Disposizioni in materia di autonomia funzionale e nuova disciplina dell'organizzazione amministrativa del Consiglio regionale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 30 luglio 1991, n. 26 (Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale)), sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato [27].

     5. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22, con la decorrenza ivi prevista all'art. 14 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza ivi prevista all'art. 3. Per il testo previgente vedi infra.

[2] Testo previgente alla sostituzione apportata dall'art. 1 della L.R. 27 marzo 2012, n. 7.

[3] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[4] Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[5] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

[6] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

[7] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[8] Lettera così sostituita dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[9] Comma già modificato dall'art. 4 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1 e così ulteriormente modificato dall'art. 5 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[10] Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[11] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[12] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 marzo 2012, n. 7, con la decorrenza ivi prevista all'art. 3. Il testo previgente recava: "1. Al Presidente e ai componenti del Comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal Consiglio regionale, pari al: a) per il Presidente, quaranta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali; b) per i componenti, venticinque per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali".

[13] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[14] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[15] Numero così sostituito dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[16] Numero così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 gennaio 2007, n. 1.

[17] Numero inserito dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[18] Numero così modificato dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[19] Numero così sostituito dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[20] Numero così sostituito dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[21] Numero così modificato dall'art. 9 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[22] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[23] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[24] Comma così sostituito dall'art. 12 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[25] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 18 aprile 2008, n. 11. Sostituisce la lettera d), comma 1, art. 10 della L.R. 26 maggio 1998, n. 41.

[26] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.

[27] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 1 agosto 2011, n. 22.