Settore: | Codici regionali |
Regione: | Valle d'Aosta |
Materia: | 1. aspetti generali |
Capitolo: | 1.11 radiotelecomunicazioni |
Data: | 01/08/2011 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3) |
Art. 2. (Modificazione all'articolo 4) |
Art. 3. (Modificazione all'articolo 5) |
Art. 4. (Modificazione all'articolo 6) |
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 8) |
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 9) |
Art. 7. (Modificazione all'articolo 10) |
Art. 8. (Modificazione all'articolo 11) |
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 12) |
Art. 10. (Modificazione all'articolo 13) |
Art. 11. (Modificazione all'articolo 14) |
Art. 12. (Modificazione all'articolo 15) |
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 22) |
Art. 14. (Disposizione transitoria) |
Art. 15. (Abrogazione) |
§ 1.11.21 - L.R. 1 agosto 2011, n. 22.
Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 26 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85).
(B.U. 16 agosto 2011, n. 34)
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 3)
1. L'articolo 3 della
"Art. 3
(Composizione e durata in carica)
1. Il Comitato è composto dal Presidente e da altri due componenti. I tre componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, a votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora, dopo due votazioni consecutive, nessun candidato raggiunga tale maggioranza, il Consiglio procede con ulteriore votazione da effettuarsi nella stessa seduta del Consiglio regionale e risulta eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Gli altri componenti del Comitato sono eletti dal Consiglio regionale, a votazione segreta, con voto limitato a un nome. In caso di parità è eletto il più anziano di età.
4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni a decorrere dalla data dell'elezione e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi. I componenti del Comitato continuano ad esercitare le loro funzioni fino al giorno antecedente l'insediamento dei successori, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale.
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del Comitato non si applica il metodo del voto limitato.
6. Alle procedure di rinnovo integrale del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente.
7. Ai fini della nomina del Presidente del Comitato e degli altri componenti non si applica la
Art. 2. (Modificazione all'articolo 4)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
"1 bis. La rimozione delle cause di incompatibilità di cui al comma 1 ha luogo entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, da parte del Presidente del Consiglio regionale, dell'elezione, pena la dichiarazione di decadenza del Presidente o del componente del Comitato da parte del Consiglio regionale.".
Art. 3. (Modificazione all'articolo 5)
1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
Art. 4. (Modificazione all'articolo 6)
1. Al comma 2 dell'articolo 6 della
Art. 5. (Modificazioni all'articolo 8)
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della
"c) cura i rapporti con gli organi regionali, con l'Autorità e con gli organi nazionali di coordinamento.".
2. Al comma 2 dell'articolo 8 della
Art. 6. (Modificazioni all'articolo 9)
1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 9 della
2. Al comma 2 dell'articolo 9 della
Art. 7. (Modificazione all'articolo 10)
1. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della
"3 bis. L'Ufficio di Presidenza, sentite le esigenze del Comitato, stabilisce i criteri e le modalità per l'acquisizione di beni, servizi e supporti funzionali all'esercizio delle attività dei componenti del Comitato, nonché per l'attivazione delle coperture assicurative, in misura comunque non superiore a quanto previsto per i consiglieri regionali.".
Art. 8. (Modificazione all'articolo 11)
1. Il comma 1 dell'articolo 11 della
"1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato territoriale del Ministero competente in materia di comunicazioni, ai sensi dell'articolo 13 del
Art. 9. (Modificazioni all'articolo 12)
1. Il numero 4) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
"4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'articolo 41 del
2. Dopo il numero 6) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
"6 bis) monitorizza la presenza sui media locali delle forze politiche rappresentate in Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18 della
3. Al numero 8) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
4. Il numero 11) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della
"11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione Stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti e dei consumatori, con la Commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati al settore delle comunicazioni;".
5. Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della
"1) collabora con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto delle stazioni radioelettriche per radiotelecomunicazioni di cui all'articolo 16 della
6. Al numero 1) della lettera c) del comma 1 dell'articolo 12 della
Art. 10. (Modificazione all'articolo 13)
1. Il comma 4 dell'articolo 13 della
"4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il Presidente del Consiglio regionale e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse umane e finanziarie assegnate, necessarie per provvedere al loro esercizio. Il Presidente del Consiglio regionale illustra alla Commissione consiliare competente i contenuti delle convenzioni da stipulare.".
Art. 11. (Modificazione all'articolo 14)
1. Al comma 1 dell'articolo 14 della
Art. 12. (Modificazione all'articolo 15)
1. Il comma 1 dell'articolo 15 della
"1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di vigilanza correlata alle funzioni gestionali e di controllo di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), gli enti locali comunicano al Comitato i provvedimenti di competenza concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.".
Art. 13. (Modificazioni all'articolo 22)
1. Al comma 3 dell'articolo 22 della
2. Il comma 4 dell'articolo 22 della
"4. Nel bilancio del Consiglio regionale, di cui all'articolo 5 della
Art. 14. (Disposizione transitoria) [1]
[1. La riduzione del numero dei componenti del Comitato disposta dall'articolo 3 della
[1. La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 10 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 3 della