Settore: | Normativa europea |
Materia: | 2. politica della concorrenza |
Capitolo: | 2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali |
Data: | 05/12/2005 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 2.2.429 - Decisione 5 dicembre 2005, n. 37/2006.
Decisione n. 2006/37/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell’India
(G.U.U.E. 26 gennaio 2006, n. L 22).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
considerando quanto segue:
A. PROCEDIMENTO
(1) Nel luglio 2002, il Consiglio ha istituito, con il
(2) Nell’ambito di questi procedimenti, la Commissione ha accettato, con
(3) Nel dicembre 2003, la società ha informato la Commissione che intendeva ritirare spontaneamente l’impegno. La decisione che accettava l’impegno è stata pertanto abrogata dalla
(4) Nel febbraio 2004, un’inchiesta antiassorbimento relativa alle importazioni di acido sulfanilico originario della Cina si è conclusa con l’adozione del
B. RICHIESTA DI RIESAME
(5) Nel dicembre 2004, la società ha presentato una domanda di riesame intermedio parziale, rispettivamente ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, che si limita all’esame dell’accettabilità del ripristino del suo impegno.
(6) Dalla domanda emergevano elementi sufficienti a dimostrare che si era verificato un sostanziale cambiamento delle circostanze dopo che la società stessa aveva ritirato spontaneamente l’impegno offerto. La società era desiderosa pertanto di offrire nuovamente l’impegno e dichiarava che, tenuto conto dell’avvenuto cambiamento di circostanze, tale impegno si sarebbe rivelato sia efficace che operativo.
(7) Un avviso di apertura di un riesame intermedio parziale è stato quindi pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
C. ACCETTAZIONE DELL’IMPEGNO
(8) I particolari degli aspetti procedurali e delle conclusioni riguardanti l’inchiesta di riesame sono illustrati nel
(9) Dalle indagini svolte, si conclude che è possibile accettare l’impegno riveduto offerto dalla società, in quanto elimina gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.
(10) In questa offerta riveduta, la società ha convenuto di indicizzare il prezzo minimo offerto inizialmente, al fine di tener conto della natura ciclica del prezzo di uno dei principali ingredienti impiegati nella produzione dell’acido sulfanilico.
(11) La società si è impegnata inoltre a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, che consentiranno un efficace controllo del rispetto degli impegni da parte della Commissione. Inoltre, vista la struttura delle vendite di questa società, la Commissione giudica limitato il rischio di elusione dell’impegno.
(12) Alla luce di tali considerazioni, l’impegno è ritenuto accettabile.
(13) Per consentire alla Commissione di controllare in modo efficace il rispetto da parte della società dell’impegno assunto, quando la richiesta d’immissione in libera pratica in conformità dell’impegno è presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del
(14) Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, con il suddetto regolamento del Consiglio gli importatori sono stati informati del fatto che un’eventuale violazione dell’impegno assunto può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping e compensativo per le pertinenti transazioni.
(15) In caso di violazione o di revoca dell’impegno, o in caso di revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, si applica automaticamente il dazio antidumping e compensativo imposto a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 9, del regolamento antidumping di base e dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento antisovvenzioni di base,
DECIDE:
È accettato l’impegno offerto dal produttore-esportatore in appresso indicato con riguardo ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni relativi alle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India.
Stato |
Impresa |
Codice addizionale TARIC |
India |
Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd, 14 Guruprasad, Gokhale Road (N), Dadar (W), Mumbai 400 028 |
A398 |
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.