§ 14.5.811 - Regolamento 23 gennaio 2006, n. 123.
Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo [...]


Settore:Normativa europea
Materia:14. unione doganale
Capitolo:14.5 regolamentazioni doganali specifiche
Data:23/01/2006
Numero:123


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 14.5.811 - Regolamento 23 gennaio 2006, n. 123.

Regolamento (CE) n. 123/2006 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1338/2002 che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India e il regolamento (CE) n. 1339/2002 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido sulfanilico originario, tra l’altro, dell’India

(G.U.U.E. 26 gennaio 2006, n. L 22).

 

     IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento antidumping di base»), in particolare gli articoli 8 e 11, paragrafo 3,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento antisovvenzioni di base»), in particolare gli articoli 13 e 19,

     vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

     1. Inchieste precedenti e misure in vigore

      (1) Nel luglio 2002, con il regolamento (CE) n. 1338/2002 il Consiglio ha istituito dazi compensativi definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India. Lo stesso giorno ha anche istituito, con il regolamento (CE) n. 1339/2002, dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell’India («le misure»).

      (2) Nel quadro dei procedimenti, con la decisione 2002/611/CE la Commissione ha accettato un impegno sui prezzi offerto da un’azienda indiana, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd. («l’azienda»).

      (3) Nel giugno 2003, la Commissione ha avviato una nuova inchiesta antiassorbimento ai sensi dell’articolo 12 del regolamento antidumping di base, riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese (RPC).

      (4) Nel dicembre 2003, l’azienda ha informato la Commissione che intendeva ritirare spontaneamente l’impegno. La decisione della Commissione che accettava l’impegno è stata pertanto abrogata con la decisione 2004/255/CE.

      (5) Nel febbraio 2004, un’inchiesta antiassorbimento riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario della RPC è stata conclusa dal regolamento (CE) n. 236/2004 del Consiglio, il quale ha aumentato l’aliquota del dazio antidumping definitivo per la RPC dal 21 al 33,7 % («l’inchiesta antiassorbimento»).

 

     2. Richiesta di riesame intermedio

      (6) Nel dicembre 2004, dopo la conclusione dell’inchiesta antiassorbimento, l’azienda ha presentato una richiesta di riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 19 del regolamento antisovvenzioni di base, di portata limitata all’esame dell’accettabilità del ripristino del suo impegno.

      (7) L’azienda ha asserito che il suo desiderio iniziale di ritirare l’impegno derivava dal fatto che dopo l’imposizione di misure nel 2002 gli esportatori cinesi avevano assorbito i dazi antidumping istituiti, provocando così una depressione dei prezzi e rendendo l’impegno non rispettabile. L’azienda ha inoltre menzionato il fatto che a causa della conclusione del riesame sull’assorbimento, il livello del dazio sulle importazioni provenienti dalla RPC era cresciuto, consentendo l’aumento dei prezzi di mercato. Pertanto, l’azienda ha informato la Commissione di essere pronta ad offrire un nuovo impegno in base ai termini e alle condizioni precedenti, che erano ritenuti adeguati per eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e delle sovvenzioni.

      (8) L’azienda ha fornito prove a prima vista sufficienti del fatto che dopo le risultanze precedenti non aveva subito modifiche strutturali che potessero avere un impatto sull’accettabilità e l’applicabilità di un impegno.

      (9) Nell’aprile 2005, in seguito a un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale delle misure antidumping e antisovvenzioni applicabili alle importazioni di acido sulfanilico originario dell’India, di portata limitata all’esame dell’accettabilità di un impegno che doveva offrire l’azienda.

 

     3. Procedura

      (10) La Commissione ha avvisato ufficialmente dell’apertura del riesame intermedio parziale i rappresentanti del paese esportatore, il richiedente e l’industria comunitaria e ha dato a tutte le parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le loro osservazioni e di chiedere un’audizione.

      (11) L’azienda ha riofferto formalmente il suo impegno iniziale.

      (12) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per esaminare l’accettabilità del nuovo impegno.

 

B. RISULTANZE DELL’INCHIESTA

 

      (13) Dall’inchiesta è risultato che dopo l’inchiesta iniziale nell’azienda non si sono verificati mutamenti strutturali che potrebbero avere un impatto negativo sull’accettabilità e l’attuabilità di un impegno. Inoltre, l’esperienza fatta durante l’applicazione dell’impegno iniziale ha dimostrato che l’azienda ha rispettato i termini dell’impegno e che quest’ultimo poteva effettivamente essere monitorato dalla Commissione.

      (14) Ciononostante, va rilevato che dopo l’inchiesta iniziale sono state osservate notevoli differenze di prezzo degli ingredienti essenziali per la produzione dell’acido sulfanilico, in particolare l’anilina e la sua principale materia prima, il benzene. Visto quanto precede, il richiedente ha accettato di indicizzare il prezzo minimo inizialmente offerto per tener conto della natura ciclica dei prezzi dell’acido sulfanilico in modo da eliminare ragionevolmente il rischio di dumping e di conseguente pregiudizio. Dato che esiste una banca dati accessibile al pubblico e indipendente che fornisce dati affidabili sui prezzi internazionali del benzene ma non dell’anilina e in considerazione della stretta correlazione tra il prezzo del benzene e quello dell’anilina, l’indicizzazione si è basata sul prezzo del benzene.

      (15) L’industria comunitaria ha affermato che al richiedente non dovrebbe essere consentito scegliere la forma delle misure e in particolare rispettare un prezzo all’importazione minimo soltanto quando i prezzi prevalenti del mercato vanno bene all’azienda. Infatti, non dovrebbe essere consentito modificare la forma delle misure applicate a un’azienda in base all’evoluzione del mercato. Vanno però prese in debito conto le circostanze eccezionali del caso. A questo proposito, va rilevato che dall’inchiesta antiassorbimento è risultato che il calo dei prezzi di mercato nel momento in cui l’azienda ha volontariamente ritirato l’impegno era dovuto all’assorbimento del dazio antidumping sulle importazioni di acido sulfanilico originario della RPC. Pertanto, in considerazione delle mutate circostanze derivanti dall’esito dell’inchiesta antiassorbimento, il desiderio dell’azienda di ripristinare l’impegno è considerato legittimo.

      (16) L’industria comunitaria ha inoltre affermato che l’offerta d’impegno dovrebbe essere accettata soltanto dopo un riesame intermedio completo, in quanto l’andamento del mercato che potrebbe giustificare un nuovo impegno potrebbe giustificare anche un riesame del margine di dumping dell’azienda. A questo proposito va rilevato che la portata dell’attuale inchiesta si limita all’esame dell’accettabilità di un impegno che deve essere offerto dall’azienda e che non sono state presentate richieste di riesame intermedio di portata diversa. Pertanto si è dovuto respingere tale obiezione.

      (17) Un utente ha chiesto di ridurre il dazio antidumping o, in alternativa, di affrontare il problema della limitata disponibilità di acido sulfanilico purificato sul mercato comunitario introducendo un sistema di contingenti. Anche in questo caso, vista la portata limitata dell’attuale inchiesta, l’obiezione ha dovuto essere respinta.

 

C. IMPEGNO

 

      (18) Visto quanto precede, la Commissione ha accettato l’impegno con la decisione 2006/37/CE.

      (19) Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto dell’impegno da parte dell’azienda, quando la domanda di immissione in libera pratica sarà presentata alle autorità doganali competenti, l’esenzione dal dazio antidumping sarà subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate in allegato. Queste informazioni sono necessarie, inoltre, per consentire alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, viene riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping e del dazio compensativo.

      (20) Per garantire inoltre l’effettivo rispetto dell’impegno, è necessario che gli importatori siano consapevoli che un’eventuale violazione dell’impegno può comportare l’applicazione retroattiva del dazio antidumping e del dazio compensativo per le pertinenti transazioni. Occorre pertanto attuare disposizioni di legge che prevedano la nascita di un’obbligazione doganale, a concorrenza del dazio antidumping e del dazio compensativo appropriati, ogniqualvolta non sia rispettata una o più delle condizioni richieste per l’esenzione. Un’obbligazione doganale deve pertanto sorgere ogniqualvolta il dichiarante scelga di immettere le merci in libera pratica, cioè senza che siano riscossi il dazio antidumping e il dazio compensativo, e sia accertata l’inosservanza di una o più condizioni previste da detto impegno.

      (21) In caso di violazione, il dazio antidumping e il dazio compensativo possono essere recuperati, a condizione che la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno in conformità dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento antisovvenzioni di base, facendo riferimento a quella specifica transazione e, pertanto, dichiarando non valida la pertinente fattura corrispondente all’impegno. Pertanto, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 24, paragrafo 7 del regolamento antisovvenzioni di base, le autorità doganali devono informare immediatamente la Commissione ogniqualvolta si rilevino indicazioni di una violazione dell’impegno.

      (22) Va rilevato che in caso di violazione o ritiro di un impegno oppure in caso di ritiro dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping e il dazio compensativo imposti a norma dell’articolo 9, paragrafo 4 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 15, paragrafo 1 del regolamento antisovvenzioni di base si applicano automaticamente a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento antidumping di base e dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento antisovvenzioni di base,

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     1. All’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1338/2002 e del regolamento (CE) n. 1339/2002 viene inserito il seguente paragrafo:

     «3. Fatto salvo il paragrafo 1, il dazio definitivo non si applica alle importazioni immesse in libera pratica in conformità dell’articolo 2.»

     2. Nel regolamento (CE) n. 1338/2002 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 2

     1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE, della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall’articolo 1, a condizione che:

     — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,

     — siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato; e

     — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

     2. Un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’articolo 1 ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96, del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea o dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

     3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune. Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.»

     3. Nel regolamento (CE) n. 1339/2002 è inserito il seguente articolo:

     «Articolo 2

     1. Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle aziende che hanno offerto impegni accettati dalla Commissione, elencate nella decisione 2006/37/CE, della Commissione, periodicamente modificata, sono esenti dai dazi istituiti dall’articolo 1, a condizione che:

     — siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità,

     — siano accompagnate da una fattura valida corrispondente all’impegno, vale a dire da una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all’allegato, e

     — le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata sulla fattura corrispondente all’impegno.

     2. Un’obbligazione doganale sorge al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, per quanto riguarda le merci descritte all’articolo 1 ed esenti dai dazi alle condizioni elencate al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più di dette condizioni. Sono considerati un’inosservanza della condizione di cui al paragrafo 1, secondo trattino, i casi in cui sia accertato che la fattura corrispondente all’impegno non è conforme alle disposizioni dell’allegato o non è autentica o allorché la Commissione abbia revocato l’accettazione dell’impegno a norma dell’articolo 8, paragrafo 9 del regolamento (CE) n. 384/96 o dell’articolo 13, paragrafo 9 del regolamento di base, in un regolamento o in una decisione in cui si faccia riferimento a una o più specifiche transazioni e si dichiari l’invalidità della o delle pertinenti fatture corrispondenti all’impegno.

     3. Gli importatori accettano quale normale rischio commerciale il fatto che l’inosservanza, dell’una o dell’altra parte, di una o più delle condizioni elencate al paragrafo 1 e definite più dettagliatamente al paragrafo 2 può determinare la nascita di un’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 201 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio del 12 ottobre 1992 che istituisce il codice doganale comune. Il recupero dell’obbligazione doganale avviene al momento della revoca dell’accettazione dell’impegno da parte della Commissione.»

     4. Al regolamento (CE) n. 1338/2002 e al regolamento (CE) n. 1339/2002 viene aggiunto l’allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

 

ALLEGATO

 

«ALLEGATO

 

     La fattura commerciale che accompagna le vendite di acido sulfanilico soggette a un impegno e vendute nella Comunità dall’azienda deve recare le seguenti informazioni:

     1) l’intestazione “FATTURA COMMERCIALE CHE ACCOMPAGNA MERCI SOGGETTE A UN IMPEGNO”.

     2) La ragione sociale dell’azienda che rilascia la fattura commerciale, menzionata all’articolo 1 della decisione n. 2006/37/CE, con cui la Commissione accetta l’impegno.

     3) Il numero della fattura commerciale.

     4) La data di rilascio della fattura commerciale.

     5) Il codice addizionale TARIC con il quale le merci che figurano sulla fattura devono essere sdoganate alla frontiera comunitaria.

     6) La descrizione esatta delle merci, compresi:

     — il numero di codice del prodotto (NCP) usato ai fini dell’inchiesta e dell’impegno (per esempio “PA99”, “PS85” o “TA98”),

     — le specifiche tecniche/fisiche dell’NCP, cioè per “PA99” e “PS85” polvere bianca scorrevole, e per “TA98” polvere grigia scorrevole,

     — eventualmente, il numero di codice del prodotto della società (CPS),

     — il codice NC,

     — la quantità (in tonnellate).

     7) La descrizione delle condizioni di vendita, inclusi:

     — il prezzo per tonnellata

     — le condizioni di pagamento applicabili,

     — le condizioni di consegna applicabili,

     — sconti e riduzioni complessivi.

     8) Il nome dell’azienda che funge da importatore nella Comunità a cui la fattura commerciale che accompagna le merci soggette all’impegno viene rilasciata direttamente dall’azienda.

     9) Il nome del responsabile dell’azienda che ha rilasciato la fattura, seguito dalla seguente dichiarazione firmata:

      “Il sottoscritto certifica che la vendita per l’esportazione diretta nella Comunità europea delle merci contemplate dalla presente fattura è effettuata nell’ambito e alle condizioni dell’impegno offerto dalla [COMPANY] e accettato dalla Commissione europea con la decisione 2006/37/CE. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute sulla presente fattura sono complete ed esatte.”»