§ 20.6.167 - Decisione 12 luglio 2002, n. 611.
Decisione n. 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:12/07/2002
Numero:611


Sommario
Art. 1.      E’ accettato l'impegno offerto dal produttore sottoindicato nell'ambito del procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e del procedimento [...]
Art. 2.      La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee


§ 20.6.167 - Decisione 12 luglio 2002, n. 611. [1]

Decisione n. 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

(G.U.C.E. 25 luglio 2002, n. L 196).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000, in particolare l'articolo 8,

     visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. Procedura

     (1) Con il regolamento (CE) n. 573/2002, la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India. Lo stesso giorno, la Commissione ha istituito, con il regolamento (CE) n. 575/2002, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

     (2) Dopo l'adozione dei dazi compensativi provvisori, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sulle sovvenzioni, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono riportate nel regolamento (CE) n. 1338/2002, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio compensativo definitivo e riscuote definitivamente il dazio compensativo provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.

     (3) Analogamente, dopo l'adozione dei dazi antidumping provvisori, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. Le risultanze e le conclusioni definitive dell'inchiesta sono riportate nel regolamento (CE) n. 1339/2002, del 22 luglio 2002, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio antidumping provvisorio istituito sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

     (4) Le inchieste hanno confermato le risultanze provvisorie riguardanti le sovvenzioni pregiudizievoli connesse alle importazioni originarie dell'India e le pratiche di dumping pregiudizievoli sulle importazioni originarie dell'India e della Repubblica popolare cinese.

 

     B. Impegni

     (5) Dopo l'adozione dei dazi antidumping e compensativi provvisori, l'unico produttore esportatore dell'India che ha collaborato (la "società") ha offerto un impegno di prezzo a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) 384/96 ("regolamento antidumping di base") e dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) 2026/97 ("regolamento antisovvenzioni di base"), accettando di vendere il prodotto in esame a livelli di prezzo sufficienti ad eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni e del dumping.

     (6) La società fornirà periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle sue esportazioni nella Comunità, per cui la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni. Vista la struttura delle vendite della società, inoltre, la Commissione giudica minimi i rischi di elusione dell'impegno.

     (7) In considerazione di quanto precede, l'impegno offerto è stato considerato accettabile e la società in questione è stata informata dei fatti, delle considerazioni e degli obblighi principali su cui si basa l'accettazione.

     (8) Per garantire che l'impegno assunto sia effettivamente rispettato ed efficacemente controllato, al momento della presentazione della domanda d'immissione in libera pratica, l'esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione all'autorità doganale competente di una fattura commerciale contenente le informazioni elencate in allegato ai regolamenti (CE) n. 1338/2002 e (CE) n. 1339/2002. Nel caso in cui la fattura non venga presentata, o non corrisponda al prodotto presentato in dogana, per garantire l'effettiva esecuzione dell'impegno sarà applicata l'aliquota appropriata del dazio compensativo o del dazio antidumping.

     (9) In caso di violazione, di revoca o di sospetta violazione dell'impegno, può essere istituito un dazio compensativo e un dazio antidumping a norma dell'articolo 13, paragrafi 9 e 10, del regolamento antisovvenzioni di base e dell'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento antidumping di base,

     decide:

 

Art. 1.

     E’ accettato l'impegno offerto dal produttore sottoindicato nell'ambito del procedimento antisovvenzioni riguardante le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India e del procedimento antidumping riguardante le importazioni dello stesso prodotto originario dell'India e della Repubblica popolare cinese.

Paese

Società

Codice addizionale TARIC

India

Kokan Synthetics & Chemicals Pvt Ltd,

14 Guruprasad, Gokhale Road (N),

Dadar (W), Mumbai 400 028, India

A398

 

     Art. 2.

     La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


[1] Decisione abrogata dall’art. 1 della decisione n. 2004/255/CE.