Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 17/03/2004 |
Numero: | 255 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
§ 20.6.361 – Decisione 17 marzo 2004, n. 255.
Decisione n. 2004/255/CE della Commissione che abroga la decisione 2002/611/CE della Commissione che accetta un impegno offerto in relazione ai procedimenti antidumping e antisovvenzioni riguardanti le importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.
(G.U.U.E. 18 marzo 2004, n. L 80).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
visto il
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. FASE PRECEDENTE DEL PROCEDIMENTO
(1) Nel luglio 2002, con il
(2) Nell'ambito dei procedimenti in questione, la Commissione ha accettato, con la
B. REVOCA VOLONTARIA DI UN IMPEGNO
(3) Nel dicembre 2003, la Società ha manifestato alla Commissione la propria intenzione di revocare l'impegno.
C. ABROGAZIONE DELLA DECISIONE 2002/611/CE
(4) In considerazione di quanto sopra esposto, occorre abrogare la
(5) Parallelamente alla presente decisione, con il
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
La
La presente decisione prende effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.