§ 2.2.359 – Regolamento 18 gennaio 2005, n. 84.
Regolamento (CE) n. 84/2005 del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, che istituisce un dazio antidumping [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:18/01/2005
Numero:84


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.2.359 – Regolamento 18 gennaio 2005, n. 84.

Regolamento (CE) n. 84/2005 del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

(G.U.U.E. 21 gennaio 2005, n. L 19).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (di seguito «il regolamento di base»),

     vista la proposta presentata dalla Commissione, dopo aver sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PRECEDENTI FASI DEL PROCEDIMENTO

 

     (1) Il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (di seguito «STC») originari del Giappone.

     (2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento (di seguito «l'allegato»), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento (CE) n. 1015/94, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.

     (3) Nell'ottobre 1995, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali, esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (4) Nell'ottobre 1997, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97, ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia Sony Corporation e Ikegami Tsushinki Co. Ltd, conformemente all'articolo 12 del regolamento di base. Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.

     (5) Nel gennaio 1999 e nel gennaio 2000, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 193/1999 e con il regolamento (CE) n. 176/2000, ha modificato il regolamento (CE) n. 1015/94 aggiungendo all'allegato taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali, i quali venivano di conseguenza esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo. Nell’ottobre 2004, il Consiglio, con regolamento (CE) n. 1754/2004, ha modificato il regolamento (CE) n. 176/2000.

     (6) Nel settembre 2000, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2042/2000, ha confermato i dazi antidumping definitivi istituiti con il regolamento (CE) n. 1015/94 in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

     (7) Nel gennaio e nel maggio 2001, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 198/2001 e il regolamento (CE) n. 951/2001 (10), ha modificato l’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000, aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (8) Nel settembre 2001, il Consiglio, a seguito di un riesame intermedio effettuato in conformità dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, ha confermato, con il regolamento (CE) n. 1900/2001 (11), l’aliquota del dazio antidumping definitivo sulle importazioni di STC imposto con il regolamento (CE) n. 2042/2000 nei confronti del produttore esportatore Hitachi Denshi Ltd.

     (9) Nel settembre 2002, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1696/2002, ha modificato l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

     (10) Nell’aprile 2004, il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 825/2004, ha modificato l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 aggiungendovi taluni modelli successivi di sistemi di telecamere professionali ed escludendoli di conseguenza dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.

 

B. INCHIESTA RELATIVA

AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI

 

     1. Procedura

 

     (11) Due produttori esportatori giapponesi, la Sony Corporation (di seguito «Sony») e la Victor Company of Japan Limited (di seguito «JVC»), hanno comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e hanno chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e i relativi accessori siano aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.

     (12) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta summenzionata e ha avviato un'inchiesta destinata unicamente a stabilire se i prodotti in esame rientrino nel campo di applicazione dei dazi antidumping e se il dispositivo del regolamento (CE) n. 2042/2000 debba essere modificato di conseguenza.

 

     2. Modelli oggetto dell'inchiesta

 

     (13) Le domande di esenzione pervenute riguardano i seguenti modelli di sistemi di telecamere professionali, corredati dalle relative informazioni tecniche:

     i) Sony:

     — mirino HDVF-C30W,

     ii) JVC:

     — Corpo camera KY-F560E.

     Il mirino Sony era stato presentato come modello da usarsi solo con videocamere, ossia telecamere che non rientrano nel regolamento (CE) n. 2042/2000. Il modello JVC era stato presentato come un modello successivo di un modello di telecamera professionale già escluso dall’applicazione delle misure antidumping in vigore.

 

     3. Risultanze

 

     i) Mirino HDVF-C30W

     (14) Per quanto riguarda il mirino HDVF-C30W, è emerso che esso rientra nella descrizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2004/2000. Esso può d’altra parte essere usato solo con corpi macchina che non rientrano nella descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), dello stesso regolamento. In particolare il rapporto segnale/ rumore di questi corpi macchina è di 54 dB, mentre la descrizione contenuta nel regolamento (CE) n. 2042/2000 per i corpi macchina esige che sia «di 55 dB o più a guadagno normale». Si è perciò concluso che tale mirino andasse considerato come un sistema di telecamere professionale rientrante nella definizione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000. Di conseguenza, tale mirino dev’essere escluso dall'applicazione delle misure antidumping in vigore e va aggiunto all’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000.

     (15) Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tale modello dev’essere esentato dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni di Sony — Mirino HDVF-C30W avvenute a partire dal 1° aprile 2003 devono essere esentate dal dazio.

     ii) Corpo camera KY-F560E

     (16) Per quanto riguarda il corpo camera KY-F560E, si è appurato che, benché rientri nella descrizione del prodotto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2042/2000, questo modello è principalmente usato per applicazioni tecniche e mediche. Si è perciò concluso che tale modello andasse considerato come un sistema di telecamere professionale rientrante nella definizione dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 2042/2000. Di conseguenza, esso dev’essere escluso dall'applicazione delle misure antidumping in vigore e aggiunto all’allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000.

     (17) Conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie, tale modello dev’essere esentato dal dazio a partire dalla data in cui i servizi della Commissione ricevono la relativa domanda di esenzione. Pertanto, tutte le importazioni di JVC — Corpo camera KY-F560E modello di telecamera avvenute a partire dal 15 aprile 2004 devono essere esentate dal dazio.

 

     4. Comunicazioni alle parti interessate e conclusioni

 

     (18) La Commissione ha comunicato le risultanze all'industria comunitaria e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le loro osservazioni. Nessuna parte ha mosso obiezioni alle risultanze della Commissione.

     (19) Alla luce di quanto precede, è necessario apportare le opportune modifiche al regolamento (CE) n. 2042/2000,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dal testo dell'allegato del presente regolamento.

 

          Art. 2.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Il presente regolamento si applica alle importazioni dei seguenti modelli fabbricati ed esportati nella Comunità dai seguenti produttori esportatori:

 

     a) Sony dal 1° aprile 2003:

     — mirino HDVF-C30W;

 

     b) JVC dal 15 aprile 2004:

     — Corpo camera KY-F560E.

 

     Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamene applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

 

ALLEGATO

 

     (Omissis)