§ 2.2.358 – Regolamento 26 settembre 2000, n. 2042.
Regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:26/09/2000
Numero:2042


Sommario
Art. 1.      1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere e di loro parti di cui ai codici NC ex 8525 30 90 (codice Taric: 8525 30 90 10), ex 8537 10 91 (codice [...]
Art. 2.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 2.2.358 – Regolamento 26 settembre 2000, n. 2042.

Regolamento (CE) n. 2042/2000 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone.

(G.U.C.E. 29 settembre 2000, n. L 244).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, in particolare gli articoli 9 e 11, paragrafo 2,

     vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PROCEDURA

 

     1. Inchieste precedenti

 

     (1) Nell'aprile 1994, in seguito ad un'inchiesta antidumping avviata nel marzo 1993 ("l'inchiesta originale"), il Consiglio ha istituito, con regolamento (CE) n. 1015/94 ("regolamento definitivo"), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (STC) originari del Giappone. L'inchiesta originale riguardava il periodo dal 1° luglio 1991 al 31 dicembre 1992.

     (2) Nell'ottobre 1997, in seguito ad un'inchiesta ("l'inchiesta antiassorbimento") svolta ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato "regolamento di base"), il Consiglio ha aumentato, con regolamento (CE) n. 1952/97, il dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia la Sony Corporation ("Sony") e la Ikegami Tsushinki & Co. Ltd, portandolo rispettivamente al 108,3% e al 200,3%.

     (3) Nel giugno 1998, la Commissione, con regolamento (CE) n. 1178/98, ha avviato, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, un'inchiesta relativa alla presunta elusione dei suddetti dazi antidumping attraverso l'assemblaggio di moduli e parti di STC nella Comunità ("l'inchiesta antielusione"). Successivamente, l'industria comunitaria denunziante ha ritirato la sua denuncia e il procedimento è stato chiuso nel febbraio 1999. Sulla base delle prove raccolte nel corso di tale inchiesta, la Commissione ha aperto un procedimento ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base relativamente all'importazione di alcune parti di STC originarie del Giappone ("l'inchiesta sulle parti").

     (4) Inoltre, nel gennaio 1999 è stata avviata un'inchiesta antidumping ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di base relativa alle importazioni di STC originari degli Stati Uniti ("l'inchiesta USA"). Tale inchiesta è stata chiusa il 1° febbraio 2000 senza l'istituzione di alcuna misura a seguito della chiusura degli impianti di produzione dell'unico produttore esportatore statunitense di STC, una società collegata al principale produttore esportatore giapponese di STC.

 

     2. L'inchiesta in oggetto

 

     2.1. Riesame in previsione della scadenza

 

     (5) A seguito della pubblicazione di un avviso di imminente scadenza delle attuali misure antidumping relative alle importazioni di STC originari del Giappone, la Commissione ha ricevuto, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, una richiesta di riesame delle misure in questione.

     (6) La richiesta è stata presentata il 28 gennaio 1999 dalla Philips Digital Video Systems e dalla Thomson Broadcast Systems (i "produttori comunitari richiedenti" o "l'industria comunitaria"), la cui produzione complessiva di STC rappresenta il 100% della produzione comunitaria conformemente agli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

     (7) La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     (8) Avendo stabilito, sentito il comitato consultivo, che esistono elementi di prova sufficienti per l'apertura di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha avviato la presente inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base mediante la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 30 aprile 1999.

 

     3. Inchiesta

 

     (9) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del riesame i produttori comunitari richiedenti, i produttori esportatori del Giappone ed i rappresentanti del governo del paese esportatore. La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti sopramenzionate e a quanti si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. La Commissione ha concesso alle parti direttamente interessate la possibilità di comunicare per iscritto le proprie osservazioni e di chiedere un'audizione.

     (10) Hanno risposto al questionario i produttori comunitari richiedenti e solo un produttore esportatore giapponese. Dagli importatori indipendenti non è giunta alcuna risposta. Quindici utilizzatori hanno risposto al questionario, sebbene alcuni di essi abbiano fornito solo una risposta parziale, e alcune informazioni sono giunte da parte di un'associazione di utilizzatori.

     (11) La Commissione ha chiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio e per accertare l'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di controllo presso le seguenti società:

     a) produttori comunitari richiedenti:

     - Philips BTS Broadcast Television Systems b.v., Breda ("Philips")

     - Thomson Broadcast Systems, Cergy St Christophe ("Thomson").

     b) produttori esportatori giapponesi:

     - Hitachi Denshi, Ltd.

     (12) L'inchiesta sul rischio del persistere e/o della reiterazione del dumping riguardava il periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998 ("periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze necessaria per valutare tale rischio riguardava il periodo dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 ("periodo dell'inchiesta sul pregiudizio" o "PIP").

 

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

 

     1. Prodotto in esame

 

     (13) Il prodotto in esame è costituito da sistemi di telecamere (STC) di cui ai codici NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 ed ex 8528 21 90 originari del Giappone.

     (14) Come stabilito dal regolamento definitivo, gli STC possono comprendere le seguenti parti, importate insieme o separatamente:

     - un corpo camera dotato di tre o più sensori (dispositivi ad accoppiamento di carica da 12 mm o più), ciascuno dotato di un numero di pixel superiore a 400000, che può essere collegato ad un adattatore posteriore, avente un rapporto segnale/rumore di 55 dB o più a guadagno normale; in un pezzo unico, che contiene il corpo camera e l'adattatore, oppure separati,

     - un visore (con diagonale di almeno 38 mm),

     - una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo,

     - un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride),

     - un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

     (15) Non rientrano nella suddetta definizione i seguenti prodotti:

     - lenti,

     - videoregistratori,

     - corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento,

     - telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione,

     - telecamere professionali di cui all'allegato (codice addizionale Taric: 8786).

     (16) Nel corso dell'inchiesta è emerso che a partire dal 1997 era stato sviluppato un nuovo modello di STC, ossia un corpo camera per telediffusione collegato ad un videoregistratore ("videocamera"). L'inchiesta ha rivelato che i corpi camera prodotti dall'industria comunitaria e dai produttori esportatori presentano generalmente delle configurazioni diverse, con collegamento ad un adattatore triax o ad un'unità di registrazione. Come accennato precedentemente, i videoregistratori e i corpi camera la cui unità di registrazione è situata nello stesso alloggiamento non rientrano tra i prodotti interessati dal presente procedimento. Tuttavia, le videocamere potrebbero anche essere composte da un corpo camera collegato ad un videoregistratore situato in un altro alloggiamento. Sulla base di tali considerazioni, si è giunti alla conclusione che tale tipo di corpo camera rientra nella definizione del prodotto in esame di cui al regolamento definitivo. Inoltre, è stato stabilito che, sulla base della suddetta definizione del prodotto in esame, l'unità di registrazione non rientra nella definizione.

     (17) L'inchiesta ha anche dimostrato che gli STC per servizi di telediffusione analogica sono stati gradualmente sostituiti da un nuovo modello, ossia gli STC per telediffusione digitale ("STC digitali"), introdotti nella Comunità a partire dal 1997. Gli STC digitali rientrano nella definizione del prodotto in esame di cui al regolamento definitivo.

 

     2. Prodotto simile

 

     (18) È emerso che non vi era alcuna differenza sostanziale, dal punto di vista dell'impiego e delle caratteristiche fisiche e tecniche, tra gli STC costruiti dai produttori esportatori giapponesi e venduti nella Comunità e i prodotti costruiti e venduti sul mercato interno del paese esportatore.

     (19) Inoltre, il prodotto in questione, costruito dai produttori esportatori giapponesi e venduto nella Comunità, e il prodotto costruito e venduto dai produttori comunitari richiedenti sul mercato comunitario utilizzano la stessa tecnologia di base e sono entrambi conformi agli standard industriali applicati a livello internazionale. Essendo destinati alle stesse applicazioni e agli stessi impieghi, tali prodotti presentano anche caratteristiche fisiche e tecniche simili. Ciò li rende intercambiabili, dando luogo ad un rapporto di concorrenza. A ciò si aggiunge il fatto che, sia i produttori comunitari richiedenti, sia i produttori esportatori giapponesi costruiscono prodotti digitali e videocamere, che rappresentano la versione tecnologicamente più avanzata del prodotto in questione rispetto all'inchiesta originale. Pertanto, gli STC costruiti dai produttori esportatori giapponesi e venduti nella Comunità, e gli STC costruiti e venduti dai produttori comunitari richiedenti sul mercato comunitario sono simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

 

C. PROBABILITÀ CHE IL DUMPING PERDURI E SI RIPETA

 

     (20) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, scopo di questo tipo di riesame relativo agli aspetti del dumping è stabilire se la scadenza delle misure possa portare a una continuazione o a una reiterazione del dumping.

 

     1. Livello di cooperazione

 

     (21) Rispetto alle precedenti inchieste, nella presente inchiesta il livello di cooperazione da parte dei produttori esportatori giapponesi si è rivelato particolarmente scarso. Soltanto uno dei produttori minori di STC ha cooperato, dichiarando un esiguo volume di esportazione del prodotto in questione verso la Comunità. Le restanti tre società, manifestatesi nel corso dell'inchiesta originale, si sono rifiutate di cooperare, sebbene sia ampiamente risaputo che le loro sedi principali ed i loro principali impianti di produzione e di ricerca e sviluppo siano situati in Giappone e che, durante il periodo dell'inchiesta, almeno due di esse abbiano venduto nella Comunità un'ingente quantità di STC appartenenti alla propria marca.

 

     2. Rischio del persistere del dumping

 

     (22) Dato lo scarso livello di cooperazione e l'inattendibilità delle informazioni statistiche fornite da Eurostat a tal riguardo (i codici NC comprendono anche i prodotti non interessati), non è stato possibile stabilire con certezza se siano stati importati corpi camera dal Giappone. Tuttavia, è opportuno sottolineare che durante il periodo dell'inchiesta sono state importate nella Comunità parti importanti di STC. Inoltre, è stato stabilito che gli STC prodotti negli USA da un'affiliata della Sony sono stati importati in grandi quantità nella Comunità. A conti fatti, si è ritenuto prudente concludere che gli attuali volumi di importazione di STC originari del Giappone fossero modesti rispetto a quelli registrati durante l'inchiesta originale. Pertanto, non è stata formulata alcuna conclusione riguardo al rischio del persistere del dumping.

 

     3. Rischio della reiterazione del dumping

 

     (23) Data la scarsa cooperazione da parte dei principali produttori esportatori giapponesi e conformemente all'articolo 18 del regolamento di base, è stato necessario stabilire i risultati sulla base dei fatti disponibili. Di conseguenza, in assenza di altre fonti attendibili e tenendo conto dell'eventuale scadenza delle misure, l'analisi relativa al rischio del persistere del dumping si è basata sulle informazioni fornite nell'ambito della domanda di riesame, nonché sulle informazioni ottenute nel corso dell'inchiesta dall'industria comunitaria e dagli utilizzatori degli STC.

     (24) In base alla suddetta domanda, il livello di dumping per quanto riguarda esclusivamente i corpi camera è pari al 30,6%. Il relativo calcolo si basa su una serie di stime prudenti. Ad esempio, gli altri elementi degli STC non sono stati presi in considerazione ai fini del suddetto calcolo, sebbene a volte essi vengano forniti gratuitamente. Ciò indica che il livello effettivo di dumping in caso di abrogazione del dazio supererebbe molto probabilmente il 30,6%.

     (25) Dalla domanda emerge inoltre che, in caso di abrogazione delle misure, i margini di dumping saranno perlomeno uguali a quelli registrati durante l'inchiesta originale.

     (26) Alla luce di tali elementi, e in assenza di informazioni più attendibili, si è giunti alla conclusione che, qualora le misure venissero abrogate, i margini di dumping raggiungerebbero di nuovo dei livelli significativi.

     (27) Per quanto riguarda il probabile futuro volume di esportazioni di STC verso la Comunità, è emerso che, in base alle informazioni disponibili, la capacità produttiva del Giappone nel settore degli STC è rimasta perlomeno allo stesso livello di quello registrato nel corso dell'inchiesta originale ed è abbastanza imponente da consentire una nuova, massiccia ondata di esportazioni verso la Comunità qualora il dazio antidumping dovesse scadere. Ciò è confermato dal fatto che, in base ai dati sulla vendita degli STC che vengono assemblati nella Comunità e nei paesi terzi e che contengono parti costose e importanti originari del Giappone, la capacità produttiva è sostanzialmente rimasta invariata.

     (28) Inoltre, data la mobilità della produzione, la capacità produttiva relativa a tali prodotti può essere ampliata, se necessario, nel giro di pochi mesi. Il fatto che gli impianti di produzione di uno dei produttori esportatori giapponesi siano stati trasferiti dagli USA all'UE nel giro di alcuni mesi dimostra chiaramente che la capacità produttiva per i prodotti in questione può essere creata/ampliata o ridotta in poco tempo. In caso di scadenza delle misure antidumping, la produzione di STC nella Comunità potrebbe essere trasferita in Giappone e la capacità produttiva in Giappone potrebbe essere facilmente potenziata al fine di riprendere le esportazioni verso la Comunità.

     (29) Nel corso della PIP, tutti i produttori esportatori giapponesi, ad eccezione della Sony, hanno prodotto in Giappone gli STC destinati al mercato statunitense ed a quello sudamericano. Inoltre, sulla base delle informazioni disponibili, è emerso che tutti i produttori esportatori producevano in Giappone gli STC destinati al mercato giapponese ed a quelli asiatici. Anche le attività di ricerca e sviluppo relative a tali prodotti venivano svolte in Giappone, dal momento che gran parte di esse riguardavano non solo gli STC, ma anche le telecamere professionali e altri prodotti. I produttori esportatori giapponesi erano in grado di adattarsi alle variazioni della domanda aumentando la loro produzione in Giappone in caso di crescita del mercato. Ciò ha indotto a concludere che il Giappone disponesse di una capacità produttiva eccedentaria, la quale è stata impiegata per rispondere all'aumento dei consumi nella Comunità e a livello mondiale. Pertanto, in caso di scadenza delle misure antidumping, è probabile che si verifichi un aumento della produzione da parte dei produttori esportatori giapponesi.

     (30) Alla luce di tali considerazioni, si è giunti alla conclusione che la capacità produttiva esistente e la possibilità di aumentarla in caso di necessità consentono ai produttori esportatori giapponesi di incrementare la produzione e le esportazioni verso la Comunità qualora dovessero scadere le misure antidumping. Inoltre, il fatto che gli impianti di ricerca e sviluppo e di produzione per gran parte delle componenti degli STC sono situati in Giappone genererebbe maggiori economie di scala a vantaggio dei produttori esportatori giapponesi.

     (31) Va ricordato inoltre che i due produttori esportatori giapponesi che hanno creato degli impianti di assemblaggio di STC nella Comunità hanno mantenuto la produzione per le esportazioni verso la Comunità di prodotti non soggetti in Giappone a dazi antidumping, ossia i videoregistratori, i corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso alloggiamento e le telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione. Sebbene, come accennato precedentemente, tali prodotti non rientrino nella presente inchiesta, le linee di produzione e la relativa capacità produttiva si prestano anche alla produzione di STC. Sulla base di tali considerazioni e in assenza di altre informazioni a causa della mancanza di cooperazione da parte dei produttori esportatori interessati, si è giunti alla conclusione che, sebbene l'imposizione di dazi antidumping abbia introdotto un cambiamento nell'organizzazione della produzione di STC da parte dei produttori esportatori interessati, la scadenza delle misure antidumping creerebbe probabilmente la situazione inversa.

 

     4. Conclusione

 

     (32) Stando a quanto esposto precedentemente, i produttori esportatori giapponesi sono potenzialmente in grado di aumentare la propria produzione in Giappone e le proprie esportazioni di STC verso la Comunità applicando prezzi notevolmente inferiori a quelli correnti.

     (33) Dall'inchiesta non sono emersi fatti che dimostrino variazioni significative dal punto di vista del valore normale, dei prezzi all'esportazione e dei margini di dumping individuati nell'inchiesta originale, nell'inchiesta antiassorbimento e nell'inchiesta antielusione. Pertanto, si giunge alla conclusione che l'abrogazione delle misure comporta il rischio della reiterazione del dumping.

 

D. DEFINIZIONE DI INDUSTRIA COMUNITARIA

 

     (34) L'inchiesta ha confermato che la produzione complessiva dei due produttori comunitari richiedenti rappresenta il 100% della produzione comunitaria di STC. Pertanto, i due produttori costituiscono l'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento di base.

     (35) Per quanto riguarda gli altri operatori economici della Comunità collegati ai produttori esportatori giapponesi, dato lo scarso livello di cooperazione, non è stato possibile esaminare in dettaglio la natura delle loro attività all'interno della Comunità, ossia determinare se tali attività consistono in semplici operazioni di assemblaggio o se nella Comunità viene creato un certo valore aggiunto. Pertanto, non si è potuto stabilire se tali operazioni di assemblaggio siano sufficienti per considerare tali operatori come imprese che producono il prodotto in esame nella Comunità. Inoltre, dato il loro rapporto con i produttori esportatori giapponesi, si è ritenuto che essi debbano essere esclusi dall'industria comunitaria ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a) del regolamento di base.

 

E. ANALISI DELLA SITUAZIONE SUL MERCATO COMUNITARIO

 

     1. Osservazioni preliminari

 

     (36) Come descritto precedentemente, il prodotto esaminato nell'ambito del presente procedimento è costituito da STC composti da un corpo camera dotato di tre o più sensori, un visore, una stazione di base o unità di controllo camera (CCU), un pannello di controllo (OCP) e un pannello di controllo principale (MCP) o unità di set-up principale (MSU). In pratica, tali componenti possono essere vendute e quindi anche importate, insieme o separatamente.

     (37) L'inchiesta ha confermato che, ad eccezione del corpo camera, gli STC non comprendono sempre tutte le suddette componenti. Pertanto, conformemente all'approccio adottato nell'ambito dell'inchiesta originale, è stato deciso di esprimere gli indicatori economici relativi alla situazione dell'industria comunitaria e del mercato comunitario in termini di numeri di corpi camera.

 

     2. Consumo

 

     (38) Come menzionato precedentemente, solo uno dei produttori esportatori giapponesi ha collaborato alla presente inchiesta. Per quanto riguarda i produttori esportatori giapponesi che non hanno collaborato e per i quali l'inchiesta ha dimostrato che ancora operano sul mercato comunitario, la Commissione ha agito sulla base dei migliori dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base.

     (39) Il consumo comunitario apparente di corpi camera è stato pertanto stabilito in base ai seguenti elementi:

     - volume delle vendite nella Comunità indicato dall'industria comunitaria,

     - informazioni sul volume delle vendite dei produttori esportatori giapponesi nella Comunità, fornite dall'industria comunitaria e determinate sulla base di gare d'appalto e contratti vinti da tutti i produttori esportatori giapponesi sul mercato comunitario. Tali informazioni sono state ritenute attendibili, vista la trasparenza del mercato in termini di dimensioni e numero di operatori, e tenuto conto del fatto che esso viene rifornito in larga misura mediante gare d'appalto. Inoltre, le informazioni fornite dagli utilizzatori hanno confermato quelle trasmesse dall'industria comunitaria circa l'attività dei produttori esportatori giapponesi.

     (40) Dato lo scarso livello di cooperazione e data l'inattendibilità delle informazioni statistiche fornite da Eurostat a tal riguardo, non è stato possibile stabilire con certezza se i corpi camera siano stati importati come tali dal Giappone. Tuttavia, a prescindere dalla loro provenienza, tali corpi camera sono stati venduti sul mercato comunitario mantenendo le rispettive marche e devono pertanto essere inclusi nel consumo comunitario relativo al prodotto in questione.

     (41) Su tale base, l'inchiesta ha dimostrato che, mentre il consumo è rimasto stabile nel 1995 e nel 1996, nel 1997 si è registrato un aumento globale, confermatosi durante il periodo dell'inchiesta. Tale aumento era dovuto, tra l'altro, alle vendite di corpi camera per la trasmissione del campionato del mondo di calcio svoltosi in Francia nel 1998, nonché all'immissione sul mercato, a partire dal 1997, di un nuovo tipo di corpi camera, ossia le videocamere. Complessivamente, tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta il consumo comunitario di corpi camera è aumentato del 54%, raggiungendo le 1500 unità circa durante il periodo dell'inchiesta.

 

     3. Importazione e vendita di corpi camera nella Comunità da parte dei produttori esportatori giapponesi

 

     (42) In seguito all'istituzione, nel 1994, di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di corpi camera originari del Giappone, l'importazione di tali prodotti ha subito una notevole riduzione. Come confermato dall'inchiesta sulle parti, dall'inchiesta USA e dall'inchiesta antielusione menzionate precedentemente, tali importazioni sono state sostituite da importazioni di alcune parti di STC originarie del Giappone e successivamente assemblate nella Comunità da taluni produttori esportatori giapponesi e, nel caso di un produttore esportatore giapponese, da STC incompleti importati dagli USA. L'attuale inchiesta ha dimostrato infatti che i produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere STC sul mercato comunitario mantenendo le rispettive marche, secondo le modalità illustrate qui di seguito.

     (43) Pertanto, il calo delle importazioni di STC originari del Giappone deve essere considerato come una conseguenza del dazio antidumping in vigore dal 1994. Già il fatto che tali importazioni siano state sostituite dalla vendita di STC assemblati nella Comunità e comprendenti parti originarie del Giappone dimostra che, come illustrato qui di seguito, vi è la probabilità che le importazioni dal paese in questione raggiungano gli stessi livelli di quelli registrati nel corso dell'inchiesta originale se non verranno mantenute le misure antidumping.

 

     4. Situazione economica dell'industria comunitaria

 

     (44) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

     (45) Gli indicatori economici relativi alla situazione dell'industria comunitaria vanno considerati alla luce di procedimenti precedenti riguardanti gli STC originari del Giappone, ossia l'inchiesta originale del 1994 e il successivo procedimento "antiassorbimento" che ha comportato un aumento delle aliquote del dazio antidumping a partire dal 1997. Dall'inchiesta è emerso che quest'ultimo ha inciso positivamente sulla situazione dell'industria comunitaria. Inoltre, anche altri due fattori collegati allo sviluppo tecnologico hanno inciso su alcuni degli indicatori seguenti; ovvero l'immissione sul mercato delle videocamere, un nuovo tipo di corpo camera, a partire dal 1997 e lo sviluppo della nuova generazione di corpi camera digitali, anch'esso dal 1997.

 

     4.1. Produzione

 

     (46) La produzione totale di corpi camera dell'industria comunitaria ha registrato un sensibile calo (32%) tra il 1995 e il 1996, ed è aumentata costantemente tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta, senza tuttavia riconquistare i livelli del 1995. La produzione ha seguito l'andamento del mercato comunitario a partire dal 1997.

 

     4.2. Produzione, capacità e utilizzazione degli impianti

 

     (47) Durante il PIP, la capacità produttiva dell'industria comunitaria è rimasta stabile. L'utilizzazione degli impianti destinati alla produzione di corpi camera è diminuita del 32% tra il 1995 e il 1996, ed è nuovamente aumentata verso il periodo dell'inchiesta. Tale andamento rispecchia il suddetto aumento del volume della produzione dal 1997.

 

     4.3. Volume delle vendite

 

     (48) Le vendite dell'industria comunitaria sono diminuite del 10% tra il 1995 e il 1996, aumentando poi tra il 1997 e il periodo dell'inchiesta; complessivamente, esse sono cresciute del 21% tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, raggiungendo 850 unità circa, senza però eguagliare l'espansione del consumo comunitario, che, nello stesso periodo, ha registrato un netto aumento (54%).

 

     4.4. Quota di mercato

 

     (49) La costante diminuzione della quota di mercato dell'industria comunitaria (oltre 16 punti percentuali) tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, che ha raggiunto il 60% circa durante il periodo dell'inchiesta, dimostra che l'industria comunitaria non ha tratto vantaggio dall'aumento del consumo comunitario e dalle condizioni di mercato favorevoli registrate, a partire dal 1997, in seguito alla conclusione dell'inchiesta "antiassorbimento".

 

     4.5. Occupazione

 

     (50) L'occupazione è rimasta stabile dal 1996, anno in cui ha registrato un sensibile aumento (20%), in seguito all'introduzione delle videocamere e della nuova generazione di corpi camera digitali.

 

     4.6. Investimenti

 

     (51) Gli investimenti hanno subito un netto calo (21%) tra il 1995 e il 1996, in seguito all'andamento negativo della produzione e delle vendite dell'industria comunitaria. Nel 1997, essi hanno registrato un sostanziale aumento (100% circa), dovuto tra l'altro agli investimenti nel settore ricerca e sviluppo per l'elaborazione della nuova generazione di prodotti digitali, subendo però nuovamente un drastico calo nel periodo dell'inchiesta.

 

     4.7. Redditività

 

     (52) Nel 1995 e soprattutto nel 1996, l'industria comunitaria ha subito gravi perdite che sono diminuite soltanto a partire dal 1997 grazie, tra l'altro, al suddetto aumento delle aliquote del dazio antidumping applicate agli STC originari del Giappone in quell'anno e alla successiva immissione delle videocamere sul mercato. Durante l'intero periodo, tuttavia, le vendite dell'industria comunitaria hanno continuato a registrare perdite, che durante il periodo dell'inchiesta si attestavano ancora ad un livello del 10% circa sulle vendite nette.

 

     5. Conclusioni sulla situazione dell'industria comunitaria

 

     (53) L'inchiesta ha rivelato che durante il PIP i dazi antidumping sono raramente stati pagati. Effettivamente, a partire dall'istituzione di un dazio antidumping sulle importazioni di corpi camera originari del Giappone, essi sono stati sostituiti dall'importazione di parti di corpi camera originari del Giappone, che sono stati oggetto di un'inchiesta sull'elusione e di un'inchiesta antidumping a partire dal 1998. Tuttavia, l'andamento del mercato successivo all'istituzione delle misure rivela che i produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere corpi camera sul mercato comunitario.

     (54) Per quanto riguarda la politica dei prezzi dei produttori esportatori giapponesi, l'inchiesta "antiassorbimento" conclusasi nel 1997 ha rivelato che i prezzi all'esportazione dei produttori esportatori giapponesi erano scesi al di sotto del livello del 1994.

     (55) Dopo l'istituzione delle misure antidumping nel 1994, e per tutto il PIP, la situazione dell'industria comunitaria, per quanto riguarda alcuni indicatori economici presi in esame, è migliorata. Attraverso costanti sforzi per razionalizzare il processo produttivo e nuovi investimenti, l'industria ha dimostrato di essere ancora vitale, ma la valutazione globale degli indicatori economici durante il PIP non può essere considerata positiva. Durante il PIP, effettivamente, il volume di vendita dell'industria comunitaria non ha seguito la tendenza al rialzo del mercato, registrando un incremento del solo 21%, a fronte di un aumento del consumo comunitario del 54%. Tali tendenze contrastanti hanno prodotto una perdita della quota di mercato detenuta dall'industria comunitaria pari a 16 punti percentuali. Inoltre, anche se le perdite sono diminuite durante il PIP, l'industria comunitaria ha continuato a subire perdite di circa il 10% durante il periodo dell'inchiesta, mentre in un settore come quello in oggetto, per finanziare gli investimenti necessari a tenere il passo dello sviluppo tecnologico, è necessario un livello di profitto di almeno il 15%.

     (56) Sulla base di quanto sopra esposto, risulta che, nonostante le misure in vigore, a causa della continua pressione sui prezzi esercitata dai produttori esportatori giapponesi, l'industria comunitaria rimane in una situazione economica difficile. Tale pressione dei prezzi ha impedito che l'industria comunitaria si ristabilisse completamente dagli effetti delle precedenti ed ininterrotte pratiche di dumping.

 

F. PROBABILITÀ CHE IL DUMPING CAUSA DEL PREGIUDIZIO PERDURI E SI RIPETA

 

     (57) Per valutare il probabile effetto del mancato rinnovo delle misure in vigore, e in considerazione del fatto che l'industria comunitaria si trova ancora in una situazione difficile, oltre a quelli già presi in considerazione, sono stati esaminati anche i fattori di seguito esposti.

     (58) La presente inchiesta ha rivelato che i produttori esportatori giapponesi hanno continuato a vendere corpi camera sul mercato comunitario mantenendo il nome della marca.

     (59) In effetti, il volume delle vendite di corpi camera da parte dei produttori esportatori giapponesi è aumentata considerevolmente tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, registrando un incremento del 157% e raggiungendo le 600 unità durante il periodo dell'inchiesta.

     (60) Per quanto riguarda l'evoluzione della quota di mercato, la tendenza generale indica un aumento costante e significativo tra il 1995 e il periodo dell'inchiesta, pari a più di 16 punti percentuali. Durante il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato ha raggiunto il 40%.

     (61) Per quanto riguarda i prezzi di vendita che i produttori esportatori giapponesi hanno applicato ai corpi camera venduti sul mercato comunitario, l'inchiesta ha rivelato che essi erano notevolmente più bassi dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

     (62) I produttori esportatori giapponesi non hanno fornito informazioni relative ai prezzi di vendita. È stato tuttavia stabilito che le vendite effettuate mediante appalti sia dall'industria comunitaria che dai produttori esportatori giapponesi hanno rappresentato durante il PI una parte cospicua delle vendite totali di corpi camera (circa il 40%). Sulla base degli appalti sui quali l'industria comunitaria e gli utilizzatori hanno fornito informazioni, i prezzi offerti dai produttori esportatori erano, in genere, inferiori ai prezzi dall'industria comunitaria, sia per quanto riguarda le gare d'appalto relative al prodotto completo che per i corpi camera presi separatamente. In una gara d'appalto esaminata, il prezzo totale offerto da un produttore esportatore giapponese è stato inferiore del 37% a quello del produttore comunitario. Per aggiudicarsi l'appalto, il produttore comunitario ha dovuto concedere un ulteriore sconto del 40%. Da un'altra gara d'appalto organizzata in un altro Stato membro, è emerso che, nella seconda tornata di trattative, e nonostante gli sconti significativi concessi tra le due tornate, l'offerta definitiva del produttore esportatore giapponese era ancora inferiore del 20% circa all'offerta del produttore comunitario che ha partecipato alla gara, il quale ha quindi perso l'appalto.

     (63) È stato inoltre stabilito che i prezzi bassi offerti durante una gara d'appalto influenzano necessariamente tutti i prezzi negoziati durante le operazioni successive e nelle successive gare d'appalto organizzate nello stesso Stato membro. A questo proposito, la politica dei prezzi adottata nelle gare d'appalto ha effettivamente influito su una quota del mercato comunitario ben superiore al 40% direttamente disciplinato dalle gare d'appalto. L'analisi delle gare d'appalto ha quindi dimostrato non solo in quale misura i prezzi offerti dai produttori esportatori durante le gare d'appalto abbiano sottoquotato quelli offerti dall'industria comunitaria (fino al 37%), ma anche come le importazioni oggetto di dumping abbiano contribuito alla depressione dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

     (64) Le differenze di prezzo dovrebbero essere considerate tenendo presente che il mercato degli STC è un mercato sensibile ai prezzi e trasparente, caratterizzato da un numero esiguo di attori, e che l'industria comunitaria ha subito perdite di circa il 10%, mentre in un settore come quello in questione, per finanziare gli investimenti necessari per tenere il passo dello sviluppo tecnologico, è necessario un livello di profitto di almeno il 15%.

     (65) Se le misure attualmente in vigore dovessero quindi essere revocate, è ragionevole aspettarsi che i produttori esportatori giapponesi produrrebbero nuovamente STC completi in Giappone, dove, come già riferito, dispongono della necessaria capacità produttiva, sono localizzati i loro dipartimenti ricerca e sviluppo, ed essi possono beneficiare dell'economia di scala. Molto probabilmente, i produttori esportatori continuerebbero inoltre a vendere i loro prodotti sul mercato comunitario a prezzi significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria, contribuendo in questo modo a mantenere l'industria comunitaria in una situazione economica difficile.

     (66) Per quanto riguarda la politica dei prezzi adottata dai produttori esportatori giapponesi nei paesi terzi, sulla base delle informazioni fornite dall'industria comunitaria, è stato effettuato un confronto tra la politica commerciale dei produttori esportatori giapponesi negli USA e nella Comunità. In entrambi i mercati, i prezzi giapponesi sono stati, per tutto il PIP e in particolare nel 1998, in generale inferiori a quelli dell'industria comunitaria.

     (67) In particolare, analizzando le informazioni relative alle gare d'appalto nel mercati nordamericani, si è scoperto che i produttori esportatori giapponesi concedevano sconti fino al 70% del prezzo di listino e che i loro prezzi risultavano quindi inferiori, anche del 50%, ai prezzi offerti dall'industria comunitaria. Inoltre, alcune componenti degli STC o altri prodotti venduti in combinazione con gli STC nella stessa gara, sono stati offerti senza maggiorazione di prezzo o con un livello di sconto che, come già riferito, ha raggiunto anche il 70%.

     (68) Inoltre, le informazioni relative alle gare d'appalto in America Latina mostrano che i prezzi offerti dai produttori esportatori giapponesi sono risultati anche in questo caso inferiori, di una percentuale paragonabile, a quelli dell'industria comunitaria. Anche per quanto riguarda gli sconti e l'offerta di prodotti senza maggiorazione di prezzo è stato riscontrato lo stesso comportamento.

     (69) In base a quanto esposto sopra, si è concluso che, in assenza di misure antidumping, i prezzi fissati dai produttori esportatori giapponesi potrebbero nella migliore delle ipotesi rimanere ai livelli attualmente riscontrabili sul mercato comunitario - livelli che sono significativamente inferiori a quelli dell'industria comunitaria - ma potrebbero anche raggiungere i livelli dei prezzi delle importazioni originarie del Giappone sui mercati nordamericano e latino-americano o i livelli accertati all'epoca dell'inchiesta originale.

 

     Conclusioni sul riemergere del dumping causa di pregiudizio

 

     (70) In considerazione di quanto esposto sopra, che vengono di seguito brevemente ripresi:

     - nonostante le misure in vigore, l'industria comunitaria è ancora in una situazione economica difficile,

     - le vendite dei corpi camera fabbricati dai produttori esportatori giapponesi continuano ad occupare una posizione eccezionalmente forte sul mercato comunitario e vengono effettuate a prezzi estremamente bassi in confronto ai prezzi dell'industria comunitaria,

     - i prezzi che i produttori esportatori giapponesi potrebbero offrire in assenza di misure antidumping sono potenzialmente molto bassi, come risulta dalle politiche commerciali osservate sui mercati nordamericano e latino-americano, dove i prezzi sono più bassi di quelli dell'industria comunitaria,

     - le informazioni disponibili sulla capacità produttiva in Giappone e sulla capacità dell'industria giapponese di espandersi per rispondere ad un aumento della domanda indicano che i produttori esportatori giapponesi hanno la possibilità di aumentare il volume della produzione e delle esportazioni,

     - essendo in grado di mantenere una politica dei prezzi aggressiva, i produttori esportatori giapponesi hanno la possibilità di offrire prezzi inferiori a quelli dell'industria comunitaria anche in presenza di un dazio antidumping del 200%,

     si conclude che, se le misure in vigore dovessero essere revocate, è molto probabile che le pratiche di dumping che sono causa di pregiudizio non sarebbero abbandonate. Le misure attualmente in vigore devono quindi essere mantenute.

 

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

 

     1. Introduzione

 

     (71) Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se l'estensione delle misure antidumping in vigore sarebbe in contrasto con gli interessi della Comunità nel loro complesso. Gli interessi della Comunità sono stati stabiliti valutando tutti i diversi interessi in campo.

     (72) Per valutare il probabile effetto del prolungamento o della sospensione delle misure in vigore, la Commissione ha richiesto all'industria comunitaria e agli utilizzatori degli STC di fornire alcune informazioni. La Commissione ha inviato un questionario a più di 60 utilizzatori del prodotto in questione ricevendo 15 risposte, delle quali però molte incomplete.

     (73) È opportuno rammentare che, nell'inchiesta originale, l'istituzione delle misure antidumping non è risultata contraria agli interessi della Comunità e che l'inchiesta presente consiste in un riesame. Viene quindi analizzata una situazione in cui sono già in vigore misure antidumping. Ne risulta che questa inchiesta dovrebbe permettere l'individuazione di qualsiasi impatto negativo che le misure antidumping attualmente in vigore possono avere avuto in passato sulle parti interessate.

     (74) Sulla base di quanto sopra esposto, è stato esaminato se, nonostante le conclusioni sul probabile perdurare e/o sul riemergere di dumping pregiudizievole, non esistessero ragioni che potessero portare alla conclusione che nella fattispecie l'adozione delle misure non sia nell'interesse della Comunità.

 

     2. Interesse dell'industria comunitaria

 

     (75) Si ritiene che se non si procede all'estensione delle misure antidumping istituite in seguito alla precedente inchiesta, è molto probabile che il dumping pregiudizievole perduri o si ripeta e che la situazione dell'industria comunitaria, che è già precaria, si aggravi ulteriormente.

     (76) Come risulta dai dati soprariportati, l'industria comunitaria ha risentito, durante il PIP, delle vendite a basso prezzo sul mercato comunitario di corpi camera fabbricati da produttori esportatori giapponesi. Si ritiene pertanto che l'obiettivo delle misure antidumping oggetto dell'esame, che era quello di ricreare nel mercato comunitario condizioni di concorrenza leale tra i produttori comunitari e i loro omologhi esportatori dei paesi terzi, non sia stato pienamente raggiunto.

     (77) L'industria comunitaria ha dimostrato di essere un'industria ancora strutturalmente vitale e competitiva, in grado di adattare la propria gamma di prodotti alle mutevoli condizioni di concorrenza del mercato e di raggiungere una posizione di vantaggio tecnologico per quanto riguarda la tecnologia digitale, una potenzialità che viene confermata dagli investimenti durante il PIP.

     (78) Non si può escludere, tuttavia, che in assenza di misure contro le importazioni oggetto di dumping l'industria comunitaria debba ridurre le attività di fabbricazione del prodotto in esame nella Comunità. Tale conclusione si basa sulla durata del periodo di redditività negativa (durante il periodo dell'inchiesta, l'industria comunitaria ha subito perdite per circa il 10%). Come ricordato sopra, senza misure antidumping, le importazioni di corpi camera originari del Giappone riprenderebbero e il loro effetto negativo sui prezzi continuerebbe a ostacolare tutti gli sforzi dell'industria comunitaria per riguadagnare un margine di profitto soddisfacente, che è ciò di cui l'industria comunitaria ha bisogno per tenere il passo del progresso tecnologico in questo settore. Inoltre, dato che la produzione degli STC comporta alcune operazioni ad alta intensità di manodopera, è estremamente possibile che queste vengano trasferite verso paesi a basso costo di manodopera, per ridurre i costi.

     (79) In effetti, se la situazione economica dell'industria comunitaria dovesse ulteriormente deteriorarsi, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a ridurre le sue attività produttive nella Comunità, compromettendo circa 250 posti di lavoro direttamente collegati al prodotto in esame. Se le misure antidumping vengono mantenute, l'industria comunitaria potrà mantenere e sviluppare ulteriormente le sue attività nella Comunità. In questo caso, si verrebbero a creare altri posti di lavoro indirettamente collegati alla produzione degli STC, soprattutto nel settore ricerca e sviluppo. La presenza delle misure antidumping proteggerebbe quindi i posti di lavoro esistenti, e potrebbe anche stimolare la creazione di nuovi posti di lavoro.

     (80) Per quanto riguarda lo sviluppo e la ricerca, la produzione degli STC può avere interessanti effetti derivati, principalmente legati allo sviluppo di una parte dei corpi camera, il blocco CCD, le cui componenti sono utilizzate anche per altre apparecchiature, per esempio nei sistemi di allarme, e per applicazioni mediche, industriali e nell'ambito delle telecomunicazioni. Inoltre, l'esistenza di un'industria comunitaria che fabbrica gli STC incide non solo su tutta l'industria televisiva (dallo sviluppo e dalla fabbricazione di attrezzature di telediffusione fino alla produzione di televisori e videoregistratori), ma anche sulle norme che verranno stabilite per il settore televisivo dell'Unione europea.

     (81) In considerazione di quanto esposto sopra, si è giunti alla conclusione che per controllare gli effetti negativi delle importazioni in dumping che mettono in pericolo l'esistenza stessa dell'industria comunitaria e dei posti di lavoro ad essa collegati si impone l'estensione delle misure attualmente in vigore. È inoltre necessario rammentare che la scomparsa di questa industria comunitaria caratterizzata da un alto livello tecnologico, produrrebbe un effetto negativo sull'industria televisiva in genere.

 

     3. Interessi degli importatori collegati e degli operatori economici della Comunità

 

     (82) Per quanto concerne gli operatori economici della Comunità che sono collegati ai produttori esportatori giapponesi, la decisione di estendere le misure antidumping avrebbe probabilmente un effetto positivo sulla produzione e sull'occupazione nella Comunità, in quanto alcune fasi della produzione degli STC che si svolgevano nella Comunità non solo non sarebbero trasferite in Giappone, ma potrebbero aumentare di importanza, come confermano i primi risultati della sopracitata inchiesta relativa agli USA.

 

     4. Interessi degli utilizzatori

 

     (83) Gli utilizzatori degli STC sono per lo più società televisive autorizzate che trasmettono i propri programmi usando attrezzatura propria. Esistono, però, anche società televisive autorizzate che non trasmettono i propri programmi, nonché società di servizi che forniscono ai propri clienti attrezzature - compresi sistemi di telecamere - e squadre di tecnici e, infine, società di noleggio che forniscono ai vari clienti telecamere e altre attrezzature. Tutti questi utilizzatori di STC solitamente acquistano gli STC direttamente presso i produttori.

     (84) Solo 15 dei 60 utilizzatori a cui è stato inviato il questionario hanno collaborato e molti di questi solo parzialmente. Il basso livello di cooperazione dimostra che le misure antidumping non hanno avuto particolari effetti negativi su questo settore.

     (85) Tale conclusione è in linea con quelle dei procedimenti precedenti relativi agli STC, dai quali è risultato che tali sistemi non rappresentano un fattore costo significativo per gli utilizzatori dato che rappresentano soltanto una piccola parte del costo complessivo di produzione dei programmi televisivi. Se si esaminano infatti soltanto i costi che gli utilizzatori affrontano per le attrezzature, il costo dei sistemi di telecamere rappresenta il 10% circa in studio e può raggiungere fino al 20% in un piccolo autoveicolo per le riprese esterne. Quando si considerano, tuttavia, i costi complessivi di una società televisiva e non soltanto i costi delle attrezzature, la percentuale diminuisce, dato che entrano in gioco altri costi elevati quali la produzione dei programmi, la retribuzione del personale, le spese generali, ecc., che superano di gran lunga il semplice costo di un sistema di telecamere. Inoltre, gli utilizzatori che hanno collaborato hanno dichiarato che la vita media di uno STC si aggira sugli 8 anni, superando in alcuni casi eccezionali i 15. Ciò indica che gli STC non rappresentano assolutamente un fattore costo ricorrente.

     (86) Analogamente, in termini generali, gli effetti sulle diverse categorie di utilizzatori si possono considerare relativamente contenuti se confrontati con il giro d'affari delle compagnie televisive e di altre società che utilizzano gli STC. L'acquisto di uno STC rappresenta infatti lo 0,1% del giro d'affari totale di una compagnia televisiva e circa l'1% del giro d'affari di una società di produzione o di noleggio.

     (87) Dall'inchiesta è emerso inoltre che i prezzi degli STC nella Comunità non sono aumentati significativamente in seguito alla suddetta istituzione di misure antidumping riguardanti le importazioni degli STC originari del Giappone. In effetti, alcuni utilizzatori hanno continuato - o addirittura cominciato - ad acquistare gli STC fabbricati dai produttori esportatori giapponesi nonostante le misure in vigore. Tali misure non hanno pertanto indotto gli utilizzatori a cambiare fonte di approvvigionamento. L'aumento del prezzo del prodotto importato non ha quindi rappresentato un deterrente all'acquisto.

     (88) Sulla base di quanto esposto sopra, si può ragionevolmente escludere che le misure antidumping abbiano avuto un significativo effetto negativo sulla situazione dei costi e sulla redditività degli utilizzatori del prodotto in questione. Ne consegue che l'effetto delle misure antidumping in vigore non è stato quello di chiudere il mercato comunitario agli STC fabbricati dai produttori esportatori giapponesi, ma piuttosto quello di controbilanciare pratiche commerciali sleali e di porre in qualche misura rimedio agli effetti di distorsione creati delle importazioni in dumping.

     (89) Poiché le misure sono già in vigore da un periodo abbastanza lungo e poiché esse verrebbero confermate senza variazioni del livello di aliquota, si può concludere che la loro estensione non produrrà un deterioramento della situazione economica degli utilizzatori.

 

     5. Concorrenza ed effetti pregiudizievoli sugli scambi

 

     (90) Per quanto riguarda le conseguenze di eventuali misure sulla concorrenza nella Comunità, alcune parti interessate hanno obiettato che i dazi comporterebbero la scomparsa dei produttori esportatori in questione dal mercato comunitario, limitando notevolmente la concorrenza, e ad un aumento dei prezzi dei sistemi di telecamere.

     (91) Risulta tuttavia più probabile che i produttori esportatori giapponesi continueranno a vendere gli STC anche a prezzi non pregiudizievoli dato che dispongono di una solida base tecnologica, di una forte posizione sul mercato e di strutture produttive nella Comunità. Tale conclusione è confermata dall'evoluzione successiva all'istituzione di un dazio antidumping nel 1994 e all'aumento del dazio nel 1997, misure che non hanno prodotto alcun effetto negativo sulla competizione del mercato comunitario.

     (92) Tenuto conto della rapida evoluzione tecnologica del settore, la concorrenza resterà senz'altro elevata dopo l'istituzione delle misure antidumping. Dato che una serie di operatori presenti sul mercato dei sistemi di telecamere hanno stabilito i loro impianti per la fabbricazione di tali prodotti nella Comunità, essi potranno soddisfare la domanda degli utilizzatori e offrire un'ampia gamma di modelli. L'istituzione di dazi antidumping non limiterà pertanto la scelta degli utilizzatori e neppure la concorrenza.

 

     6. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

 

     (93) Sulla base delle precedenti argomentazioni, la Commissione ha concluso che non esistono valide ragioni per non estendere le misure antidumping attualmente in vigore.

 

H. MISURE ANTIDUMPING

 

     (94) Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure definitive nei confronti delle importazioni originarie del Giappone. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione. Non sono state ricevute osservazioni tali da indurre la Commissione a cambiare le proprie conclusioni.

     (95) Sulla base di quanto precede, ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base, il dazio antidumping attualmente in vigore sulle importazioni di STC originari del Giappone, istituito con il regolamento (CE) n. 1015/94 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1952/97 del Consiglio, deve essere mantenuto,

 

     HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

 

Art. 1.

     1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere e di loro parti di cui ai codici NC ex 8525 30 90 (codice Taric: 8525 30 90 10), ex 8537 10 91 (codice Taric: 8537 10 91 91), ex 8537 10 99 (codice Taric: 8537 10 99 91), ex 8529 90 81 (codice Taric: 8529 90 81 38), ex 8529 90 88 (codice Taric: 8529 90 88 32), ex 8543 89 95 (codice Taric: 8543 89 95 39), ex 8528 21 14 (codice Taric: 8528 21 14 10), ex 8528 21 16 (codice Taric: 8528 21 16 10) e ex 8528 21 90 (codice Taric: 8528 21 90 10) originari del Giappone.

     2. I sistemi di telecamere sono costituiti dai seguenti elementi, importati insieme o separatamente:

     a) un corpo camera con tre o più sensori (trasduttori CCD, dispositivi ad accoppiamento di carica, di almeno 12 mm) con più di 400000 pixel ciascuno, collegabile ad un adattatore posteriore e con rapporto segnale/rumore di almeno 55 dB a guadagno normale, in un unico pezzo, con il corpo camera e l'adattatore in un solo alloggiamento, oppure separati, in un pezzo unico, che contiene il corpo camera e l'adattatore, oppure separati;

     b) un mirino (diagonale, di almeno 38 mm);

     c) una stazione di base o unità di controllo camera (CCU) collegata alla telecamera con un cavo;

     d) un pannello di controllo (OCP) per il controllo delle singole telecamere (ovvero per la regolazione del colore, l'apertura della lente o il diaframma ad iride);

     e) un pannello di controllo principale (MCP) oppure un'unità di set-up principale (MSU), con indicazione della telecamera selezionata, per la panoramica e la regolazione di diverse telecamere remote.

     3. Il dazio non si applica ai seguenti elementi:

     a) lenti;

     b) videoregistratori;

     c) corpi camera con un'unità di registrazione nello stesso, inseparabile, alloggiamento;

     d) telecamere professionali non utilizzabili per la telediffusione;

     e) telecamere professionali di cui all'allegato (codice addizionale Taric: 8786).

     4. Quando i sistemi di telecamere sono importati con le lenti, ai fini dell'applicazione del dazio antidumping si fa riferimento al valore franco frontiera comunitaria dei sistemi senza le lenti. Qualora questo valore non sia indicato nella fattura, l'importatore dichiara il valore delle lenti al momento dell'immissione in libera pratica e presenta in tale circostanza gli elementi di prova e le informazioni necessari.

     5. L'aliquota del dazio antidumping definitivo è del 96,8% del prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto (codice addizionale Taric: 8744), fatta eccezione per le società sottoindicate, alle quali si applicano le seguenti aliquote:

     - Ikegami Tsushinki Co. Ltd: 200,3% (codice addizionale Taric: 8741),

     - Sony Corporation: 108,3% (codice addizionale Taric: 8742),

     - Hitachi Denshi Ltd: 52,7% (codice addizionale Taric: 8743).

     6. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

 

     Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

ALLEGATO [1]

Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi

di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall’applicazione delle misure

 

Nome della società

Corpi camera

Mirino

Unità di controllo

Unità di controllo operativa

Unità di controllo principale

Adattatori

Sony

DXC-M7PK

DXC-M7P

DXC-M7PH

DXC-M7PK/1

DXC-M7P/1

DXC-M7PH/1

DXC-327PK

DXC-327PL

DXC-327PH

DXC-327APK

DXC-327APL

DXC-327AH

DXC-537PK

DXC-537PL

DXC-537PH

DXC-537APK

DXC-537APL

DXC-537APH

EVW-537PK

EVW-327PK

DXC-637P

DXC-637PK

DXC-637PL

DXC-637PH

PVW-637PK

PVW-637PL

DXC-D30PF

DXC-D30PK

DXC-D30PL

DXC-D30PH

DSR-130PF

DSR-130PK

DSR-130PL

PVW-D30PF

PVW-D30PK

PVW-D30PL

DXC-327BPF

DXC-327BPK

DXC-327BPL

DXC-327BPH

DXC-D30WSP (1)

DXC-D35PH (1)

DXC-D35PL (1)

DXC-D35PK (1)

DXC-D35WSPL (1)

DSR-135PL (1)

DXF-3000CE

DXF-325CE

DXF-501CE

DXF-M3CE

DXF-M7CE

DXF-40CE

DXF-40ACE

DXF-50CE

DXF-601CE

DXF-40BCE

DXF-50BCE

DXF-701CE

DXF-WSCE (1)

DXF-801CE (1)

HDVF-C30W

CCU-M3P

CCU-M5P

CCU-M7P

CUU-M5AP (1)

RM-M7G

RM-M7E (1)

CA-325P

CA-325AP

CA-325B

CA-327P

CA-537P

CA-511

CA-512P

CA-513

VCT-U14 (1)

Ikegami

HC-340

HC-300

HC-230

HC-240

HC-210

HC-390

LK-33

HDL-30MA

HDL-37

HC-400 (1)

HC-400W (1)

HDL-37E

HDL-10

HDL-40

HC-500 (1)

HC-500W (1)

VF15-21/22

VF-4523

VF15-39

VF15-46 (1)

VF5040 (1)

VF5040W (1)

MA-200/230

MA-200A (1)

MA-400 (1)

CCU-37

CCU-10

RCU-240

RCU-390 (1)

RCU-400 (1)

RCU-240A

CA-340

CA-300

CA-230

CA-390

CA-400 (1)

CA-450 (1)

Hitachi

SK-H5

SK-H501

DK-7700

DK-7700SX

HV-C10

HV-C11

HV-C10F

Z-ONE (L)

Z-ONE (H)

Z-ONE

Z-ONE A (L)

Z-ONE A (H)

Z-ONE A (F)

Z-ONE A

Z-ONE B (L)

Z-ONE B (H)

Z-ONE B (F)

Z-ONE B

Z-ONE B (M)

Z-ONE B (R)

FP-C10 (B)

FP-C10 (C)

FP-C10 (D)

FP-C10 (G)

FP-C10 (L)

FP-C10 (R)

FP-C10 (S)

FP-C10 (V)

FP-C10 (F)

FP-C10

FP-C10 A

FP-C10 A (A)

FP-C10 A (B)

FP-C10 A (C)

FP-C10 A (D)

FP-C10 A (F)

FP-C10 A (G)

FP-C10 A (H)

FP-C10 A (L)

FP-C10 A (R)

FP-C10 A (S)

FP-C10 A (T)

FP-C10 A (V)

FP-C10 A (W)

Z-ONE C (M)

Z-ONE C (R)

Z-ONE C (F)

Z-ONE C

HV-C20

HV-C20M

Z-ONE-D

Z-ONE-D (A)

Z-ONE-D (B)

Z-ONE-D (C)

Z-ONE.DA (1)

V-21 (1)

V-21W (1)

V-35 (1)

DK-H31 (1)

GM-5 (A)

GM-5-R2 (A)

GM-5-R2

GM-50

GM-8A (1)

GM-9 (1)

GM-51 (1)

RU-C1 (B)

RU-C1 (D)

RU-C1

RU-C1-S5

RU-C10 (B)

RU-C10 (C)

RC-C1

RC-C10

RU-C10

RU-Z1 (B)

RU-Z1 (C)

RU-Z1

RC-C11

RU-Z2

RC-Z1

RC-Z11

RC-Z2

RC-Z21

RC-Z2A (1)

RC-Z21A (1)

RU-Z3 (1)

RC-Z3 (1)

RU-Z35 (1)

RU-3300N (1)

CA-Z1

CA-Z2

CA-Z1SJ

CA-Z1SP

CA-Z1M

CA-Z1M2

CA-Z1HB

CA-C10

CA-C10SP

CA-C10SJA

CA-C10M

CA-C10B

CA-Z1A (1)

CA-Z31 (1)

CA-Z32 (1)

CA-ZD1 (1)

CA-Z35 (1)

EA-Z35 (1)

Matsushita

WV-F700

WV-F700A

WV-F700SHE

WV-F700ASHE

WV-F700BHE

WV-F700ABHE

WV-F700MHE

WV-F350

WV-F350HE

WV-F350E

WV-F350AE

WV-F350DE

WV-F350ADE

WV-F500HE (*)

WV-F-565HE

AW-F575HE

AW-E600

AW-E800

AW-E800A

AW-E650

AW-E655

AW-E750

AW-E860L

AK-HC910L

AK-HC1500G

WV-VF65BE

WV-VF40E

WV-VF39E

WV-VF65BE (*)

WV-VF40E (*)

WV-VF42E

WV-VF65B

AW-VF80

WV-RC700/B

WV-RC700/G

WV-RC700A/B

WV-RC700A/G

WV-RC36/B

WV-RC36/G

WV-RC37/B

WV-RC37/G

WV-CB700E

WV-CB700AE

WV-CB700E (*)

WV-CB700AE (*)

WV-RC700/B (*)

WV-RC700/G (*)

WV-RC700A/B (*)

WV-RC700A/G (*)

WV-RC550/G

WV-RC550/B

WV-RC700A

WV-CB700A

WV-RC550

WV-CB550

AW-RP501

AW-RP505

AK-HRP900

AK-HRP150

WV-AD700SE

WV-AD700ASE

WV-AD700ME

WV-AD250E

WV-AD500E (*)

AW-AD500AE

AW-AD700BSE

JVC

KY-35E

KY-27ECH

KY-19ECH

KY-17FITECH

KY-17BECH

KY-F30FITE

KY-F30BE

KY-F560E

KY-27CECH

KH-100U

KY-D29ECH

KY-D29WECH (1)

VF-P315E

VF-P550E

VF-P10E

VP-P115E

VF-P400E

VP-P550BE

VF-P116E

VF-P116WE (1)

VF-P550WE (1)

RM-P350EG

RM-P200EG

RM-P300EG

RM-LP80E

RM-LP821E

RM-LP35U

RM-LP37U

RM-P270EG

RM-P210E

KA-35E

KA-B35U

KA-M35U

KA-P35U

KA-27E

KA-20E

KA-P27U

KA-P20U

KA-B27E

KA-B20E

KA-M20E

KA-M27E

Olympus

MAJ-387N

MAJ-387I

 

OTV-SX 2

OTV-S5

OTV-S6

Camera OTV-SX

 

 

 

 

(*) Detta anche unità di «set-up» principale (MSU) o pannello di controllo principale (MCP).

(1) Modelli esenti a condizione che il relativo sistema triax o adattatore triax non sia in vendita sul mercato comunitario.

 


[1] Allegato da ultimo così sostituito dall’art. 1 del regolamento (CE) n. 1454/2005, rettificato con avviso pubblicato nella G.U.U.E. 13 dicembre 2005, n. L 326 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 913/2006.