§ 2.2.339 – Regolamento 4 ottobre 2004, n. 1754.
Regolamento (CE) n. 1754/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 176/2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 [...]


Settore:Normativa europea
Materia:2. politica della concorrenza
Capitolo:2.2 intese, posizioni dominanti, dumping, monopoli nazionali
Data:04/10/2004
Numero:1754


Sommario
Art. 1.     
Art. 2.     


§ 2.2.339 – Regolamento 4 ottobre 2004, n. 1754.

Regolamento (CE) n. 1754/2004 del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 176/2000, recante modifica del regolamento (CE) n. 1015/94 che istituisce un dazio antidumping definitivo sull'importazione di sistemi di telecamere originari del Giappone.

(G.U.U.E. 12 ottobre 2004, n. L 313).

 

     IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (il «regolamento di base»),

     vista la proposta presentata dalla Commissione, previa consultazione del comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

A. PRECEDENTE FASE DEL PROCEDIMENTO

 

     (1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere (STC) originari del Giappone. Successivamente, il Consiglio ha confermato il dazio antidumping definitivo con il regolamento (CE) n. 2042/2000 a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

     (2) Con l'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94 e del regolamento (CE) n. 2042/2000 («i regolamenti definitivi»), il Consiglio ha esplicitamente escluso dal campo d'applicazione del dazio antidumping i sistemi di camere professionali elencati nell'allegato dei regolamenti definitivi («l'allegato»), ovvero i sistemi di camere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, dei regolamenti definitivi, ma che non possono essere considerate telecamere per la diffusione.

     (3) Con lettera ricevuta dalla Commissione il 15 aprile 1999, il produttore esportatore Ikegami Tsushinki Co. Ltd («la Ikegami») ha chiesto di aggiungere all'allegato alcuni nuovi modelli di sistemi di camere professionali con relativi accessori e di escluderli quindi dal campo di applicazione dei dazi antidumping. Nel gennaio 2000, con il regolamento (CE) n. 176/2000 (il «regolamento recante modifica»), il Consiglio ha accolto tale richiesta ed ha modificato in tal senso il regolamento (CE) n. 1015/94. A norma dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 176/2000, la modifica è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, ovvero il 28 gennaio 2000.

 

B. ESAME IN OGGETTO

 

     (4) Le istituzioni comunitarie sono state informate dell’opportunità di applicare retroattivamente il regolamento recante modifica, nella misura in cui modifica l’allegato del regolamento (CE) n. 1015/94.

     (5) Infatti un produttore esportatore, vale a dire la Ikegami, ha dovuto versare il dazio antidumping definitivo su tutte le esportazioni di sistemi di camere professionali oggetto del regolamento recante modifica effettuate prima della data di entrata in vigore di tale regolamento, vale a dire prima del 28 gennaio 2000, anche se gli stessi modelli sono stati successivamente esentati dal dazio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi.

     (6) In tale contesto il produttore esportatore interessato ha fatto anche riferimento alla prassi adottata dalle istituzioni comunitarie nei precedenti casi analoghi, in base alla quale la modifica dell'allegato è stata in generale applicata retroattivamente, se del caso, a partire dalla data della richiesta. Pertanto, il produttore esportatore in questione ha chiesto che la modifica dell'allegato di cui al regolamento recante modifica venisse applicata dalla data di ricezione da parte della Commissione della relativa richiesta di esenzione dal dazio definitivo, vale a dire dal 15 aprile 1999, conformemente alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie.

     (7) La Commissione ha verificato se l’applicazione retroattiva del regolamento recante modifica sia effettivamente opportuna. A tal fine, si è innanzitutto osservato che tutti i modelli di camere professionali citati nel considerando 5 sono stati classificati come sistemi di camere professionali. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi, tali camere sono esenti dal dazio antidumping definitivo in virtù della loro inclusione nell'allegato.

     (8) Va osservato che i sistemi di camere professionali che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi sono esenti dal dazio definitivo a decorrere dalla data in cui sono stati esplicitamente inseriti nell'allegato tramite modifica dei regolamenti definitivi. In tale contesto, si presume che i produttori esportatori conoscano in anticipo, ossia anteriormente alla prima esportazione verso la Comunità, i propri cicli di produzione e se i propri modelli nuovi possano essere classificati come camere professionali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), e se, pertanto, essi debbano essere inseriti nell'allegato e si debba presentare una richiesta in tal senso.

     (9) Indipendentemente da quanto precede, le istituzioni comunitarie non hanno mai avuto l'intenzione di applicare il dazio antidumping definitivo alle importazioni dei sistemi di camere professionali che, ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), possono beneficiare dell'esenzione dal dazio. Pertanto, se del caso, la necessità di un'applicazione retroattiva di un regolamento che esenta dal dazio alcuni modelli di camere professionali viene riconosciuta a partire dalla data di ricezione di tale richiesta, che ha consentito alle istituzioni comunitarie di controllare adeguatamente l’esattezza delle classificazioni. In particolare, così è avvenuto per i modelli di camere professionali che sono stati importati nella Comunità prima dell'entrata in vigore del regolamento recante modifica dell'allegato, ma dopo la data di presentazione della richiesta di esenzione.

     (10) Nel caso in oggetto, si è dimostrato che la Ikegami ha importato, prima della pubblicazione del regolamento recante modifica, ma dopo aver presentato la richiesta di esenzione, alcuni sistemi di camere professionali che sono stati successivamente esentati ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), dei regolamenti definitivi. Il regolamento recante modifica è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 28 gennaio 2000. Tuttavia, come già affermato, le istituzioni comunitarie non hanno mai avuto intenzione di applicare il dazio antidumping definitivo ai sistemi di camere che possono beneficiare dell’esenzione a seguito della presentazione alla Commissione di una richiesta in tal senso. Infatti la Commissione, subito dopo l'istituzione delle misure definitive e la creazione del primo allegato nel 1994, ha effettivamente informato i produttori esportatori interessati circa l'intenzione di rimborsare i dazi antidumping definitivi sulle importazioni di sistemi di camere professionali rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), versati nel periodo tra la presentazione della richiesta, debitamente documentata, di esenzione e la pubblicazione dell'allegato modificato. A tale proposito si è considerato che l’applicazione retroattiva del regolamento recante modifica, nella misura in cui esso modificava l'allegato del regolamento (CE) n. 1015/94, avrebbe adeguato l’attuale situazione alla prassi consolidata delle istituzioni comunitarie.

     (11) L'industria comunitaria e la Ikegami sono state informate in tal senso e hanno avuto un periodo di tempo entro cui presentare le proprie osservazioni in merito alla decisione dei servizi della Commissione. Nessuna parte ha sollevato obiezioni in merito alle conclusioni.

 

C. CONCLUSIONE

 

     (12) Alla luce di quanto precede, le istituzioni comunitarie hanno deciso di riconoscere l’applicazione retroattiva dell’allegato così come modificato dal regolamento recante modifica.

     (13) Pertanto, l'allegato modificato dal regolamento (CE) n. 176/2000 dovrebbe applicarsi alle importazioni dei seguenti modelli di camere professionali prodotti ed esportati nella Comunità europea dalla Ikegami a decorrere dalla data di ricezione da parte della Commissione della richiesta di esenzione dal dazio antidumping definitivo relativamente a tali modelli, ossia dal 15 aprile 1999:

     — corpo camera HC-400,

     — corpo camera HC-400W,

     — mirino VF15-46,

     — unità di controllo operativa RCU-390,

     — adattatore per camera CA-400,

     — unità di controllo camera MA-200A,

 

     HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

     Art. 1.

     L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 176/2000 è sostituito dal seguente:

     «Articolo 2

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

     2. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 15 aprile 1999 per i prodotti della Ikegami Tsushinki Co. Ltd di seguito elencati:

     — corpo camera HC-400,

     — corpo camera HC-400W,

     — mirino VF15-46,

     — unità di controllo operativa RCU-390,

     — adattatore per camera CA-400,

     — unità di controllo camera MA-200A».

 

          Art. 2.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.