Settore: | Normativa europea |
Materia: | 20. relazioni esterne |
Capitolo: | 20.6 politica commerciale |
Data: | 14/05/2001 |
Numero: | 951 |
Sommario |
Art. 1. L'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 è sostituito dall'allegato del presente regolamento. I seguenti modelli di telecamere vengono aggiunti all'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 [...] |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 20.6.316 - Regolamento 14 maggio 2001, n. 951.
Regolamento (CE) n. 951/2001 del Consiglio che modifica l'allegato del regolamento (CE) n. 2042/2000 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di telecamere originari del Giappone
(G.U.C.E. 17 maggio 2001, n. L 134)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
vista la proposta presentata dalla Commissione previa consultazione del Comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. FASI ANTECEDENTI DEL PROCEDIMENTO
(1) Con il regolamento (CE) n. 1015/94 il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sistemi di telecamere (in seguito denominati "STC") originari del Giappone.
(2) Nell'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1015/94, il Consiglio ha esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping i sistemi di telecamere professionali elencati nell'allegato di tale regolamento ("l'allegato"), ovvero i sistemi di telecamere professionali di qualità superiore, che tecnicamente rientrano nella definizione del prodotto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, di detto regolamento, ma che non possono essere considerati sistemi di telecamere.
(3) Nell'ottobre 1995 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 2474/95 ha modificato il suddetto regolamento (CE) n. 1015/94, in particolare per quanto riguarda la definizione del prodotto simile e determinati modelli di sistemi di telecamere professionali esplicitamente esclusi dall'applicazione del dazio antidumping definitivo.
(4) Nell'ottobre 1997 il Consiglio, con il regolamento (CE) n. 1952/97, ha modificato le aliquote del dazio antidumping definitivo per due società interessate, ossia Sony Corporation e Ikegami Tsushinki, a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 384/96 (in seguito denominato: il "regolamento di base"). Il Consiglio ha inoltre esplicitamente escluso dall'applicazione del dazio antidumping alcuni nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali, aggiungendoli all'allegato.
(5) Nel settembre 2000 il Consiglio, con il
(6) Nel gennaio 2001 il Consiglio, con il
B. INCHIESTA RELATIVA AI NUOVI MODELLI DI SISTEMI DI TELECAMERE PROFESSIONALI
1. Richiesta
(7) Un produttore esportatore giapponese, la Sony Corporation ("Sony"), ha comunicato alla Commissione l'intenzione di introdurre sul mercato comunitario nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali e ha chiesto che questi nuovi modelli di sistemi di telecamere professionali ed i relativi accessori siano aggiunti all'allegato e quindi esclusi dall'applicazione dei dazi antidumping.
2. Modelli oggetto dell'inchiesta
(8) Le domande pervenute riguardavano i seguenti modelli, forniti insieme alle relative informazioni tecniche:
- corpo camera DXC-D35PH,
- corpo camera DXC-D35PL,
- corpo camera DXC-D35PK,
- corpo camera DXC-D35WSPL,
- corpo camera DSR-135PL,
- mirino DXF-801CE,
- unità di controllo CCU-M5AP.
Tutti i modelli sopracitati sono stati presentati come parte integrante dei sistemi di telecamere professionali destinati al mercato professionale dei prodotti video.
3. Inchiesta e risultanze
(9) La Commissione ha informato l'industria comunitaria della richiesta presentata dalla Sony invitandola a presentare le proprie osservazioni.
(10) L'industria comunitaria ha dichiarato che i sopracitati modelli non dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore. A tal riguardo, è stato affermato che i modelli in questione possono essere facilmente collegati ad un sistema o ad un'unità triax e che quindi possono essere utilizzati come telecamere per la telediffusione.
(11) Dall'inchiesta della Commissione è emerso che i modelli in questione potevano effettivamente essere collegati ad un adattatore triax e che quindi potevano essere usati, in linea di principio, per una serie di applicazioni relative alla telediffusione. Tuttavia, le informazioni supplementari fornite dalla Sony su richiesta della Commissione hanno dimostrato che gran parte degli utilizzatori dei modelli in questione erano professionisti e che le principali applicazioni di tali modelli riguardavano il settore delle telecamere professionali.
(12) L'inchiesta della Commissione ha inoltre confermato che i modelli in questione rappresentavano in realtà nuove versioni di modelli precedenti già figuranti nell'allegato ed ha constatato che essi erano in gran parte identici.
(13) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha deciso che, da un punto di vista generale, i sopracitati modelli di telecamere dovrebbero essere esclusi dall'applicazione delle misure antidumping in vigore, ad eccezione di quei casi in cui il corrispondente sistema o adattatore triax è venduto sul mercato comunitario.
(14) La Commissione ha comunicato le risultanze ai produttori comunitari e agli esportatori di STC, offrendo loro l'opportunità di presentare le proprie osservazioni. Un produttore comunitario ha continuato ad opporsi all'esclusione dei modelli di telecamera in questione dall'applicazione del dazio antidumping, senza tuttavia fornire alcuna prova nuova a conferma della propria dichiarazione in base alla quale le telecamere in questione venivano vendute sul mercato comunitario come telecamere per la telediffusione.
(15) Ne consegue che tutti i modelli e le relative attrezzature figuranti al sopracitato considerando 8 dovrebbero essere esclusi dall'applicazione del dazio antidumping riguardante gli STC originari del Giappone e che l'allegato dovrebbe essere opportunamente modificato.
(16) Data la complessità del caso e considerando le prove e le informazioni fornite e le continue consultazioni delle parti interessate (rese necessarie in virtù degli aspetti principalmente tecnici del caso), la Commissione non è stata in grado di completare la presente inchiesta con maggiore anticipo. Alla luce di tali circostanze, si è ritenuto opportuno applicare il presente regolamento con effetto retroattivo ai modelli di telecamere elencati al considerando 8, a prescindere dalla relativa data di importazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
L'allegato del
- corpo camera DXC-D35PH,
- corpo camera DXC-D35PL,
- corpo camera DXC-D35PK,
- corpo camera DXC-D35WSPL,
- corpo camera DSR-135PL,
- mirino DXF-801CE,
- unità di controllo CCU-M5AP.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica ai modelli di telecamere elencati nell'articolo 1, a prescindere dalla relativa data di importazione.
ALLEGATO
"ALLEGATO
Elenco dei sistemi di telecamere professionali non classificati come sistemi di telecamere per la telediffusione ed esclusi dall'applicazione delle misure
(Omissis)"