Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.7 ricorsi e sanzioni |
Data: | 03/04/2002 |
Numero: | 573 |
Sommario |
Art. 1. 1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) originarie dell'India. |
Art. 2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali [...] |
Art. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. |
§ 14.7.14 - Regolamento 3 aprile 2002, n. 573.
Regolamento (CE) n. 573/2002 della Commissione che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario dell'India.
(G.U.C.E. 4 aprile 2002, n. L 87).
La Commissione delle Comunità europee,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. Procedimento
(1) Il 6 luglio 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (di seguito denominato "l'avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nella Comunità di acido sulfanilico originario dell'India.
(2) Il procedimento è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nel maggio 2001 dalla Sorochimie Chimie Fine, che rappresenta una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre il 65%, della produzione comunitaria di acido sulfanilico. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di sovvenzioni su detto prodotto e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.
(3) L'apertura di un procedimento antidumping parallelo relativo alle importazioni del medesimo prodotto originario della Repubblica popolare cinese e dell'India è stato annunciato con un avviso pubblicato nella stessa data nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
(4) Prima dell'apertura del procedimento e conformemente all'articolo 10, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 2026/97 (in appresso "il regolamento di base"), la Commissione ha notificato al governo dell'India di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si affermava che le importazioni di acido sulfanilico oggetto di sovvenzioni originarie dell'India arrecavano un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Il governo indiano è stato invitato a prendere parte a consultazioni finalizzate a chiarire gli elementi della questione e a giungere ad una soluzione concordata. Nelle consultazioni svoltesi in seguito tra il governo dell'India e la Commissione presso i suoi uffici di Bruxelles le autorità indiane non hanno presentato elementi di prova conclusivi in grado di confutare le affermazioni contenute nella denuncia. Tuttavia, le osservazioni fatte dal governo indiano in merito alle affermazioni contenute nella denuncia relativa alle importazioni sovvenzionate e al grave pregiudizio subito dalla Comunità sono state tenute in debito conto.
(5) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, i rappresentanti del paese esportatore, gli utilizzatori, i fornitori e i produttori comunitari di acido sulfanilico. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.
(6) Il governo indiano e i produttori esportatori, nonché i produttori e utilizzatori comunitari e gli importatori/operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.
(7) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame in India, noti alla Commissione a partire dalla denuncia, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame delle sovvenzioni.
(8) Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori si è manifestato presso la Commissione e ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Pertanto, il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato ritenuto necessario.
(9) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Al questionario hanno risposto due produttori comunitari, il governo indiano, un produttore esportatore indiano e il suo importatore collegato nella Comunità. Sono inoltre pervenute risposte alla Commissione da sette utilizzatori, un fornitore e un distributore, contenenti informazioni sufficientemente complete e rappresentative da utilizzare nella valutazione dell'interesse comunitario. Parecchie società hanno preferito presentare unicamente le loro osservazioni piuttosto che compilare il questionario. Tali osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione se ritenute pertinenti.
(10) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi del governo dell'India e delle seguenti società:
a) Produttori comunitari
- Sorochimie Chimie Fine, Givet, Francia,
- Quimigal SA, Estarreja, Portogallo.
b) Produttore esportatore indiano
- Kokan Synthetics and Chemical Private Ltd, Dapoli, Ratnagiri, Maharashtra.
c) Utilizzatori
- Bayer AG, Leverkusen, Germania.
(11) L'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 giugno 2001 (di seguito: "periodo dell'inchiesta" o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per l'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 1997 e la fine del PI (di seguito: "periodo in esame").
B. Prodotto in esame e prodotto simile
1. Prodotto in esame
(12) Il prodotto in esame è l'acido sulfanilico. Esistono sostanzialmente due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati dal diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Inoltre, il tipo di prodotto depurato viene talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L'acido per uso tecnico e quello depurato hanno in comune le stesse caratteristiche chimiche di base in termini di formula chimica (C6H7NO3S) e di struttura molecolare, benché differiscano leggermente in termini di purezza (per il prodotto per uso tecnico la percentuale di purezza minima è del 96%, mentre per l'acido depurato e per il sale di acido sulfanilico la percentuale minima è a partire dal 99%; le impurità principali sono anilina residua e sostanze alcaline insolubili in percentuale compresa tra il 2% e meno dello 0,1%). L'acido sulfanilico per uso tecnico e quello depurato sono disponibili sotto forma di polvere scorrevole secca. Il sale di acido sulfanilico depurato viene venduto sotto forma di polvere o di soluzione, a seconda delle esigenze del cliente. L'acido sulfanilico è utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. Benché l'acido sulfanilico possa essere utilizzato in diversi modi, tutti i tipi di prodotto, in qualunque forma si presentino, sono considerati dagli utilizzatori come ragionevolmente sostituibili l'uno con l'altro e intercambiabili per la maggior parte delle applicazioni, e ai fini del presente procedimento devono pertanto considerarsi come un unico prodotto.
2. Prodotto simile
(13) Si è accertato che il prodotto venduto sul mercato interno indiano e quello esportato nella Comunità dall'India, nonché quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari, presentavano le stesse caratteristiche chimiche di base e le stesse applicazioni: detti prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.
C. Sovvenzioni
1. Introduzione
(14) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia e delle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i quattro sistemi seguenti, che secondo il denunziante comporterebbero la concessione di sovvenzioni all'esportazione:
i) Zone di trasformazione per l'esportazione (Export Processing Zones - EPZ)/Unità orientate all'esportazione (Export Oriented Units - EOU);
ii) Credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB);
iii) Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (Export Promotion Capital Goods Scheme - EPCG);
iv) Esenzione dall'imposta sul reddito (Income Tax Exemption Scheme - ITES).
(15) Inoltre, durante le visite di verifica è stata scoperta l'esistenza di altri due sistemi, non menzionati nella denuncia iniziale, che apparentemente hanno conferito vantaggi compensabili al produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta. Si tratta dei seguenti due sistemi:
v) sistema di licenze preliminari (Advance Licence) - Advance Release Orders (ARO);
vi) sistema d'incentivi del governo del Maharashtra (Package Scheme of Incentives of the Government of Maharashtra).
Sulla base di queste risultanze, al governo indiano è stata offerta la possibilità di tenere consultazioni, che si sono svolte il 22 gennaio 2002. In seguito a tali consultazioni, la Commissione ha deciso di esaminare anche i suddetti due sistemi nell'ambito dell'inchiesta riguardante le sovvenzioni.
(16) I sistemi di cui ai punti i), ii) iii) del considerando 14 e al punto v) del considerando 15 si basano sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1922) che è entrata in vigore il 7 agosto 1992. La legge sul commercio estero (sezione 5) autorizza il governo indiano a emettere comunicazioni relative alle politiche in materia di esportazione e importazione. Dette comunicazioni sono riassunte nei documenti di politica in materia di esportazione e importazione, pubblicati ogni cinque anni dal ministero del Commercio e aggiornati annualmente. Nella fattispecie, il documento di politica in materia di esportazione e importazione attinente al periodo dell'inchiesta è il piano quinquennale relativo al periodo compreso tra il 1° aprile 1997 e il 31 marzo 2002. Inoltre, le autorità indiane hanno altresì definito le procedure che regolamentano il commercio estero dell'India nel "Manuale delle procedure in materia di esportazione e importazione - 1.4.1997 - 31.3.2002" (volume 1).
Il sistema di esenzione dall'imposta sul reddito di cui al punto iv) del considerando 14 è basato sulla legge in materia di imposta sul reddito del 1961, modificata annualmente dalla legge finanziaria. Il sistema di cui al punto vi) del considerando 15 si basa sul regime d'incentivi accordati dal governo del Maharashtra alle unità di nuova costituzione o in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo di questo Stato. Il sistema è stato introdotto per la prima volta nel 1964.
(17) Si deve osservare che almeno due società producono ed esportano il prodotto in esame. Soltanto una delle società, la Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd, ha collaborato con i servizi della Commissione nel corso del presente procedimento. Tuttavia, questo produttore rappresenta più dell'80% delle importazioni del prodotto in esame provenienti dall'India.
2. Zone di trasformazione per l'esportazione (EPZ)/Unità orientate all'esportazione (EOU)
a) Base giuridica
(18) Il sistema EPZ/EOU, introdotto nel 1965, è uno strumento iscritto nel quadro della politica governativa in materia di esportazione e importazione che comporta incentivi alle esportazioni. Durante il PI il sistema è stato regolamentato dalle comunicazioni doganali nn. 53/97, 133/94 e 126/94. I dettagli relativi a tale sistema sono contenuti nel capitolo 9 del documento di politica in materia di esportazione e importazione 1997/2002 e nel relativo manuale delle procedure.
b) Ammissibilità
(19) In linea di principio, le società che si impegnano ad esportare la loro intera produzione di beni e servizi possono essere costituite nel quadro del sistema EPZ/EOU. Le società selezionate possono godere di alcuni benefici. In India esistono 7 zone EPZ. Le unità orientate all'esportazione (EOU) possono invece essere situate ovunque in India. Si tratta di unità franche soggette alla vigilanza delle autorità doganali a norma della sezione 65 della legge doganale. Il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha ottenuto lo status di unità EOU per due delle sue tre unità di produzione. Benché le società che operano nel quadro del sistema EOU/EPZ abbiano, in linea di principio, l'obbligo di esportare la totalità dei loro prodotti, il governo indiano consente a queste unità di vendere, a determinate condizioni, una parte della loro produzione sul mercato interno.
c) Attuazione pratica
(20) Le società situate nelle zone EPZ o che desiderano beneficiare del trattamento previsto per le unità EOU devono presentare una domanda alle autorità competenti. La domanda deve indicare, tra l'altro, per i cinque anni successivi, i quantitativi di produzione programmati, il valore delle esportazioni previsto, il fabbisogno in importazioni e in beni locali. Se le autorità accolgono la domanda della società, questa viene informata dei termini e delle condizioni che tale accettazione comporta. Le società situate nelle EPZ e le unità orientate all'esportazione possono essere produttrici di qualsiasi tipo di prodotto. Il riconoscimento come società di una zona EPZ o come EOU è valido per un periodo di cinque anni e può essere rinnovato per ulteriori periodi.
(21) Le EPZ/EOU beneficiano dei seguenti vantaggi:
i) esenzione dai dazi all'importazione su tutti i tipi di prodotto (compresi beni strumentali, materie prime e beni di consumo) necessari alla fabbricazione, alla produzione, alla trasformazione o collegati a tali attività, a condizione che non si tratti di articoli vietati inclusi nell'elenco negativo delle importazioni;
ii) esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali;
iii) esenzione dalle imposte sul reddito normalmente previste sui profitti realizzati sulle esportazioni, ai sensi della sezione 10A o 10B della legge sulle imposte sul reddito, fino al 2010;
iv) rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale;
v) la possibilità del 100% di partecipazione di capitale straniero;
vi) strutture per la vendita di una quota della produzione sul mercato interno.
(22) Le unità EOU o le società situate in una zona EPZ hanno l'obbligo di tenere una contabilità specifica, nel formato indicato, di tutte le importazioni interessate, del consumo e dell'utilizzo di tutti i materiali importati nonché delle esportazioni effettuate. Questi documenti devono essere regolarmente inviati, qualora ne venga fatta richiesta, al Commissario per lo sviluppo.
(23) Devono inoltre garantire guadagni minimi netti in valuta estera, calcolati in percentuale delle esportazioni e dell'andamento delle esportazioni, secondo quanto stabilito nel documento di politica in materia. Tutte le attività condotte dalle EPZ/EOU devono svolgersi all'interno di strutture poste sotto controllo doganale.
d) Conclusioni sulle EPZ/EOU
(24) Nel presente procedimento, il sistema EPZ/EOU è stato utilizzato per l'importazione di materie prime e per l'acquisto di beni sul mercato interno. La Commissione ha accertato che il produttore esportatore ha utilizzato unicamente le concessioni riguardanti l'esenzione dai dazi doganali all'importazione sulle materie prime, l'esenzione dalle imposte sui consumi sui beni acquistati da fonti locali e il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite pagata sui beni acquistati in ambito locale. La Commissione ha quindi valutato soltanto la compensabilità di tali concessioni. A questo proposito, l'esenzione dai dazi doganali sulle materie prime e il rimborso dell'imposta centrale sulle vendite comportano la concessione di sovvenzioni, in quanto le agevolazioni concesse costituiscono contributi finanziari del governo indiano, dato che l'amministrazione pubblica rinuncia a entrate altrimenti dovute e viene conferito un vantaggio al beneficiario. Nel caso invece dell'esenzione dalle imposte sui consumi, si è appurato che le imposte sui consumi pagate sugli acquisti da parte di una società non EOU vengono accreditate sotto forma di rimborso (imposte CENVAT/MODVAT) e vengono utilizzate per il pagamento delle imposte sui consumi sulle vendite interne. In questo modo, applicando l'esenzione dalle imposte sui consumi sugli acquisti effettuati da una unità EOU, il governo indiano non rinuncia ad ulteriori entrate e, di conseguenza, la EOU non gode di ulteriori benefici.
(25) La sovvenzione summenzionata è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto non può essere ottenuta senza l'accettazione da parte della società di un obbligo ad esportare merci, ed è pertanto considerata specifica e passibile di misure compensative (compensabile).
e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
Esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime
(26) Durante le visite di verifica, sono state controllate la natura e le quantità delle materie prime importate. La società aveva potuto dimostrare che tutte le materie prime importate durante il PI in esenzione dai dazi doganali erano state utilizzate nella produzione di beni esportati. Aveva inoltre potuto dimostrare che non si erano verificate importazioni eccedenti le quantità importate di fattori produttivi effettivamente utilizzate nei prodotti esportati.
(27) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che l'esenzione dai dazi all'importazione sulle materie prime è stata concessa alla società in questione in conformità delle disposizioni degli allegati I, II e III del regolamento di base, dal momento che tutte le materie prime importate in esenzione dai dazi sono state incorporate nel prodotto esportato e che non si sono verificati sgravi in eccesso di tali dazi.
Rimborso dell'imposta centrale sulle vendite versata sui beni acquistati in ambito locale
(28) Il vantaggio è stato calcolato sulla base dell'importo dell'imposta centrale sulle vendite rimborsabile per gli acquisti effettuati durante il PI. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI. La società ne ha ricavato un vantaggio pari all'1,4%.
3. Credito sui dazi d'importazione (Duty Entitlement Passbook Scheme - DEPB)
a) Base giuridica
(29) Il DEPB è entrato in vigore il 1° aprile 1997 con la comunicazione doganale 34/97. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 7.14-7.17) e il manuale di procedura (paragrafi 7.32-7.53) contengono una descrizione dettagliata del sistema. Il DEPB è subentrato al sistema del libretto crediti (Passbook Scheme - PBS), terminato il 31 marzo 1997. Esistono due tipi di DEPB:
- DEPB pre-esportazione,
- DEPB post-esportazione.
DEPB pre-esportazione
(30) Il governo indiano dichiara che il DEPB pre-esportazione è stato abolito il 1° aprile 2000, e che pertanto tale sistema non era applicabile durante il PI. Si è accertato che la società non ha ottenuto alcun vantaggio a titolo del DEPB pre-esportazione, e di conseguenza non occorre valutare la compensabilità di questo sistema.
DEPB post-esportazione
b) Ammissibilità
(31) Possono beneficiare del DEPB post-esportazione i produttori esportatori (ossia ogni produttore indiano che esporta) e gli operatori commerciali.
c) Attuazione pratica del DEPB post-esportazione
(32) Secondo questo sistema, ogni esportatore ammissibile può chiedere crediti che sono calcolati in percentuale sul valore dei prodotti finiti esportati. Le aliquote DEPB sono state stabilite dalle autorità indiane per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). La licenza indicante l'importo del credito concesso è rilasciata automaticamente.
(33) Il DEPB post-esportazione consente l'uso di questi crediti per successive importazioni di qualsiasi merce (ad esempio materie prime o beni strumentali), fatta eccezione per i beni la cui importazione è proibita o soggetta a restrizioni. I beni importati sulla base dei crediti possono essere venduti sul mercato interno (una volta pagata l'imposta sulle vendite) o utilizzati in altro modo.
(34) Le licenze DEPB post-esportazione sono liberamente trasferibili e, di conseguenza, spesso vengono vendute. La licenza è valida per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di rilascio. La società deve pagare una tassa all'autorità competente, pari allo 0,5% del credito ottenuto.
d) Conclusioni sul DEPB post-esportazione
(35) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Quando una società esporta delle merci, le viene concesso un credito da usare per compensare i dazi doganali dovuti su future importazioni di qualsiasi merce (materie prime o beni strumentali) o che può essere semplicemente venduto.
(36) Il credito è calcolato automaticamente sulla base di una formula che fa riferimento alle aliquote SION, indipendentemente dal fatto che i fattori produttivi siano stati importati, che il relativo dazio d'importazione sia stato versato o che tali fattori produttivi siano effettivamente stati usati per produzioni destinate all'esportazione e nelle quantità previste. In effetti, una società può richiedere una licenza a prescindere da eventuali importazioni o dall'acquisto di beni importati da altre fonti.
(37) Il DEPB post-esportazione non è un sistema consentito di sgravio/restituzione ai sensi del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è obbligato ad utilizzare effettivamente i beni importati in esenzione dai dazi nel processo di produzione e l'importo del credito non è calcolato in funzione dei fattori produttivi effettivamente consumati. Sembra quindi che si verifichi in questo caso uno sgravio eccessivo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base. In effetti, lo sgravio dei dazi all'importazione non è limitato a quelli dovuti sui beni immessi nel processo produttivo del prodotto esportato.
(38) In questo caso, la società interessata non ha utilizzato le licenze per effettuare importazioni in esenzione dal dazio, ma ha ricavato un vantaggio dalla vendita delle licenze stesse.
(39) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso che il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio al titolare della licenza DEPB, che può importare merci in esenzione dai dazi utilizzando i crediti ottenuti in base a esportazioni. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
e) Calcolo dell'importo della sovvenzione per il DEPB post-esportazione
(40) Il vantaggio della società è stato calcolato in base all'importo del credito concesso nella licenza, indipendentemente dal prezzo di vendita della licenza stessa, poiché la vendita di una licenza rappresenta una decisione prettamente commerciale, che non modifica l'importo del vantaggio ottenuto in virtù del sistema. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI. La società ha ottenuto una sovvenzione pari all'1,7%. Nel calcolare il vantaggio sono state detratte le spese necessariamente sostenute per ottenere la sovvenzione.
4. Esenzione totale o parziale dal dazio d'importazione sui beni strumentali (EPCG)
a) Base giuridica
(41) Il sistema EPCG è stato reso noto il 1° aprile 1992. Durante il PI il sistema è stato regolamentato dalle comunicazioni doganali nn. 28/1997, 29/1997 e 49/2000. I dettagli relativi a tale sistema sono contenuti nel capitolo 6 del documento di politica in materia di esportazione e importazione 1997/2002 e nel relativo manuale delle procedure.
b) Ammissibilità
(42) Possono beneficiare di questo sistema i produttori esportatori (ossia ogni produttore indiano che esporta) e gli operatori commerciali. Dal 1° aprile 1997 ne possono beneficiare anche i produttori collegati a operatori commerciali.
c) Risultanze
(43) È stato accertato che il produttore esportatore del prodotto in esame che ha collaborato all'inchiesta non si è avvalso di questo sistema, il quale pertanto non è più stato esaminato nel seguito dell'inchiesta.
5. Esenzione dall'imposta sul reddito (ITES)
a) Base giuridica
(44) La legge sull'imposta sul reddito del 1961 costituisce la base giuridica del sistema in oggetto. Detta legge, modificata ogni anno dalla legge finanziaria, stabilisce le basi per la riscossione delle imposte e per le diverse esenzioni/detrazioni che possono essere richieste. Tra le esenzioni che possono essere chieste dalle imprese vi sono quelle di cui alle sezioni 10A, 10B e 80HHC della legge, che prevedono un'esenzione dall'imposta sul reddito per gli utili ricavati dalle esportazioni.
b) Ammissibilità
(45) L'esenzione a norma della sezione 10A può essere chiesta dalle imprese situate nelle zone di libero scambio. L'esenzione a norma della sezione 10B può essere chiesta dalle unità orientate all'esportazione. L'esenzione a norma della sezione 80HHC può essere chiesta da qualsiasi impresa esportatrice di beni.
c) Attuazione pratica
(46) Per beneficiare delle detrazioni/esenzioni summenzionate, una società deve presentare la relativa domanda al momento della presentazione della denuncia dei redditi all'amministrazione fiscale alla fine dell'anno fiscale. L'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo. La denuncia dei redditi deve essere presentata all'amministrazione fiscale entro il 30 novembre successivo. L'accertamento definitivo da parte di quest'ultima può richiedere fino a tre anni dalla presentazione della denuncia dei redditi. Una società può chiedere soltanto una delle detrazioni previste dalle tre sezioni summenzionate della legge sull'imposta sul reddito del 1961.
(47) A norma delle sezioni 10A, 10B e 80HHC, le società possono chiedere l'esenzione dall'imponibilità per gli utili realizzati sulle vendite per l'esportazione.
d) Conclusioni sul sistema ITES
(48) Alla lettera e) dell'Elenco illustrativo delle sovvenzioni all'esportazione (allegato I del regolamento di base) figura come sovvenzione all'esportazione "l'esenzione totale o parziale........ riferita alle esportazioni, dalle imposte dirette". Con il sistema ITES il governo indiano dà un contributo finanziario alla società rinunciando ad entrate sotto forma di imposte dirette che la società avrebbe dovuto versare se non avesse chiesto l'esenzione dall'imposta sul reddito. Questo contributo finanziario conferisce un vantaggio al beneficiario, riducendone la soggettività tributaria per quel che riguarda l'imposta sul reddito.
(49) La sovvenzione è condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base, in quanto comporta l'esenzione soltanto per gli utili realizzati sulle vendite per l'esportazione, ed è pertanto considerata specifica.
e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(50) Le domande di esenzione a norma delle sezioni 10A, 10B e 80HHC devono essere presentate al momento della presentazione della denuncia dei redditi alla fine dell'anno fiscale. Poiché in India l'anno fiscale va dal 1° aprile al 31 marzo, si è ritenuto opportuno calcolare il vantaggio conferito in virtù del sistema sulla base dell'anno fiscale 2000/2001 (ossia dal 1° aprile 2000 al 31 marzo 2001), periodo in cui sono compresi nove mesi del periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito all'esportatore è stato pertanto calcolato in base alla differenza tra l'importo delle imposte normalmente dovute con e senza il beneficio dell'esenzione. L'aliquota dell'imposta sulle società applicabile durante l'anno fiscale in questione era del 39,5%. L'importo della sovvenzione è stato ripartito sul totale delle esportazioni effettuate durante l'anno fiscale 2000/2001.
(51) Durante l'anno fiscale 2000/2001 la società si è avvalsa del sistema in esame a norma della sezione 80HHC e ha ottenuto un vantaggio pari allo 0,3%.
6. Sistema di licenze preliminari - Advance Release Orders
a) Base giuridica
(52) Il sistema in esame si basa sulla legge sul commercio estero (sviluppo e regolamentazione) del 1992 (n. 22 del 1992) che è entrata in vigore il 7 agosto 1992. Il documento di politica in materia di esportazione e importazione (paragrafi 7.2-7.17) e il manuale di procedura (paragrafi 7.2-7.32 e paragrafo 7.53) contengono una descrizione dettagliata del sistema.
b) Ammissibilità
(53) Possono beneficiare del sistema di licenze preliminari gli esportatori (produttori esportatori e operatori commerciali) per importare in esenzione dai dazi fattori produttivi utilizzati nella produzione di prodotti esportati.
c) Attuazione pratica
(54) L'importo delle importazioni consentite in virtù di questo sistema è calcolato in percentuale dell'importo dei prodotti finiti esportati. Le licenze preliminari misurano le importazioni autorizzate in unità quantitative o di valore. In entrambi i casi, le aliquote utilizzate per determinare gli acquisti autorizzati in esenzione dai dazi vengono stabilite per la maggior parte dei prodotti, compreso il prodotto in esame, in base alle Standard Input/Output Norms (SION). I fattori produttivi indicati nelle licenze preliminari vengono consumati nella produzione del corrispondente prodotto finito esportato.
(55) Il titolare di una licenza preliminare che intenda rifornirsi di fattori produttivi da fonti locali invece di ricorrere a importazioni dirette può scegliere di acquistarli in cambio di Advance Release Orders (ARO). In tal caso, le licenze preliminari vengono convalidate come ARO e girate al fornitore all'atto della consegna dei fattori produttivi menzionati negli stessi ARO. La girata dell'ARO conferisce al fornitore il diritto agli stessi vantaggi concessi nel caso di esportazioni effettivamente realizzate, quali la restituzione dei dazi doganali su tali presunte esportazioni e il rimborso dell'accisa finale.
d) Conclusioni sul sistema in esame
(56) Il sistema è chiaramente condizionato all'andamento delle esportazioni. Soltanto le società esportatrici possono ottenere le suddette licenze da utilizzare per compensare i dazi doganali dovuti sulle importazioni o, in alternativa, gli acquisti di fattori produttivi effettuati in vista dell'esportazione di merci.
(57) Nel corso della visita di verifica si è accertato che gli ARO erano stati utilizzati durante il PI per acquisti di fattori produttivi che non sono stati immessi nella produzione di acido sulfanilico (il prodotto corrispondente per il quale erano stati emessi gli Advance Release Orders). I fattori produttivi così acquistati erano stati invece venduti sul mercato interno.
(58) Inoltre, si è anche accertato che non era stato istituito alcun sistema o procedura che consentisse di verificare se e quali fattori produttivi, acquistati in cambio degli ARO, venissero immessi nel processo produttivo del prodotto esportato o se fosse stato ottenuto uno sgravio eccessivo dei dazi all'importazione, ai sensi dell'allegato I, lettera i), e degli allegati II e III del regolamento di base.
(59) Alla luce delle risultanze di cui sopra, l'elemento degli "Advance Release Orders (ARO)" del sistema di licenze preliminari non costituisce un sistema consentito di sgravio/restituzione ai sensi del regolamento di base. In particolare, l'esportatore non è tenuto a immettere effettivamente nel processo di produzione i fattori produttivi acquistati in cambio degli ARO. Dal momento che lo sgravio dei dazi all'importazione non è limitato a quelli dovuti sui beni immessi nel processo produttivo del prodotto esportato, non è rispettata la condizione secondo cui soltanto i beni effettivamente consumati nel processo di produzione del prodotto esportato possono beneficiare di tale sgravio dei dazi.
(60) Nella fattispecie, il produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta ha fatto un uso molto limitato delle licenze preliminari per importare fattori produttivi in esenzione dai dazi. Ha invece convertito le licenze in Advance Release Orders che ha provveduto a girare a fornitori indiani, ricavandone vantaggi commerciali. I vantaggi commerciali corrispondono all'importo dei dazi dai quali il fornitore viene esentato a titolo dello strumento di restituzione dei dazi su presunte esportazioni.
(61) Il sistema costituisce una sovvenzione, in quanto il contributo finanziario dato dal governo indiano sotto forma di rinuncia ai dazi all'importazione conferisce un vantaggio al titolare dell'Advance Release Order, che può importare merci in esenzione doganale. Si tratta di una sovvenzione condizionata, di diritto, all'andamento delle esportazioni ed è pertanto considerata specifica ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(62) L'importo della sovvenzione è stato calcolato sulla base dell'importo dei dazi applicabili ai fattori produttivi acquistati, durante il PI, in cambio di Advance Release Orders. Tale importo è stato quindi ripartito sul totale delle esportazioni realizzate durante il PI. La società ha ottenuto una sovvenzione pari al 3,2%.
7. Sistema d'incentivi del governo del Maharashtra
a) Base giuridica
(63) Al fine di incoraggiare l'industrializzazione delle aree meno sviluppate dello Stato, fin dal 1964 il governo del Maharashtra accorda una serie di incentivi alle unità di nuova costituzione o in fase di espansione nelle regioni in via di sviluppo dello Stato nel quadro di un regime comunemente noto come "sistema d'incentivi" (Package Scheme of Incentives). Dall'anno della sua introduzione il sistema è stato modificato diverse volte. Il "sistema del 1993" è rimasto operativo dal 1° ottobre 1993 al 31 marzo 2001, mentre l'ultima versione del 2001 è stata introdotta il 31 marzo 2001 e resterà operativa fino al 31 marzo 2006. La principale componente delle diverse versioni del sistema di incentivi succedutesi fino al 31 marzo 2001 era la concessione di vantaggi fiscali riguardanti l'imposta sulle vendite per le industrie delle aree arretrate o in via di sviluppo dello Stato.
b) Ammissibilità
(64) Per poter beneficiare del sistema, le società devono investire nelle aree meno sviluppate installandovi un nuovo stabilimento industriale o realizzando investimenti di capitale su larga scala per permettere l'espansione o la diversificazione di uno stabilimento già esistente. Le aree in questione vengono classificate in varie categorie sulla base del loro diverso grado di sviluppo economico. I criteri principali per determinare l'importo degli incentivi sono l'area in cui l'impresa è o sarà situata e l'entità degli investimenti che intende realizzarvi.
c) Inserimento nella "lista verde" (Green-light test)
(65) Il governo indiano ha affermato che il regime in questione è una sovvenzione non compensabile in quanto risponde ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base, e costituisce pertanto una sovvenzione regionale ammissibile ("lista verde") concessa nello Stato del Maharashtra.
(66) A norma del suddetto articolo, per non essere soggette a misure di compensazione, le sovvenzioni a favore di regioni svantaggiate nel territorio del paese di origine e/o di esportazione devono rispondere a certi criteri. In particolare devono essere rispettate le seguenti condizioni: 1) le sovvenzioni devono essere concesse nell'ambito di un piano generale di sviluppo regionale; 2) le regioni interessate devono essere aree geografiche contigue chiaramente delimitate, con un'identità amministrativa ed economica ben definita; e 3) le regioni interessate devono essere considerate svantaggiate sulla base di criteri neutri e oggettivi, enunciati chiaramente in leggi, regolamenti o altri documenti ufficiali. Tra questi criteri deve figurare una valutazione dello sviluppo economico basata su almeno uno dei seguenti fattori: reddito pro capite o reddito delle famiglie pro capite, o PIL pro capite (che non dev'essere superiore all'85% della media del territorio del paese interessato), o tasso di disoccupazione misurato su un periodo di tre anni (pari almeno al 110% della media del territorio del paese interessato).
(67) Va osservato che le autorità indiane non hanno fornito alla Commissione alcuna informazione significativa circa i criteri neutri e oggettivi in base ai quali sono state designate le aree svantaggiate dello Stato in oggetto. In assenza di queste informazioni, la Commissione è costretta a basarsi sugli elementi a sua disposizione e a concludere che la richiesta di inserimento nella "lista verde" avanzata dal governo indiano per questo regime regionale non è sufficientemente giustificata. Si è concluso pertanto in via provvisoria che detto regime non soddisfa i criteri dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.
d) Conclusioni sul sistema in esame
(68) Possono beneficiare del sistema soltanto le società che hanno realizzato investimenti in talune aree geografiche ben definite nel territorio dello Stato del Maharashtra. Le società situate al di fuori di queste aree non sono ammissibili al regime. L'entità del vantaggio varia a seconda dell'area interessata. Il sistema è pertanto considerato specifico ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di base.
(69) Le merci sono soggette di norma all'imposta centrale sulle vendite (per le vendite tra Stati) o all'imposta locale sulle vendite (per le vendite all'interno di uno Stato) a diversi livelli, a seconda dello Stato o degli Stati in cui vengono effettuate le operazioni di vendita. Le importazioni o esportazioni di merci non sono soggette a imposte sulle vendite, mentre le vendite sul mercato interno sono soggette a un'imposta alle aliquote applicabili.
(70) In forza del sistema in esame, le unità designate beneficiano di un'esenzione dal pagamento dell'imposta locale sulle vendite per le operazioni effettuate sul mercato interno, oppure di un differimento del pagamento. Il pagamento può essere differito fino a un determinato massimale dell'importo o per un lasso di tempo stabilito, a seconda di quale limite viene raggiunto prima. In forza del regime di esenzione l'unità non era obbligata a riscuotere né pagare alcuna imposta sulle vendite, mentre a titolo del regime di differimento l'imposta veniva riscossa e il pagamento doveva essere effettuato entro un periodo di 12 anni dalla data di riscossione e non alla regolare scadenza mensile.
(71) Tutte e tre le unità della società oggetto dell'inchiesta erano situate in aree in via di sviluppo, notificate come tali a norma del sistema di incentivi del 1993 del governo del Maharashtra. In forza del sistema di incentivi, la società in esame è stata esentata dal pagamento dell'imposta sulle vendite per i suoi acquisti sul mercato interno e ha potuto differire il pagamento dell'imposta locale sulle sue vendite sul mercato interno per un periodo di 12 anni dall'anno di riscossione.
e) Calcolo dell'importo della sovvenzione
(72) Il vantaggio conferito al produttore esportatore, a titolo dell'incentivo di esenzione dall'imposta sulle vendite, è stato calcolato in base all'imposta sulle vendite normalmente dovuta durante il PI, ma alla cui riscossione il governo del Maharashtra aveva rinunciato. L'importo calcolato è stato quindi ripartito sul totale delle vendite realizzate durante il PI.
(73) A titolo dell'incentivo di differimento d'imposta, l'importo differito dell'imposta locale sulle vendite equivale a un prestito senza interessi dello stesso importo concesso dal governo del Maharashtra. Di conseguenza, il vantaggio per il produttore esportatore è stato calcolato sulla base dell'interesse pagabile su un prestito commerciale comparabile durante il PI. L'importo calcolato è stato quindi ripartito sul totale delle vendite sul mercato interno realizzate durante il PI.
(74) Alla luce di quanto precede, l'importo della sovvenzione ottenuta dalla società a titolo del sistema di incentivi è del 2,6%.
8. Importo delle sovvenzioni compensabili
(75) Per il produttore esportatore oggetto dell'inchiesta, l'importo ad valorem delle sovvenzioni compensabili, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è del 9,2%.
(76) Il livello di collaborazione riscontrato per l'India è elevato (superiore all'80%). Dato il notevole livello di collaborazione, si è deciso di fissare il margine di sovvenzione residuo al livello del margine di sovvenzione accertato per il produttore esportatore che ha collaborato, ossia al 9,2%.
Tipo di sovvenzione |
EOU |
DEPB |
EPCG |
ITES |
Sistema di licenze preliminari/Advance Release Orders (ARO) |
Sistema d'incentivi dello Stato del Maharashtra |
TOTALE |
|
|
DEPB post-esportazione |
|
|
|
|
|
Kokan Synthetics and Chemicals Private Limited |
1,4% |
1,7% |
0 |
0,3% |
3,2% |
2,6% |
9,2% |
Tutte le altre società |
|
|
|
|
|
|
9,2% |
D. Industria comunitaria
(77) L'acido sulfanilico è fabbricato nella Comunità da due imprese: il denunziante, la Sorochimie Chimie Fine (in appresso: "Sorochimie") e la Quimigal S.A. (in appresso: "Quimigal"). Va osservato che la Sorochimie ha fabbricato acido sulfanilico nel corso dell'intero periodo in esame, mentre la Quimigal ha iniziato la produzione e la vendita di tale prodotto soltanto nel 1999. All'inizio del periodo in esame vi erano vari altri produttori comunitari di acido sulfanilico attivi sul mercato. Tuttavia, tutti gli altri produttori hanno cessato la produzione nel corso di tale periodo, decidendo di concentrarsi sulle altre loro attività o di rifornirsi di acido sulfanilico da fonti d'approvvigionamento esterne, e pertanto non sono stati presi in considerazione nella determinazione della "produzione comunitaria". Si deve ricordare che questi importanti sviluppi intervenuti nel mercato comunitario hanno consentito sia alla Sorochimie che alla Quimigal di incrementare la produzione e la vendita del prodotto in esame.
(78) Benché Quimigal non partecipi alla denuncia, ha tuttavia espresso il proprio sostegno al procedimento e offerto piena collaborazione all'inchiesta. Pertanto, si è ritenuto che la Quimigal e la Sorochimie soddisfino le condizioni stabilite dall'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base, poiché rappresentavano il 100% della produzione comunitaria di acido sulfanilico alla data di apertura del procedimento. Si ritiene pertanto, in via provvisoria, che essi costituiscano "l'industria comunitaria", ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del medesimo regolamento e saranno in appresso denominati "l'industria comunitaria".
E. Pregiudizio
1. Consumo nella Comunità
(79) Il consumo apparente di acido sulfanilico nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:
- le importazioni del prodotto in esame nella Comunità calcolate in base al metodo di cui al considerando 81,
- le vendite complessive verificate realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario,
- le risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dagli ex produttori comunitari del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, e
- gli elementi di prova contenuti nella denuncia relativamente ad altri ex produttori che non hanno collaborato all'inchiesta.
(80) Il consumo comunitario di acido sulfanilico durante il PI ammontava a circa 11.000 tonnellate (t), il che equivale a un incremento di circa il 13% rispetto all'inizio del periodo in esame. Dopo due anni di relativa stabilità, nel 1997 e nel 1998, il consumo ha registrato un lieve calo nel 1999, seguito da una netta ripresa nel 2000 e durante il PI.
2. Importazioni nella Comunità provenienti dall'India
2.1. Dati relativi alle importazioni
(81) Il codice NC sotto il quale il prodotto in esame è classificato attualmente comprende anche una serie di altri prodotti. La Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili più attendibili e calcolato le cifre sia per i volumi che per i prezzi delle importazioni di acido sulfanilico in base ai criteri esposti di seguito. I dati per le importazioni dall'India sono stati determinati sulla base della risposta del produttore esportatore che ha collaborato al questionario della Commissione. I volumi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese (di seguito: "RPC") e dagli Stati Uniti (di seguito "USA") sono stati ricavati dalle informazioni contenute nella denuncia, dato l'insufficiente livello di collaborazione offerto dai produttori della RPC e dal momento che l'unico produttore esportatore negli USA ha fornito una stima coperta dall'obbligo di riservatezza delle sue esportazioni nella Comunità per il periodo in esame. I prezzi di queste importazioni sono stati ricavati principalmente dai dati di Eurostat, tenendo inoltre conto, per il solo PI, anche della risposta del produttore esportatore cinese che ha collaborato al questionario della Commissione. Le informazioni sui volumi e i prezzi delle importazioni originarie dell'Ungheria e del Giappone sono state ricavate confrontando i dati Eurostat con le risposte al questionario della Commissione fornite dagli utilizzatori. L'inchiesta ha stabilito inoltre che la maggior parte delle importazioni originarie dell'India erano state prodotte dall'unico produttore esportatore che ha collaborato. Al fine di preservare la riservatezza di tali informazioni, è stato pertanto necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi a queste importazioni. Fatta eccezione per i paesi summenzionati, l'inchiesta ha stabilito che nel corso del periodo in esame non si erano registrate importazioni da altri paesi terzi.
3. Volume e prezzi delle importazioni interessate
(82) Il volume delle importazioni interessate è quasi raddoppiato nel corso del periodo in esame, fino ad arrivare a oltre 1.700 tonnellate (t) nel PI. Nello stesso periodo la loro quota di mercato ha registrato un aumento di circa il 50%, fino a rappresentare all'incirca il 15% del consumo nella Comunità.
(83) Il prezzo medio delle importazioni interessate è aumentato del 7% nel corso del periodo in esame. I prezzi di tali importazioni hanno registrato il livello più basso nel 1999.
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
PI |
Importazioni in tonnellate (valore indicizzato) |
100 |
149 |
119 |
118 |
192 |
Quota di mercato (valore indicizzato) |
100 |
143 |
124 |
113 |
171 |
Prezzo medio cif in ECU/EUR per tonnellata (valore indicizzato) |
100 |
92 |
88 |
91 |
107 |
3.1. Sottoquotazione dei prezzi
(84) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto venduto dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono stati confrontati ai corrispondenti prezzi all'esportazione medi ponderati delle importazioni in esame. Il confronto è stato effettuato tra i prezzi al netto di sconti e riduzioni. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati a livello franco fabbrica. I prezzi delle importazioni interessate erano a livello cif, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.
(85) In considerazione del livello elevato di collaborazione da parte del produttore esportatore indiano, la percentuale di sottoquotazione dei prezzi per l'India nel suo complesso è stata determinata in base ai dati relativi a questo produttore. Pertanto, il livello di sottoquotazione dei prezzi per le importazioni originarie dell'India è del 13%. Si deve osservare che le importazioni interessate hanno esercitato un effetto di depressione e di contenimento dei prezzi dell'industria comunitaria, la quale ha subito perdite nel corso dell'intero periodo in esame.
4. Situazione dell'industria comunitaria
4.1. Osservazioni preliminari
(86) Al fine di preservare talune informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi alle due società che costituiscono l'industria comunitaria. Inoltre, dato che la seconda società che costituisce tale industria aveva avviato la produzione del prodotto in esame soltanto a partire dal 1999, cioè dalla metà del periodo in esame, si è deciso di presentare i dati ad essa relativi separatamente rispetto a quelli riguardanti la Sorochimie, onde consentire un'analisi più significativa delle tendenze. Di conseguenza, per ciascun indicatore economico vengono presentate due serie di valori indicizzati, entrambi a partire da 100, con il 1997 come anno di partenza per la Sorochimie e il 1999 come anno di partenza per la Quimigal (tranne nel caso di investimenti già avviati in precedenza).
(87) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria.
4.2. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti
(88) Il livello di produzione dell'industria comunitaria durante il PI era più che raddoppiato rispetto a quello registrato agli inizi del periodo in esame. Una simile crescita rifletteva un incremento della produzione della Sorochimie del 51% nel corso del periodo in esame nonché l'ingresso sul mercato della Quimigal nel 1999. Anche le capacità di produzione dell'industria sono aumentate durante il periodo in esame, benché in misura inferiore rispetto al livello effettivo di produzione. L'effetto combinato di questi due fattori ha portato a un incremento globale dell'indice di utilizzazione degli impianti registrato nello stesso periodo dall'industria comunitaria. L'indice di utilizzazione degli impianti della Quimigal ha registrato una netta impennata una volta superata la fase di avviamento dell'attività. Entrambe le società hanno potuto registrare un tasso soddisfacente di utilizzazione degli impianti durante il PI.
Valore indicizzato |
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
PI |
Produzione (in tonnellate) |
Sorochimie |
100 |
126 |
125 |
142 |
151 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
288 |
348 |
Capacità (in tonnellate) |
Sorochimie |
100 |
115 |
115 |
115 |
115 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
133 |
133 |
Aumento dell'indice di utilizzazione degli impianti (%) |
Sorochimie |
100 |
110 |
109 |
124 |
132 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
216 |
261 |
4.3. Scorte
(89) Il livello delle scorte finali della Sorochimie, in termini assoluti, era più elevato alla fine del PI che nel 1997. Se espresso in percentuale della produzione, tuttavia, risultava che tale livello aveva registrato un calo durante lo stesso periodo (dal 15% all'11%). Il livello delle scorte della Quimigal è diminuito dopo l'ingresso sul mercato della società, tanto che le sue scorte rappresentavano circa il 5% della produzione nel PI. Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria non è da ritenersi eccezionale per questo tipo di industria.
Valore indicizzato |
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
PI |
Scorte (in tonnellate) |
Sorochimie |
100 |
94 |
76 |
69 |
108 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
73 |
59 |
4.4. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita
(90) Le vendite realizzate dall'industria comunitaria durante il PI erano aumentate di oltre il 75% rispetto a quelle registrate nel 1997. Si deve ricordare che tale incremento è parzialmente dovuto all'ingresso sul mercato della Quimigal nel 1999. Considerata separatamente, la Sorochimie ha registrato un aumento delle sue vendite sul mercato comunitario di quasi il 40% durante il periodo in esame.
(91) L'industria comunitaria ha registrato un aumento della sua quota del mercato comunitario di quasi il 50% durante il periodo in esame, con una punta massima raggiunta nel 2000. Tuttavia, ha perso una parte di quota di mercato a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni durante il PI, il cui volume aumentava ad un ritmo più sostenuto rispetto a quello del mercato nel suo complesso. L'aumento di quota di mercato dell'industria era dovuto in gran parte all'effetto derivante dall'ingresso sul mercato della produzione della Quimigal. Tuttavia, anche la Sorochimie è riuscita a incrementare la sua quota di mercato durante il periodo in esame grazie al ritiro dal mercato di un certo numero di altri produttori comunitari. Entrambe le società, pertanto, sono state in grado di registrare una crescita più rapida rispetto a quella del consumo. Questo tuttavia è avvenuto spingendo a livelli molto elevati l'utilizzazione degli impianti e sviluppando la vendita di sali, giacché la presenza sul mercato delle importazioni oggetto di sovvenzioni impediva alle due società di beneficiare pienamente della ristrutturazione della produzione comunitaria di acido sulfanilico e di realizzare i loro piani di espansione delle capacità (cfr. il considerando 96).
Valore indicizzato |
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
PI |
Vendite (in tonnellate) |
Sorochimie |
100 |
93 |
96 |
135 |
138 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
243 |
238 |
Quota di mercato (%) |
Sorochimie |
100 |
92 |
103 |
132 |
126 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
222 |
202 |
4.5. Prezzi di vendita e costi
(92) Il prezzo medio di vendita della Sorochimie è diminuito del 9% nel corso del periodo in esame. Si è registrato infatti un netto calo tra il 1997 e il 1998 prima di assistere, benché molto lentamente, a un nuovo rialzo dei prezzi. L'andamento registrato tra il 1997 e il 1998 riflette sia un lieve calo del prezzo dell'anilina (la materia prima più importante in termini di struttura del prezzo) che la pressione sui prezzi esercitata sul mercato comunitario dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, le quali nello stesso periodo erano aumentate di oltre il 50% in volume. Il prezzo medio di vendita della Sorochimie ha in seguito registrato un incremento marginale dal 1999 in poi grazie al fatto che la società ha potuto avvantaggiarsi sia dell'aumento del consumo comunitario che del ritiro dal mercato di un certo numero di produttori. Tale incremento, tuttavia, era inferiore in percentuale rispetto all'aumento del prezzo dell'anilina, cioè della materia prima più importante in termini di costi per la produzione di acido sulfanilico. Pertanto, il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato per le importazioni interessate durante il PI evidenzia l'effetto di ribasso che tali importazioni hanno esercitato sul livello dei prezzi applicati dalla Sorochimie, dal momento che questa società non è stata in grado di recuperare per intero l'incremento del prezzo della principale materia prima. Il prezzo medio di vendita della Quimigal ha registrato un aumento più rapido rispetto a quello constatato per la Sorochimie, ma occorre ricordare che la società aveva dovuto partire da un prezzo di vendita relativamente basso nel 1999, con volumi di vendite anch'essi relativamente modesti, nel tentativo di conquistarsi una posizione stabile sul mercato. Nonostante il rialzo del suo prezzo di vendita, la Quimigal non è però riuscita a coprire per intero i costi di produzione ed è rimasta costantemente in perdita durante il PI.
Valore indicizzato |
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
PI |
Prezzo di vendita medio (in ECU/EUR per tonnellata) |
Sorochimie |
100 |
85 |
86 |
87 |
91 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
103 |
119 |
4.6. Redditività
(93) L'industria comunitaria è rimasta costantemente in perdita durante l'intero periodo in esame, registrando le perdite maggiori nel 2000. Si deve ricordare che le importazioni interessate erano presenti sul mercato comunitario, in volumi significativi e a prezzi bassi, fin dall'inizio del periodo in esame, come è dimostrato dal fatto che la loro quota di mercato era di circa il 10% nel 1997 e che durante il PI i loro prezzi risultavano inferiori del 13% circa rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. Le perdite registrate dalla Sorochimie sulle vendite nette realizzate ad acquirenti indipendenti nella Comunità durante il PI, espresse in percentuale di tali vendite, erano ad una sola cifra, mentre le perdite della Quimigal salivano a una percentuale a due cifre. Nell'utile netto sulle vendite della Quimigal è incluso un nuovo calcolo del loro ammortamento a quote costanti su un periodo di 10 anni, per non dover tenere conto dei costi straordinari di avviamento sotto forma di un ammortamento accelerato. Inoltre, dal momento che durante il PI l'indice di utilizzazione degli impianti era assai elevato, nei dati analizzati non si è tenuto conto dell'incidenza sui costi unitari dei modesti volumi delle vendite nella fase di avviamento.
(94) È evidente che l'efficienza economico-finanziaria dell'industria comunitaria dipende dalla sua capacità di ottenere prezzi di vendita più elevati per la sua produzione, così da poter mettere fine a una prolungata situazione di perdita.
4.7. Investimenti e capacità di ottenere capitali
(95) Dalla tabella sottostante si evince che l'industria comunitaria ha continuato a effettuare investimenti nelle attività di produzione di acido sulfanilico durante l'intero periodo in esame. Nel caso della Sorochimie, gli investimenti riguardano soprattutto la manutenzione del capitale fisso esistente. Quanto alla Quimigal, va osservato che tale società aveva realizzato investimenti considerevoli precedentemente alla fase di avviamento dell'attività nel 1999: la decisione di entrare nel mercato dell'acido sulfanilico, infatti, era stata presa qualche anno prima, quando i prezzi sul mercato comunitario erano più elevati.
(96) Le importazioni oggetto di sovvenzioni hanno pregiudicato la capacità di ottenere capitali della Sorochimie, tanto da costringerla a rimandare i programmi d'investimento destinati a incrementare le capacità, poiché la spesa necessaria non era giustificabile in quel contesto in cui gli utili sulla produzione e la vendita di acido sulfanilico risultavano insufficienti. Anche la Quimigal ha dovuto rimandare i suoi piani di espansione a causa della situazione del mercato in quel periodo.
Valore indicizzato |
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
PI |
Investimenti (ECU/EUR) |
Sorochimie |
100 |
39 |
92 |
91 |
81 |
|
Quimigal |
100 |
826 |
291 |
100 |
99 |
4.8. Utile sul capitale investito e flusso di cassa
(97) Dato che l'industria comunitaria è rimasta costantemente in perdita durante l'intero periodo in esame, l'indicatore relativo all'utile sul capitale investito (che esprime l'utile al netto delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione dell'acido sulfanilico) è rimasto anch'esso costantemente negativo.
(98) La Sorochimie ha generato un flusso di cassa positivo durante l'intero periodo in esame, benché tale flusso fosse soltanto marginale nel 1998, 1999 e 2000. La Quimigal ha generato un flusso di cassa positivo nell'anno in cui ha iniziato le vendite (1999), ma in seguito tale indicatore è diventato negativo nel 2000 e durante il PI.
4.9. Occupazione, produttività e salari
(99) La tabella seguente mostra l'andamento del numero di lavoratori impiegati nelle attività relative all'acido sulfanilico delle due società che costituiscono l'industria comunitaria e il costo totale medio del lavoro per singolo lavoratore. La cifra relativa alla produttività è stata calcolata in base alle tonnellate prodotte per singolo lavoratore.
(100) Per l'industria comunitaria nel suo complesso, durante il PI il numero di lavoratori è rimasto immutato rispetto agli inizi del periodo in esame. Va tuttavia osservato che le due società hanno registrato un andamento divergente, in quanto la Sorochimie ha perduto un numero di posti di lavoro casualmente pari ai posti di lavoro creati dalla Quimigal all'atto del suo ingresso sul mercato.
(101) L'industria comunitaria ha notevolmente migliorato la sua produttività nel corso del periodo in esame: ciò si è verificato allorché la Quimigal ha raggiunto durante il PI il livello di produzione programmato, e l'intera industria ha moltiplicato gli sforzi per migliorare la sua competitività.
Valore indicizzato |
|
1997 |
1998 |
1999 |
2000 |
PI |
Lavoratori (numero di) |
Sorochimie |
100 |
96 |
89 |
86 |
86 |
|
Quimigal |
0 |
100 |
100 |
133 |
133 |
Costo medio del lavoro per singolo lavoratore |
Sorochimie |
100 |
121 |
133 |
134 |
132 |
(in ECU/EUR per persona) |
|
|
|
|
|
|
|
Quimigal |
0 |
100 |
278 |
208 |
208 |
Produttività (tonnellate per persona) |
Sorochimie |
100 |
131 |
140 |
166 |
177 |
|
Quimigal |
0 |
0 |
100 |
216 |
261 |
4.10. Entità del margine di sovvenzione
(102) Dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di sovvenzioni, l'incidenza del margine di sovvenzione effettivo, essendo quest'ultimo significativo, non può essere considerata trascurabile.
4.11. Conclusioni relative al pregiudizio
(103) Durante il periodo in esame il volume delle importazioni originarie dell'India è aumentato di oltre il 90%. La quota di mercato di tali importazioni ha registrato un aumento del 50%, fino ad arrivare a una percentuale superiore al 15% nel PI. La loro quota di mercato ha avuto un rapido incremento tra il 1997 e il 1998. È appunto nello stesso periodo che la Sorochimie ha dovuto registrare il ribasso più netto del suo prezzo medio di vendita, poiché era costretta a contrastare con una concorrenza aggressiva le importazioni oggetto di sovvenzioni nel tentativo di mantenere la sua posizione sul mercato.
(104) Benché la Sorochimie abbia potuto in seguito aumentare i suoi prezzi di vendita, come pure i volumi delle vendite, grazie al fatto che altri produttori erano stati costretti a ritirarsi dal mercato, ha tuttavia continuato a rimanere in perdita per via del basso livello dei prezzi prevalente sul mercato, e questo nonostante gli sforzi volti a migliorare la sua efficienza economico-finanziaria, come dimostrato dall'aumento della sua produttività.
(105) La Quimigal non è mai stata in grado di coprire i suoi costi sebbene l'entità delle sue perdite venisse ad essere in qualche modo ridotta da un aumento, per quanto insufficiente, del suo prezzo di vendita.
(106) È quindi evidente che il volume e i prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni hanno impedito all'industria comunitaria di ottenere un utile adeguato sulle sue attività di produzione e vendita di acido sulfanilico. Ciò è dimostrato dal fatto che essa ha continuato a subire perdite nel corso dell'intero periodo in esame, e, come diretta conseguenza di tale situazione di perdita, non ha potuto realizzare i suoi piani di espansione.
(107) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio, caratterizzato dal ribasso e dal contenimento dei prezzi, da un prolungato periodo in cui ha continuato a registrare perdite, da un livello insufficiente di utile sul capitale investito e dal rinvio dei piani di espansione, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di base.
F. Causa del pregiudizio
1. Introduzione
(108) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni summenzionate che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle medesime importazioni oggetto di sovvenzioni.
2. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni
(109) Il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni ha registrato un aumento di oltre il 90% durante il periodo in esame. Le importazioni sono aumentate a un ritmo particolarmente rapido tra il 1997 e il 1998, quando i loro prezzi hanno registrato un ribasso dell'8%. Questo loro aumento ha determinato una rapida diminuzione del prezzo di vendita della Sorochimie mentre quest'ultima cercava di preservare la sua quota di mercato. In seguito, il basso livello dei prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni e la loro presenza in crescita sul mercato comunitario hanno causato un effetto di contenimento dei prezzi dell'industria comunitaria, nella misura in cui quest'ultima non è stata in grado di ricaricare interamente sul suo prezzo di vendita l'incremento dei costi di produzione. Infine, l'industria comunitaria non è stata in grado di aumentare le sue capacità di produzione, come sarebbe invece stato necessario dato il ritiro dal mercato di altri produttori comunitari e la crescita della domanda complessivamente osservata nel corso del periodo in esame.
3. Effetti di altri fattori
3.1. Importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese
(110) Nell'inchiesta antidumping parallela al presente procedimento, si è stabilito provvisoriamente che le importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria.
(111) Si deve pertanto concludere in via provvisoria che le importazioni in dumping originarie della Repubblica popolare cinese hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
3.2. Importazioni originarie di altri paesi terzi diversi dall'India e dalla RPC
(112) Fatta eccezione per il 1999 quando il consumo comunitario è sceso al livello più basso nel corso del periodo in esame, il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi è rimasto relativamente stabile, attestandosi intorno alle 2.000 tonnellate. Nel complesso, tali importazioni hanno perso quindi in termini di quota di mercato, passando dal 21% del 1997 al 18% del PI. Sulla base dei dati disponibili, solamente le importazioni dagli USA e dall'Ungheria si situavano a livelli superiori all'1% del consumo comunitario durante il PI. Va inoltre ricordato che l'unico produttore di acido sulfanilico del Giappone ha cessato la produzione di tale prodotto durante il periodo in esame. Dato che le importazioni dal Giappone durante il PI non erano significative (meno di 100 t), non si è tenuto conto di tali importazioni nel prosieguo della presente inchiesta.
(113) Le importazioni originarie degli USA sono aumentate in misura significativa, fino a raggiungere una quota di mercato pari a circa il 10% durante il PI. Questo si è verificato successivamente al trasferimento di una parte di attività di produzione che in precedenza venivano effettuate nella Comunità. I prezzi delle importazioni originarie degli USA erano notevolmente più elevati di quelli praticati dall'industria comunitaria.
(114) Le importazioni originarie dell'Ungheria sono diminuite di quasi la metà durante il periodo in esame. Il loro prezzo medio di vendita era notevolmente più elevato di quello delle importazioni oggetto di sovvenzioni e in larga misura simile a quello praticato dall'industria comunitaria.
(115) Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie di altri paesi terzi, e in particolare quelle provenienti dagli USA e dall'Ungheria, non hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
3.3. Variazioni dell'andamento del consumo
(116) Il consumo apparente di acido sulfanilico nella Comunità è aumentato durante il periodo in esame, passando da circa 10.000 t nel 1997 a circa 11.000 t nel PI. L'industria comunitaria è stata in grado di aumentare la sua quota di mercato nel corso dello stesso periodo, quando altri produttori comunitari si sono ritirati dal mercato. Pertanto, l'andamento del consumo non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
3.4. Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria
(117) L'andamento delle esportazioni della Sorochimie, espresso in percentuale delle vendite totali nel PI, era simile a quello registrato all'inizio del periodo in esame, e cioè pari a un terzo di tali vendite. Nel 1998 e 1999 si è verificato un aumento dovuto ad alcuni contratti occasionali. Il livello delle esportazioni della Quimigal, espresso con la stessa percentuale, era più elevato nel PI ed equivaleva a circa la metà delle vendite totali. Il livello dei prezzi delle esportazioni dell'industria comunitaria durante il PI era simile a quello registrato per le vendite sul mercato comunitario. Si è quindi concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria stessa.
3.5. L'ingresso della Quimigal nel mercato comunitario
(118) Si ricorda che la Quimigal, la seconda società che costituisce l'industria comunitaria, ha avviato la produzione e la vendita di acido sulfanilico nel 1999 in conseguenza di una decisione presa in precedenza, in un periodo in cui i prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario erano più elevati. Si è affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era da attribuire almeno in parte alla Quimigal e non alle importazioni interessate, in quanto la Quimigal applicava prezzi di vendita relativamente bassi e aveva costi unitari elevati nei suoi primi anni di attività. Tale affermazione deve essere respinta, in quanto è stata appunto la presenza delle importazioni in dumping a prezzi molto bassi a costringere la società a vendere la sua produzione a prezzi sostanzialmente simili al fine di guadagnarsi una quota di mercato in un lasso di tempo ragionevolmente lungo. In seguito, i prezzi della Quimigal hanno potuto registrare un leggero aumento.
(119) Inoltre, affinché il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non venisse erroneamente attribuito alle importazioni in dumping, l'eventuale incidenza dei costi straordinari di avviamento sostenuti dalla Quimigal è stata eliminata dai risultati operativi della società, come già spiegato nella sezione 4.6 "Redditività".
(120) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'ingresso della Quimigal nel mercato comunitario non ha contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio
(121) Dall'inchiesta è emerso che l'afflusso in quantità significative sul mercato comunitario delle importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti dall'India ha determinato un forte ribasso dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria. L'industria è stata costretta ad abbassare notevolmente i suoi prezzi onde mantenere la sua quota di mercato e garantire un tasso adeguato di utilizzazione degli impianti. Il fatto che l'industria fosse in grado di aumentare la sua quota di mercato lo si può spiegare con il ritiro dal mercato del prodotto in esame di un certo numero di altri produttori comunitari. Benché l'industria comunitaria abbia potuto aumentare i suoi prezzi dal 1998 in poi, tali aumenti non sono stati sufficienti per recuperare il livello di redditività, giacché le importazioni in dumping e quelle oggetto di sovvenzioni avevano avuto un effetto di contenimento dei prezzi. Nello stesso periodo, il volume delle importazioni oggetto di sovvenzioni originarie dell'India è andato continuamente aumentando.
(122) Sebbene le importazioni dalla RPC abbiano contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria in quanto la loro crescente presenza sul mercato comunitario e i loro bassi prezzi hanno esercitato un effetto di contenimento dei prezzi, si è concluso in via provvisoria che le importazioni dall'India, considerate isolatamente, hanno causato un grave pregiudizio all'industria comunitaria. Durante il periodo in esame, le importazioni dall'India sono sensibilmente aumentate sia in termini di volume che di quota di mercato. Va inoltre ricordato che il prezzo medio di queste importazioni nel PI era inferiore del 13% a quello dell'industria comunitaria. Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni originarie dell'India hanno arrecato un grave pregiudizio all'industria comunitaria, sotto forma di bassi prezzi di vendita e di valori negativi della redditività e dell'utile sul capitale investito.
(123) Inoltre, le variazioni dell'andamento dei consumi e l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria non hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria stessa.
G. Interesse della Comunità
1. Osservazioni generali
(124) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle sovvenzioni arrecanti pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. A tal fine, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati presi in considerazione, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento nonché le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.
2. L'inchiesta
(125) La Commissione ha inviato questionari a importatori, fornitori di materie prime, utilizzatori industriali del prodotto in esame nonché alle altre parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.
(126) In totale sono stati inviati 27 questionari, ma solo 9 risposte sono pervenute entro il termine stabilito. Come si è già menzionato al considerando 9, parecchie società hanno preferito presentare unicamente le loro osservazioni piuttosto che compilare il questionario della Commissione. Tali osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.
(127) I seguenti sette utilizzatori del prodotto in esame hanno risposto al questionario entro il termine stabilito:
- Bayer AG, Leverkusen, Germania,
- Ciba Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach Wyhlen, Germania,
- Manuel Vilaseca SA, Barcellona, Spagna,
- SA Robama, Barcellona, Spagna,
- Sika Limited, Welwyn Garden City, Regno Unito,
- SIPO srl, Milano, Italia,
- SKW Polymers GmbH, Trostberg, Germania.
Ha risposto anche il seguente operatore commerciale:
- Twinstar Chemicals Ltd, Harrow, Regno Unito.
E il seguente fornitore di materie prime per l'industria dell'acido sulfanilico:
- Quimigal SA, Estarreja, Portogallo.
3. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sull'industria comunitaria
(128) Va ricordato che l'industria comunitaria è costituita da due società i cui impianti di produzione si trovano in Francia e in Portogallo.
(129) Nonostante il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI, non vi è motivo di dubitare della sua efficienza economico-finanziaria e competitività a lungo termine in un mercato in cui prevalgano normali condizioni di concorrenza leale. L'industria comunitaria ha in programma di incrementare le sue capacità di produzione nella Comunità per poter far fronte alla crescente domanda interna. Tuttavia, è stata costretta a rimandare i piani di espansione a causa del basso livello dei prezzi sul mercato comunitario determinato dalla presenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
(130) Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni sovvenzionate e a basso prezzo, che hanno aumentato considerevolmente la loro quota di mercato durante il periodo in esame. La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzione ha inoltre costretto un certo numero di produttori comunitari a cessare la produzione di acido sulfanilico.
(131) Si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Questo dovrebbe quindi permettere all'industria comunitaria di aumentare il volume e i prezzi delle sue vendite, ottenendo così il margine di utile necessario a giustificare il fatto di continuare a investire nei suoi impianti di produzione.
(132) Qualora le misure antidumping non venissero istituite, è quasi certo che la situazione di perdita dell'industria comunitaria osservata nel corso del periodo in esame continuerebbe, e che tale industria non sarebbe in grado di investire in nuove capacità di produzione né di competere efficacemente con le importazioni provenienti dai paesi terzi. Va osservato che la Sorochimie ha presentato istanza di tutela dai creditori a causa delle difficoltà cui è costretta a far fronte, e inoltre che attualmente le sue attività commerciali sono controllate da un amministratore nominato dal Tribunale del Commercio locale. La società potrebbe essere costretta a cessare l'attività qualora le misure non venissero istituite.
(133) In tale contesto, si deve osservare che le esportazioni dall'India sono soggette a misure antidumping e antisovvenzioni negli USA fin dal marzo 1993. Fatta eccezione per il mercato comunitario, si ritiene che non vi siano molti altri mercati terzi in grado di assorbire queste esportazioni.
(134) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure compensative è nell'interesse dell'industria comunitaria.
4. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli operatori commerciali
(135) La Commissione ha ricevuto una risposta al questionario da parte di una società che importava fino a poco tempo fa il prodotto in esame e che commerciava inoltre in acido sulfanilico prodotto dall'industria comunitaria. La società in questione faceva osservare che l'istituzione delle misure nella Comunità avrebbe potuto indurre alcuni utilizzatori a trasferire i loro impianti di produzione al di fuori della Comunità o a ritirarsi da taluni mercati dei prodotti finali, e che pertanto essa temeva di veder diminuire le sue attività nella Comunità. In base alle conclusioni illustrate di seguito per quanto riguarda gli utilizzatori del prodotto in esame, è improbabile che tali sviluppi si verifichino e pertanto si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure non verrebbe ad avere un impatto significativo sugli operatori commerciali di acido sulfanilico nella Comunità.
5. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sui fornitori di materie prime per l'industria dell'acido sulfanilico
(136) La Commissione ha ricevuto una risposta al questionario da parte di un solo fornitore di materia prima (anilina) per l'industria dell'acido sulfanilico. La risposta è pervenuta dalla Quimigal, che è anche uno dei due produttori comunitari del prodotto in esame. Durante il PI, le vendite di anilina realizzate da questa società a produttori di acido sulfanilico rappresentavano una percentuale molto modesta delle sue vendite totali di anilina nella Comunità. Nonostante ciò, la Quimigal ha sottolineato l'importanza delle sue vendite (sia interne che esterne) all'industria di produzione dell'acido sulfanilico.
(137) In considerazione del livello insufficiente di collaborazione da parte dei fornitori di materie prime per l'industria dell'acido sulfanilico e della particolare situazione dell'unico fornitore che ha collaborato all'inchiesta, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure compensative non comporterebbe vantaggi né svantaggi rilevanti per i fornitori stessi.
6. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori
(138) L'acido sulfanilico presenta un'ampia varietà di applicazioni: è infatti utilizzato nella fabbricazione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, tinture speciali e coloranti. Dall'analisi dei dati forniti dall'industria comunitaria, dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e da un ex produttore comunitario di acido sulfanilico, è emerso che il settore più importante tra gli utilizzatori è quello degli sbiancanti ottici, che rappresentava circa il 65% del consumo stimato nella Comunità. Il settore degli additivi per calcestruzzo rappresentava circa il 15% del consumo comunitario, mentre quello delle tinture speciali e dei coloranti rappresentava il 10%. Le applicazioni previste per il restante 10%, nel quale erano incluse anche le vendite agli operatori commerciali, non sono note.
(139) La Commissione ha cercato di quantificare l'eventuale incidenza finanziaria delle misure sulle operazioni degli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, tenendo conto sia delle origini dei loro acquisti di acido sulfanilico che della percentuale rappresentata da detti acquisti sui loro costi di produzione totali durante il PI. Ai fini di un calcolo di questo tipo, si è ritenuto che i prezzi delle importazioni dall'India dovrebbero aumentare dell'importo dei dazi proposti nel quadro della presente inchiesta e della parallela inchiesta antidumping, come in effetti accadrebbe per i prezzi delle importazioni dalla RPC.
(140) Poiché diversi utilizzatori hanno avanzato lo stesso argomento, opponendosi all'istituzione delle misure a motivo che le capacità di produzione nella Comunità sarebbero insufficienti a soddisfare la domanda interna, si è deciso di affrontare questo problema alla sezione 7 per tutti i settori di attività degli utilizzatori.
6.1. Produttori di sbiancanti ottici
(141) Sono pervenute tre risposte al questionario della Commissione da parte di altrettante società comunitarie produttrici di sbiancanti ottici, mentre una quarta impresa ha presentato le sue osservazioni scritte. Gli sbiancanti ottici sono agenti sbiancanti fluorescenti generici utilizzati dai clienti esterni principalmente nelle industrie della carta e dei detergenti. Sebbene una delle aziende che ha risposto al questionario non abbia fornito informazioni esaurienti e complete circa il suo livello di redditività durante il periodo in esame, le tendenze accertate per le altre due società sono state ritenute significative, dato che la quantità di acido sulfanilico utilizzata da queste due società rappresentava la metà del quantitativo complessivo consumato da tutte e tre le imprese nel corso del PI.
(142) I produttori di sbiancanti ottici che hanno collaborato all'inchiesta utilizzano acido sulfanilico puro o il tipo puro in soluzione salina. Durante il PI, per circa la metà dei loro acquisti si rifornivano presso l'industria comunitaria e per l'altra metà da altre fonti di approvvigionamento, inclusi i paesi interessati.
(143) L'acido sulfanilico è impiegato solamente, in quantità variabili, per determinati tipi di sbiancanti ottici. Dall'esame complessivo dei dati relativi ai tre utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, è emerso che l'acido sulfanilico rappresentava all'incirca il 10% dei loro costi di produzione per i tipi di sbiancanti ottici nei quali il prodotto in esame entra come costituente. Di conseguenza si è stabilito, in base al metodo descritto al considerando 139, che le misure antidumping comporterebbero un aumento appena superiore all'1% del costo di produzione degli sbiancanti ottici contenenti acido sulfanilico, e che l'aumento dei loro costi totali [cioè una volta tenuto conto delle spese generali, amministrative e di vendita ("SGAV")] dovrebbe equivalere all'incirca a una percentuale inferiore all'1%.
(144) I produttori di sbiancanti ottici hanno affermato che la differenza tra i tipi di prodotto disponibili sul mercato è minima: di conseguenza, gli sbiancanti ottici sono considerati come un prodotto di base e la concorrenza tra i produttori è molto forte. Tale affermazione sembra essere suffragata dai dati sulla redditività forniti da due delle società che hanno risposto al questionario, dai quali si evince che gli utili sulle vendite di sbiancanti ottici contenenti acido sulfanilico avevano registrato un calo significativo durante il periodo in esame, nonostante il prodotto in esame fosse disponibile a prezzi in dumping e benché nello stesso periodo si osservasse una più generale diminuzione dei costi totali di produzione.
(145) È stato affermato che qualora le misure venissero istituite, i produttori di sbiancanti ottici dei paesi terzi per i quali non vi sono analoghe misure in vigore verrebbero ad avere un notevole vantaggio in termini di prezzo. Un produttore ha dichiarato che se il margine già basso di utile che ottiene dalla sua attività di produzione di sbiancanti ottici venisse ad essere ulteriormente ridotto dall'imposizione delle misure, sarebbe costretto a riconsiderare la sua presenza sul mercato.
(146) Non è affatto ovvio che, nel caso in cui le misure vengano istituite, i produttori di sbiancanti ottici di paesi al di fuori della Comunità possano acquisire un preciso vantaggio competitivo nei confronti dei loro concorrenti nella Comunità. Questo è particolarmente vero se si considera che negli USA, uno dei maggiori paesi produttori di sbiancanti ottici, il mercato dell'acido sulfanilico è già soggetto a una serie di dazi antidumping e antisovvenzioni per quanto riguarda le importazioni di acido sulfanilico. Si deve inoltre osservare che, tenuto conto del fatto che l'eventuale aumento dei costi totali per i produttori di sbiancanti ottici aventi sede nella Comunità dovrebbe attestarsi su una percentuale inferiore all'1%, e che gli sbiancanti ottici rappresentano soltanto una piccola parte del costo di produzione della carta, non è affatto dimostrato che la continuità della produzione di questi prodotti nella Comunità verrebbe ad essere in pericolo. Dati i considerevoli investimenti da essi realizzati nei loro impianti di produzione nella Comunità negli ultimi anni, le dimensioni del mercato e la clientela già acquisita, è evidente che la presenza nella Comunità di questi produttori continuerà a essere significativa.
(147) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure non verrebbe ad avere ripercussioni negative rilevanti su questo gruppo di utilizzatori.
6.2. Produttori di additivi per calcestruzzo
(148) Sono pervenute risposte al questionario della Commissione da parte di due società produttrici di additivi per calcestruzzo, mentre una terza impresa ha presentato le sue osservazioni scritte. Gli additivi per calcestruzzo sono impiegati per migliorare talune caratteristiche del calcestruzzo e, di conseguenza, le prestazioni del prodotto in varie condizioni ben determinate.
(149) Dai dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato emerge che l'acido sulfanilico è utilizzato nella produzione di tutti i tipi di additivi per calcestruzzo. Da un esame dei dati complessivi relativi alle due società, e tenuto conto inoltre delle rispettive dimensioni e gamme di prodotti delle due imprese, si è accertato che l'acido sulfanilico rappresentava all'incirca il 15% dei loro costi di produzione. Di conseguenza si è stabilito, in base al metodo descritto al considerando 139, che le misure antisovvenzioni comporterebbero un aumento appena superiore al 2% del costo di produzione degli additivi per calcestruzzo, e che l'aumento dei loro costi totali (cioè una volta tenuto conto delle SGAV) dovrebbe attestarsi intorno a una percentuale inferiore a tale 2%.
(150) Soltanto uno dei produttori che hanno risposto al questionario ha fornito i dati relativi alla redditività delle vendite di prodotti contenenti acido sulfanilico. La Commissione non ha pertanto potuto valutare con precisione l'incidenza finanziaria dell'istituzione delle misure su questo gruppo di utilizzatori. Tuttavia, va osservato che il fatturato per i prodotti contenenti acido sulfanilico rappresenta una percentuale molto ridotta (meno del 5%) del fatturato totale delle due società che hanno risposto al questionario della Commissione. Di conseguenza, sebbene si debba riconoscere che l'imposizione delle misure verrebbe ad avere un impatto non trascurabile sulle loro attività di produzione di additivi per calcestruzzo, le attività complessive delle due aziende non sarebbero però minacciate. Quest'ipotesi è confermata dal fatto che nessuna delle due ha avanzato come argomento l'impossibilità di assorbire l'aumento di cui sopra nei suoi costi o di ripercuotere tale aumento sui prezzi applicati agli acquirenti.
(151) I medesimi due utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta si sono fermamente opposti all'istituzione delle misure. Infatti, oltre a esprimere la loro preoccupazione in merito a un'adeguata disponibilità di prodotto in esame nella Comunità (questa questione viene discussa nella sezione 7 sotto), hanno affermato che avrebbero perso in competitività sui mercati mondiali rispetto ai produttori di additivi per calcestruzzo di paesi terzi nei quali le forniture di acido sulfanilico provenienti dall'India e dalla RPC non sono gravate da dazi.
(152) Si è dovuto respingere quest'affermazione per una serie di motivi: in primo luogo, nessuna delle due società ha provveduto a suffragarla con elementi di prova, presentando ad esempio i dati relativi all'entità della minaccia competitiva rappresentata dai produttori di additivi per calcestruzzo di altri paesi terzi. Inoltre, tenuto conto del previsto aumento dei costi totali sostenuti da queste aziende, secondo il calcolo di cui al considerando 149, si è ritenuto che l'istituzione delle misure non verrebbe ad avere un tale impatto negativo sulla loro competitività.
(153) La posizione del terzo produttore appariva più ambigua: pur sottolineando infatti che la sua competitività dipendeva in certa misura dal prezzo al quale era in grado di acquistare le materie prime, riconosceva però l'importanza di mantenere nella Comunità una base di produzione competitiva per l'acido sulfanilico che potesse garantire la sicurezza di approvvigionamento di questa materia prima.
(154) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure non verrebbe ad avere ripercussioni negative rilevanti sulle attività di questo gruppo di utilizzatori.
6.3. Produttori di tinture e coloranti
(155) Sono pervenute risposte al questionario della Commissione da parte di tre società produttrici di tinture, una delle quali aveva anche risposto al questionario in qualità di produttore di sbiancanti ottici, mentre una quarta impresa ha presentato le sue osservazioni scritte. Questi produttori avevano acquistato quantitativi relativamente modesti di acido sulfanilico durante il PI: tali acquisti di prodotto in esame erano per circa la metà originari della Comunità, mentre l'altra metà proveniva dai paesi interessati. Da un esame dei dati complessivi relativi alle tre società, e tenuto conto inoltre delle rispettive dimensioni e gamme di prodotti delle tre imprese, si è accertato che l'acido sulfanilico rappresentava una percentuale compresa tra il 5% e il 10% dei loro costi di produzione per le tinture contenenti il prodotto in esame. Il fatturato relativo a questo tipo di tinture, a sua volta, rappresentava solamente circa un terzo del fatturato complessivo di tutti e tre i produttori.
(156) Di conseguenza si è stabilito, in base al metodo descritto al considerando 139, che le misure comporterebbero un aumento appena superiore all'1% del costo di produzione di tinture e coloranti contenenti acido sulfanilico, e che l'aumento dei loro costi totali (cioè una volta tenuto conto delle SGAV) dovrebbe attestarsi intorno a una percentuale inferiore a tale 1%. Tuttavia, dato che nessuna di queste società ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate circa il livello di redditività delle loro attività di produzione di tinture, non è stato possibile determinare con precisione l'eventuale impatto delle misure sulla loro situazione finanziaria complessiva.
(157) Uno dei produttori che ha risposto al questionario ha tuttavia presentato osservazioni scritte in merito alla natura estremamente competitiva del mercato di produzione e vendita di tinture, nonché sul fatto che era costretto a condurre la sua attività in un contesto che permetteva soltanto margini di utile ridotti. È stato inoltre affermato che esisteva una forte concorrenza a livello dei prezzi da parte di tinture e coloranti originari dell'India e della RPC, probabilmente per via di sovvenzioni e pratiche di dumping, e che un eventuale aumento del prezzo dell'acido sulfanilico potrebbe avere gravi ripercussioni per la continuità della produzione di tinture e coloranti nella Comunità. Tuttavia, l'eventuale esistenza di sovvenzioni e pratiche di dumping sul mercato di un'industria utilizzatrice (un'affermazione che del resto non è suffragata da alcun elemento di prova) non deve impedire l'applicazione degli opportuni strumenti di difesa commerciale onde rimediare agli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping e oggetto di sovvenzioni sui produttori di acido sulfanilico che costituiscono l'industria comunitaria.
(158) Data la carenza di informazioni fornite circa il livello di redditività e l'incidenza relativamente limitata del costo dell'acido sulfanilico sui costi totali di produzione per tutti i tipi di tinture, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione dei dazi compensativi non verrebbe ad avere ripercussioni negative rilevanti sulle attività di questo gruppo di utilizzatori.
6.4. Conclusioni
(159) Alla luce delle conclusioni cui è pervenuta nella presente inchiesta riguardo alle diverse categorie di utilizzatori di acido sulfanilico, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure avrebbe sì un leggero impatto sulla situazione finanziaria di detti utilizzatori, senza tuttavia minacciare la continuità delle loro attività di produzione o indurli a trasferire queste attività al di fuori della Comunità.
7. Effetti nel campo della concorrenza e di distorsione degli scambi
(160) La Commissione ha esaminato i possibili effetti delle misure nel campo della concorrenza e per quel che riguarda la distorsione degli scambi alla luce delle risultanze dell'inchiesta e delle osservazioni presentate dalle parti interessate. Tali osservazioni insistevano soprattutto sulla necessità che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità continuassero poiché l'industria comunitaria non avrebbe altrimenti potuto far fronte alla domanda. Un utilizzatore ha anche fatto presente il timore che la diminuzione delle forniture dall'India e dalla RPC consentirebbe alla Sorochimie di fissare i prezzi sul mercato comunitario d'intesa con il suo concorrente statunitense.
(161) L'obiettivo delle misure non è quello di impedire le importazioni nella Comunità, ma di garantire che esse non vengano effettuate a prezzi sovvenzionati pregiudizievoli. È accettabile il fatto che importazioni originarie di diversi paesi continuino in futuro a soddisfare una percentuale significativa della domanda nella Comunità. Va inoltre osservato che l'industria comunitaria ha in programma di incrementare le sue capacità qualora ottenga un margine di utile accettabile sulle vendite di acido sulfanilico. Appare perciò molto probabile, a condizione che l'istituzione delle misure elimini gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni, che l'industria sarà in grado di realizzare i suddetti programmi d'investimento. È importante sottolineare che, a livello mondiale, la produzione di acido sulfanilico è già concentrata in un numero relativamente ristretto di paesi: in base alle risultanze della presente inchiesta, attualmente la produzione al di fuori della Comunità è limitata a India, RPC, USA e Ungheria. Pertanto, è nell'interesse di tutti gli utilizzatori della Comunità permettere all'industria comunitaria di operare in condizioni di concorrenza leale, affinché l'approvvigionamento del prodotto in esame seguiti a essere disponibile sul mercato comunitario.
(162) La seconda affermazione riguardante un'intesa sui prezzi deve essere respinta in quanto si tratta di una pura ipotesi, non suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, qualora le misure non venissero istituite, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a cessare la produzione del prodotto in esame. Se questo dovesse avvenire, il numero di fornitori sul mercato comunitario si ridurrebbe ulteriormente e quelli che rimangono potrebbero approfittarne per aumentare i loro prezzi.
(163) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'istituzione di dazi compensativi provvisori contribuirebbe a tutelare le possibilità di scelta delle industrie utilizzatrici e a salvaguardare il livello di concorrenza nel mercato comunitario.
8. Conclusioni relative all'interesse della Comunità
(164) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi, in base all'esame dell'interesse della Comunità, per non istituire dazi compensativi nel presente caso.
H. Misure antisovvenzioni provvisorie
1. Livello di eliminazione del pregiudizio
(165) Per evitare di aggravare il pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di sovvenzioni, si è ritenuto opportuno adottare misure compensative sotto forma di dazi provvisori.
(166) Per stabilire il livello di tali dazi, la Commissione ha tenuto conto del margine di sovvenzione accertato e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.
(167) A tal fine, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole aggiungendo ai costi di produzione dell'industria comunitaria (senza tener conto di eventuali costi straordinari collegati alle difficoltà incontrate dalla Sorochimie nella sua attività di produzione di colla, o ai costi di avviamento sostenuti dalla Quimigal) un margine di profitto del 6%. Si è ritenuto che tale margine di profitto fosse quello che poteva ragionevolmente ottenere un'industria di questo tipo nel settore chimico. Il prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con i prezzi delle importazioni in dumping e oggetto di sovvenzioni utilizzati per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, come si è già illustrato sopra. Le differenze emerse da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale cif all'importazione per determinare il margine di pregiudizio.
2. Misure provvisorie
(168) Dato che il livello di eliminazione del pregiudizio è superiore al margine di sovvenzione accertato, le misure provvisorie devono basarsi su quest'ultimo margine. L'aliquota del dazio applicabile è pertanto la seguente:
India (tutte le società): 9,2%.
I. Disposizioni finali
(169) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,
ha adottato il presente regolamento:
1. È istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) originarie dell'India.
2. L'aliquota del dazio compensativo provvisorio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 9,2%.
3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.
4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 30 del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2026/97, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi.