§ 20.6.145 - Regolamento 3 aprile 2002, n. 575.
Regolamento (CE) n. 575/2002 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico [...]


Settore:Normativa europea
Materia:20. relazioni esterne
Capitolo:20.6 politica commerciale
Data:03/04/2002
Numero:575


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali [...]
Art. 3.      Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.


§ 20.6.145 - Regolamento 3 aprile 2002, n. 575.

Regolamento (CE) n. 575/2002 della Commissione che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese e dell'India.

(G.U.C.E. 4 aprile 2002, n. L 87).

 

     La Commissione delle Comunità europee,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

     visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000, in particolare l'articolo 7,

     sentito il comitato consultivo,

     considerando quanto segue:

 

     A. Procedimento

     (1) Il 6 luglio 2001, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (di seguito denominato "l'avviso di apertura"), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di acido sulfanilico originario della Repubblica popolare cinese (di seguito "RPC") e dell'India. Nella stessa data è stata avviata un'inchiesta parallela antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario dell'India.

     (2) Il procedimento antidumping è stato avviato a seguito di una denuncia presentata nel maggio 2001 dalla Sorochimie Chimie Fine, che rappresenta una proporzione maggioritaria, nella fattispecie oltre il 65% della produzione comunitaria di acido sulfanilico. La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping sul prodotto in questione e al conseguente grave pregiudizio, che sono stati considerati sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento antidumping.

     (3) La Commissione ha ufficialmente informato dell'apertura del procedimento i produttori esportatori e gli importatori/operatori commerciali notoriamente interessati, nonché le loro associazioni, i rappresentanti dei paesi esportatori interessati, gli utilizzatori, i fornitori e i produttori comunitari. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

     (4) Vari produttori esportatori dei paesi interessati, nonché un certo numero di produttori, utilizzatori e importatori della Comunità e un operatore commerciale hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

     (5) Visto il numero apparentemente elevato di produttori esportatori del prodotto in esame nei paesi soggetti all'inchiesta, noti alla Commissione a partire dalla denuncia, nell'avviso di apertura è stata presa in considerazione la possibilità di applicare tecniche di campionamento per l'esame del dumping.

     (6) Tuttavia, solo un numero limitato di produttori esportatori cinesi e indiani si è manifestato presso la Commissione e ha fornito le informazioni richieste nell'avviso di apertura. Pertanto, il ricorso alle tecniche di campionamento non è stato ritenuto necessario per nessuno dei paesi interessati.

     (7) La Commissione ha inviato questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura. Al questionario hanno risposto due produttori comunitari, un produttore esportatore indiano e un suo importatore collegato nella Comunità, un produttore esportatore cinese, una società commerciale cinese e un produttore di un paese terzo ad economia di mercato. Sono inoltre pervenute risposte alla Commissione da sette utilizzatori, un fornitore e un operatore commerciale, contenenti informazioni sufficientemente complete e rappresentative da utilizzare nella valutazione dell'interesse comunitario. Parecchie società hanno preferito presentare unicamente le loro osservazioni piuttosto che compilare il questionario; tali osservazioni sono state prese in considerazione dalla Commissione se ritenute pertinenti.

     (8) Al fine di permettere ai produttori esportatori della RPC di presentare, se lo desideravano, una domanda per il riconoscimento dello status di economia di mercato (di seguito: "SEM") o una richiesta di trattamento individuale ("TI"), la Commissione ha inviato i formulari necessari alle società cinesi notoriamente interessate. Una società ha chiesto lo status di economia di mercato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (CE) n. 384/96 (di seguito: "il regolamento di base") o un trattamento individuale nel caso in cui dall'inchiesta fosse emersa una non rispondenza ai criteri stabiliti per l'SEM.

     (9) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

     a) Produttori comunitari

     - Sorochimie Chimie Fine, Givet, Francia,

     - Quimigal SA, Estarreja, Portogallo.

     b) Produttore esportatore indiano

     - Kokan Synthetics and Chemical Private Ltd, Dapoli, Ratnagiri, Maharashtra.

     c) Produttore del paese terzo ad economia di mercato

     - Nation Ford Chemical Company, South Carolina, Stati Uniti.

     d) Utilizzatori

     - Bayer AG, Leverkusen, Germania.

     (10) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2000 e il 30 giugno 2001 (di seguito: "periodo dell'inchiesta"o "PI"). L'analisi delle tendenze pertinenti per l'esame del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 1997 e la fine del PI (di seguito: "periodo in esame").

 

     B. Prodotto in esame e prodotto simile

     1. Prodotto in esame

     (11) Il prodotto in esame è l'acido sulfanilico. Esistono sostanzialmente due tipi di acido sulfanilico, caratterizzati dal diverso grado di purezza: un tipo per uso tecnico e un tipo depurato. Inoltre, il tipo di prodotto depurato viene talvolta commercializzato sotto forma di sale di acido sulfanilico. L'acido per uso tecnico e quello depurato hanno in comune le stesse caratteristiche chimiche di base in termini di formula chimica (C6H7NO3S) e di struttura molecolare, benché differiscano leggermente in termini di purezza (per il prodotto per uso tecnico la percentuale di purezza minima è del 96%, mentre per l'acido depurato e per il sale di acido sulfanilico la percentuale minima è a partire dal 99%; le impurità principali sono anilina residua e sostanze alcaline insolubili in percentuale compresa tra il 2% e meno dello 0,1%). L'acido sulfanilico per uso tecnico e quello depurato sono disponibili sotto forma di polvere scorrevole secca. Il sale di acido sulfanilico depurato viene venduto sotto forma di polvere o di soluzione, a seconda delle esigenze del cliente. L'acido sulfanilico è utilizzato come materia prima per la produzione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, coloranti alimentari e tinture speciali. Benché l'acido sulfanilico possa essere utilizzato in diversi modi, tutti i tipi di prodotto, in qualunque forma si presentino, sono considerati dagli utilizzatori come ragionevolmente sostituibili l'uno con l'altro e intercambiabili per la maggior parte delle applicazioni, e ai fini del presente procedimento devono pertanto considerarsi come un unico prodotto.

     2. Prodotto simile

     (12) Si è accertato che il prodotto esportato nella Comunità dalla RPC e dall'India, quello venduto sul mercato interno indiano e quello fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari presentavano le stesse caratteristiche chimiche di base e le stesse applicazioni: detti prodotti sono stati pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

 

     C. Dumping

     1. India

     1.1. Valore normale

     (13) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di acido sulfanilico sul mercato interno erano rappresentative, vale a dire se il loro volume totale era pari almeno al 5% del volume totale delle vendite per l'esportazione nella Comunità. Dall'inchiesta è emerso che tali vendite interne erano rappresentative.

     (14) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di acido sulfanilico venduti sul mercato interno come identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, qualora si trattasse di prodotti dello stesso tipo e presentati sotto la stessa forma.

     (15) Per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal produttore esportatore sul suo mercato interno e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l'esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto sono state considerate sufficientemente rappresentative se durante il PI il loro volume complessivo corrispondeva al 5% o più del volume totale delle vendite del tipo di prodotto comparabile esportato nella Comunità. Dall'inchiesta è emerso che due dei tre tipi di prodotto esportati erano stati venduti sul mercato interno in quantità rappresentative.

     (16) La Commissione ha poi esaminato se le vendite effettuate sul mercato interno dal produttore esportatore si potessero considerare realizzate nel corso di normali operazioni commerciali ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.

     (17) A tal fine è stata determinata, per ciascuno dei due tipi rappresentativi di prodotto, la proporzione delle vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti non effettuata in perdita durante il PI. Per questi tipi di prodotto, dal momento che oltre l'80% delle vendite di tali prodotti sul mercato interno (in volume) era stato realizzato non in perdita e la media ponderata del prezzo di vendita era pari o superiore alla media ponderata del costo di produzione, il valore normale, per tipo di prodotto, è stato calcolato come la media ponderata dei prezzi, pagati o pagabili da acquirenti indipendenti, di tutte le vendite del tipo di prodotto in questione sul mercato interno, come stabilito dall'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base.

     (18) Per il tipo di prodotto che non era stato venduto in quantità rappresentative sul mercato interno, si è dovuto costruire il valore normale. Per determinare il valore normale costruito, le spese generali, amministrative e di vendita (in appresso: "SGAV") sostenute e il profitto medio ponderato ottenuto dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta per le vendite interne del prodotto simile, realizzate nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI, sono stati sommati al costo medio di produzione durante il PI, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

     1.2. Prezzo all'esportazione

     (19) Dall'inchiesta è emerso che le esportazioni del produttore esportatore indiano erano effettuate sia ad acquirenti indipendenti che collegati nella Comunità.

     (20) Pertanto, per le vendite all'esportazione effettuate ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all'esportazione è stato stabilito in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè in base ai prezzi all'esportazione effettivamente pagati o pagabili.

     (21) Per le vendite realizzate attraverso l'importatore collegato della società in questione, il prezzo all'esportazione è stato costruito sulla base dei prezzi di rivendita ad acquirenti indipendenti. Sono stati applicati adeguamenti per tutti i costi sostenuti dall'importatore in questione tra l'importazione e la rivendita, incluse le SGAV e un congruo margine di profitto, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base.

     1.3. Confronto

     (22) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi.

     (23) Sono stati pertanto concessi, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, nolo marittimo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie, costi di imballaggio, credito, commissioni e sconti.

     (24) La società ha chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio relativo a ipotetici dazi doganali che avrebbe dovuto pagare sulle importazioni della principale materia prima (anilina) qualora avesse utilizzato anilina importata per l'intera sua produzione di acido sulfanilico venduto sul mercato interno. La richiesta è stata respinta perché basata su pure ipotesi e, di conseguenza, sulla materia prima (anilina) incorporata nel prodotto simile destinato al consumo in India non gravava alcun dazio.

     (25) La società ha chiesto inoltre sconti relativi a ipotetiche differenze tra i quantitativi, sostenendo che, qualora gli acquirenti sul mercato interno avessero acquistato gli stessi quantitativi dei clienti del mercato d'esportazione, allora detti acquirenti sul mercato interno avrebbero dovuto beneficiare di uno sconto insito nel prezzo che viene accordato agli acquirenti comunitari. La richiesta non poteva essere accettata ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera c) del regolamento di base, in quanto gli sconti sui quantitativi possono essere presi in considerazione per un adeguamento soltanto qualora vengano effettivamente accordati per le differenze tra i quantitativi e non in base a differenze puramente ipotetiche. La richiesta in questione è stata quindi esaminata alla luce delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera k), del medesimo regolamento ("Altri fattori"), accertando che il modello descritto dalla società riguardo agli sconti insiti nei prezzi non veniva costantemente applicato alle sue vendite sul mercato interno. Si è anzi stabilito che occasionalmente quantitativi e/o ordini più ridotti venivano venduti a prezzi inferiori rispetto a quelli di quantitativi/ordini di dimensioni maggiori. Su tale base, poiché non è stato dimostrato che gli acquirenti sul mercato interno pagavano sempre e costantemente prezzi diversi perché acquistavano quantitativi diversi, la richiesta di adeguamento non ha potuto essere accolta.

     (26) La società ha chiesto infine un adeguamento per il costo del credito per varie operazioni di vendita sul mercato interno basate su accordi verbali. Tuttavia, tali costi del credito non hanno potuto essere riconosciuti, giacché la società non è stata in grado di fornire la prova di accordi conclusi in merito alle condizioni di pagamento di queste vendite. Inoltre, per le rimanenti operazioni di vendita sul mercato interno le cui condizioni di pagamento erano definite da ordini/contratti scritti, i costi del credito riconosciuti dalla Commissione sono stati adeguati al ribasso. Ciò è dovuto al fatto che la società aveva calcolato i costi del credito sul valore totale della fattura (comprese le imposte indirette come l'imposta sulle vendite e l'accisa) e non in base al valore netto. A tale riguardo si è accertato che il pagamento dell'imposta sulle vendite che la società riscuoteva dai suoi acquirenti veniva differito, con abbuono degli interessi, per un periodo di 12 anni, e che pertanto la richiesta di adeguamento per i costi del credito associati all'imposta sulle vendite era infondata. In secondo luogo, l'importo dell'accisa (basata su un regime IVA modificato detto "Cenvat") versato alle autorità fiscali era stato calcolato sul saldo tra l'imposta Cenvat pagata sui beni acquistati e la stessa imposta riscossa sulle vendite agli acquirenti. In tale somma, non si è potuto identificare separatamente l'importo esatto della Cenvat pagata per le vendite del prodotto in esame. Si è pertanto concluso che gli eventuali costi del credito (oneri finanziari) per la Cenvat debbano essere considerati come normali costi operativi e che nessun adeguamento debba essere applicato per tali costi.

     1.4. Margine di dumping

     (27) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, è stato effettuato il confronto tra la media ponderata del valore normale adeguato e la media ponderata dei prezzi all'esportazione adeguati, calcolati secondo il metodo illustrato sopra.

     (28) Su tale base, il margine di dumping provvisorio medio ponderato, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 24,6%.

     (29) Poiché il livello di collaborazione riscontrato era elevato, il margine di dumping provvisorio residuo è stato stabilito allo stesso livello di quello calcolato per la società che ha collaborato, cioè al 24,6%.

     2. Cina

     2.1. Valore normale

     2.1.1. Status di economia di mercato ("SEM")

     (30) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni originarie della RPC, il valore normale deve essere determinato a norma dei paragrafi da 1 a 6 di detto articolo per quei produttori per i quali si è accertata la rispondenza ai criteri di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del medesimo regolamento, ovvero quando è dimostrata la prevalenza di condizioni dell'economia di mercato per tali società relativamente alla produzione e alla vendita del prodotto in esame.

     (31) L'unico produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta ha chiesto l'SEM ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha compilato e rispedito il formulario destinato ai produttori esportatori per tale tipo di richiesta.

     (32) La richiesta è stata respinta poiché non era stata presentata dall'intero gruppo interessato dalla produzione e dalla vendita del prodotto in esame, ma soltanto da una società all'interno di tale gruppo. Di conseguenza, non è stato possibile accertare se l'intero gruppo rispondesse ai criteri per ottenere lo status di impresa operante in condizioni di economia di mercato ("SEM"). Inoltre, la società richiedente era soggetta a limitazioni nelle sue attività di vendita e d'acquisto. In effetti, la società non era autorizzata né a importare né a esportare, il che significa che le decisioni in materia di prezzi, costi e fattori produttivi non venivano prese in risposta a tendenze del mercato che riflettevano condizioni di domanda e di offerta, e neppure senza significative interferenze statali (cfr. anche il considerando 37 sotto).

     (33) Di conseguenza, dopo aver sentito il comitato consultivo in merito a tale richiesta specifica, la società richiedente è stata informata che la sua domanda per ottenere l'SEM non poteva essere accolta.

     2.1.2. Paese di riferimento

     (34) In conformità dell'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, per le società alle quali non si è potuto accordare l'SEM, si è dovuto determinare il valore normale in base al prezzo o al valore costruito in un paese di riferimento. Nell'avviso di apertura, la Commissione aveva indicato la scelta degli Stati Uniti d'America (di seguito: "USA") quale paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la RPC. Si tratta dello stesso paese di riferimento proposto nella denuncia. Tuttavia, dopo aver esplorato questa possibilità, alla Commissione è parsa più opportuna la scelta dell'India quale paese di riferimento, per via delle analogie tra le condizioni di mercato di questo paese e quelle della RPC. Va osservato inoltre che la scelta dell'India è stata suggerita dal produttore esportatore cinese che ha collaborato, il quale si era opposto alla proposta iniziale dell'avviso di apertura.

     2.1.3. Determinazione del valore normale nel paese di riferimento

     (35) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per il produttore esportatore cinese che ha collaborato all'inchiesta è stato stabilito in base alle informazioni, sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento, ossia sulla base dei prezzi pagati o pagabili sul mercato interno dell'India per prodotti comparabili a quelli venduti dal produttore esportatore cinese nella Comunità.

     2.2. Prezzo all'esportazione

     2.2.1. Trattamento individuale

     (36) La società cui non è stato accordato l'SEM ha chiesto il trattamento individuale, ossia la determinazione di un margine di dumping individuale sulla base dei suoi propri prezzi all'esportazione. La Commissione ha accertato che detta società godesse, sia sul piano giuridico che di fatto, del necessario grado di indipendenza dallo Stato.

     (37) A tale proposito, si è accertato che la società non era autorizzata ad esportare e che tutte le sue esportazioni venivano effettuate attraverso una società commerciale controllata dalle autorità statali. Si è pertanto concluso che la società richiedente non soddisfaceva i requisiti necessari per beneficiare del trattamento individuale.

     2.2.2. Determinazione del prezzo all'esportazione

     (38) Tutte le vendite all'esportazione nella Comunità del produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta, realizzate attraverso la società commerciale, erano effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, e il prezzo all'esportazione è stato determinato in conformità dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, cioè sulla base dei prezzi pagati o pagabili per tali esportazioni.

     (39) Dal confronto tra i dati relativi alle esportazioni nella Comunità forniti dal produttore cinese che ha collaborato all'inchiesta e il volume delle importazioni determinato secondo il metodo di cui al considerando 47, è emerso che dette esportazioni rappresentavano meno del 20% delle importazioni cinesi complessive nella Comunità durante il PI. Pertanto, per i produttori esportatori che non hanno collaborato si è dovuto determinare il prezzo all'esportazione in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. Per non premiare l'omessa collaborazione, si è ritenuto opportuno a tale riguardo utilizzare i prezzi all'esportazione più bassi calcolati per talune operazioni rappresentative realizzate dal produttore esportatore che ha collaborato all'inchiesta.

     2.3. Confronto

     (40) Ai fini di un equo confronto, per tipo di prodotto, tra il valore normale a livello fob frontiera indiana e il prezzo all'esportazione a livello fob frontiera cinese, sono stati applicati i dovuti adeguamenti per tener conto delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi, secondo quanto affermato e dimostrato. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, gli adeguamenti sono stati applicati per le differenze inerenti ai costi di trasporto e assicurazione.

     2.4. Margine di dumping

     (41) Dal momento che al solo produttore che ha collaborato all'inchiesta non è stato concesso il trattamento individuale, si è calcolato un margine di dumping complessivo per l'intera RPC. Dal confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione è emersa l'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni del prodotto in esame originarie della RPC, con un margine di dumping pari all'importo di cui il valore normale superava il prezzo all'esportazione nella Comunità.

     (42) Il margine di dumping provvisorio per le importazioni originarie della RPC, espresso in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è del 21,0%.

 

     D. Industria comunitaria

     (43) L'acido sulfanilico è fabbricato nella Comunità da due imprese: il denunziante, la Sorochimie Chimie Fine (in appresso: "Sorochimie") e la Quimigal S. A. (in appresso: "Quimigal"). Va osservato che la Sorochimie ha fabbricato acido sulfanilico nel corso dell'intero periodo in esame, mentre la Quimigal ha iniziato la produzione e la vendita di tale prodotto soltanto nel 1999. All'inizio del periodo in esame vi erano vari altri produttori comunitari di acido sulfanilico attivi sul mercato. Tuttavia, tutti gli altri produttori hanno cessato la produzione nel corso di tale periodo, decidendo di concentrarsi sulle altre loro attività o di rifornirsi di acido sulfanilico da fonti d'approvvigionamento esterne, e pertanto non sono stati presi in considerazione nella determinazione della "produzione comunitaria". Si deve ricordare che questi importanti sviluppi intervenuti nel mercato comunitario hanno consentito sia alla Sorochimie che alla Quimigal di incrementare la produzione e la vendita del prodotto in esame.

     (44) Benché Quimigal non partecipi alla denuncia, ha tuttavia espresso il proprio sostegno al procedimento e offerto piena collaborazione all'inchiesta. Pertanto, si è ritenuto che la Quimigal e la Sorochimie soddisfino le condizioni stabilite dall'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base, poiché rappresentavano il 100% della produzione comunitaria di acido sulfanilico alla data di apertura del procedimento. Si ritiene pertanto, in via provvisoria, che essi costituiscano "l'industria comunitaria", ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento e saranno in appresso denominati "l'industria comunitaria".

 

     E. Pregiudizio

     1. Consumo nella Comunità

     (45) Il consumo apparente di acido sulfanilico nella Comunità è stato calcolato sulla base dei seguenti parametri:

     - le importazioni del prodotto in esame nella Comunità calcolate in base al metodo di cui al considerando 47,

     - le vendite complessive verificate realizzate dall'industria comunitaria sul mercato comunitario,

     - le risposte al questionario, sottoposte a verifica, fornite dagli ex produttori comunitari del prodotto in esame che hanno collaborato all'inchiesta, e

     - gli elementi di prova contenuti nella denuncia relativamente ad altri ex produttori che non hanno collaborato all'inchiesta.

     (46) Il consumo comunitario di acido sulfanilico durante il PI ammontava a circa 11.000 tonnellate (t), il che equivale a un incremento di circa il 13% rispetto all'inizio del periodo in esame. Dopo due anni di relativa stabilità, nel 1997 e nel 1998, il consumo ha registrato un lieve calo nel 1999, seguito da una netta ripresa nel 2000 e durante il PI.

     2. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati

     2.1. Dati relativi alle importazioni

     (47) Il codice NC sotto il quale il prodotto in esame è classificato attualmente comprende anche una serie di altri prodotti. La Commissione ha quindi utilizzato i dati disponibili più attendibili e calcolato le cifre sia per i volumi che per i prezzi delle importazioni di acido sulfanilico in base ai criteri esposti di seguito. I dati per le importazioni dall'India sono stati determinati sulla base della risposta del produttore esportatore che ha collaborato al questionario della Commissione. I volumi delle importazioni dalla RPC e dagli USA sono stati ricavati dalle informazioni contenute nella denuncia, dato l'insufficiente livello di collaborazione offerto dai produttori della RPC e dal momento che l'unico produttore esportatore negli USA ha fornito una stima coperta dall'obbligo di riservatezza delle sue esportazioni nella Comunità per il periodo in esame. I prezzi di queste importazioni sono stati ricavati principalmente dai dati di Eurostat, tenendo inoltre conto, per il solo PI, anche della risposta del produttore esportatore cinese che ha collaborato al questionario della Commissione. Le informazioni sui volumi e i prezzi delle importazioni originarie dell'Ungheria e del Giappone sono state ricavate confrontando i dati Eurostat con le risposte al questionario della Commissione fornite dagli utilizzatori. Fatta eccezione per i paesi summenzionati, l'inchiesta ha stabilito che nel corso del periodo in esame non si erano registrate importazioni da altri paesi terzi.

     2.2. Valutazione cumulativa degli effetti delle importazioni in esame

     (48) A norma dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base, si è esaminato se, ai fini della determinazione del pregiudizio, fosse opportuno valutare cumulativamente le importazioni dai paesi interessati.

     (49) Si è accertato (cfr. i considerando 29 e 42) che il margine di dumping per le importazioni provenienti da ciascuno dei paesi oggetto della presente inchiesta era superiore al margine minimo come definito all'articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. Si è anche stabilito che il volume di dette importazioni da ciascuno dei paesi in questione non era trascurabile. Le importazioni originari dell'India e della Cina detenevano complessivamente una quota di mercato pari a oltre il 40% nel PI, e circa due terzi di tale percentuale erano rappresentati dalle importazioni provenienti dalla RPC. Il volume delle importazioni da ciascuno dei paesi interessati è aumentato durante il periodo in esame, mentre l'andamento dei loro prezzi sul mercato comunitario durante il PI era pressoché analogo. Inoltre, le importazioni in esame erano in concorrenza sullo stesso mercato con il prodotto simile fabbricato dall'industria comunitaria, e molti utilizzatori della Comunità acquistavano il prodotto da tutte e tre le fonti di approvvigionamento durante il periodo in esame.

     (50) Per tali motivi, si è concluso in via provvisoria che è opportuno valutare cumulativamente le importazioni originarie dell'India e della RPC.

     3. Volume e prezzi delle importazioni in dumping

     (51) Il volume delle importazioni interessate ha registrato un aumento di oltre il 150% durante il periodo in esame, passando da circa 1.800 t nel 1997 a 4.600 t nel PI. Tali importazioni hanno inoltre più che raddoppiato la loro quota di mercato durante il periodo in esame, passando da una percentuale di circa il 18% a più del 40%.

     (52) Il prezzo medio delle importazioni interessate è aumentato del 9% nel corso del periodo in esame. I prezzi di tali importazioni hanno registrato il livello più basso nel 1999.

 

 

1997

1998

1999

2000

PI

Importazioni in tonnellate

1.821

2.856

3.262

3.556

4.662

(valore indicizzato)

100

157

179

195

256

Quota di mercato (valore indicizzato)

100

151

187

186

227

Prezzo medio cif in ECU/EUR per tonnellata (valore indicizzato)

100

91

86

90

109

 

     3.1. Sottoquotazione dei prezzi

     (53) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, i prezzi di vendita medi ponderati per tipo di prodotto venduto dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono stati confrontati ai corrispondenti prezzi all'esportazione medi ponderati delle importazioni in esame. Il confronto è stato effettuato tra i prezzi al netto di sconti e riduzioni. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati a livello franco fabbrica. I prezzi delle importazioni interessate erano a livello cif, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.

     (54) Su tale base, la sottoquotazione dei prezzi per le importazioni dalla RPC si attestava intorno al 7%. In considerazione del livello elevato di collaborazione da parte del produttore esportatore indiano, come si è già menzionato al considerando 29, la percentuale di sottoquotazione dei prezzi per l'India nel suo complesso è stata determinata in base ai dati relativi a questo produttore, fissandola cioè al 13%. Si deve osservare che le importazioni interessate hanno esercitato un effetto di depressione e di contenimento dei prezzi dell'industria comunitaria, la quale ha subito perdite nel corso dell'intero periodo in esame.

     4. Situazione dell'industria comunitaria

     4.1. Osservazioni preliminari

     (55) Al fine di preservare talune informazioni commerciali riservate, è stato necessario presentare in forma indicizzata i dati relativi alle due società che costituiscono l'industria comunitaria. Inoltre, dato che la seconda società che costituisce tale industria aveva avviato la produzione del prodotto in esame soltanto a partire dal 1999, cioè dalla metà del periodo in esame, si è deciso di presentare i dati ad essa relativi separatamente rispetto a quelli riguardanti la Sorochimie, onde consentire un'analisi più significativa delle tendenze. Di conseguenza, per ciascun indicatore economico vengono presentate due serie di valori indicizzati, entrambi a partire da 100, con il 1997 come anno di partenza per la Sorochimie e il 1999 come anno di partenza per la Quimigal (tranne nel caso di investimenti già avviati in precedenza).

     (56) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni in dumping sull'industria comunitaria ha comportato anche una valutazione di tutti i fattori e gli indicatori economici che incidono sulla situazione dell'industria.

     4.2. Produzione, capacità di produzione e indice di utilizzazione degli impianti

     (57) Il livello di produzione dell'industria comunitaria durante il PI era più che raddoppiato rispetto a quello registrato agli inizi del periodo in esame. Una simile crescita rifletteva un incremento della produzione della Sorochimie del 51% nel corso del periodo in esame nonché l'ingresso sul mercato della Quimigal nel 1999. Anche le capacità di produzione dell'industria sono aumentate durante il periodo in esame, benché in misura inferiore rispetto al livello effettivo di produzione. L'effetto combinato di questi due fattori ha portato a un incremento globale dell'indice di utilizzazione degli impianti registrato nello stesso periodo dall'industria comunitaria. L'indice di utilizzazione degli impianti della Quimigal ha registrato una netta impennata una volta superata la fase di avviamento dell'attività. Entrambe le società hanno potuto registrare un tasso soddisfacente di utilizzazione degli impianti durante il PI.

 

Valore indicizzato

 

1997

1998

1999

2000

PI

Produzione (in tonnellate)

Sorochimie

100

126

125

142

151

 

Quimigal

0

0

100

288

348

Capacità (in tonnellate)

Sorochimie

100

115

115

115

115

 

Quimigal

0

0

100

133

133

Aumento dell'indice di utilizzazione degli

Sorochimie

100

110

109

124

132

impianti (%)

Quimigal

0

0

100

216

261

 

     4.3. Scorte

     (58) Il livello delle scorte finali della Sorochimie, in termini assoluti, era più elevato alla fine del PI che nel 1997. Se espresso in percentuale della produzione, tuttavia, risultava che tale livello aveva registrato un calo durante lo stesso periodo (dal 15% all'11%). Il livello delle scorte della Quimigal è diminuito dopo l'ingresso sul mercato della società, tanto che le sue scorte rappresentavano circa il 5% della produzione nel PI. Il livello delle scorte finali dell'industria comunitaria non è da ritenersi eccezionale per questo tipo di industria.

 

Valore indicizzato

 

1997

1998

1999

2000

PI

Scorte (in tonnellate)

Sorochimie

100

94

76

69

108

 

Quimigal

0

0

100

73

59

 

     4.4. Volume delle vendite, quota di mercato e crescita

     (59) Le vendite realizzate dall'industria comunitaria durante il PI erano aumentate di oltre il 75% rispetto a quelle registrate nel 1997. Si deve ricordare che tale incremento è parzialmente dovuto all'ingresso sul mercato della Quimigal nel 1999. Considerata separatamente, la Sorochimie ha registrato un aumento delle sue vendite sul mercato comunitario di quasi il 40% durante il periodo in esame.

     (60) L'industria comunitaria ha registrato un aumento della sua quota del mercato comunitario di quasi il 50% durante il periodo in esame, con una punta massima raggiunta nel 2000. Tuttavia, ha perso una parte di quota di mercato a causa delle importazioni in dumping durante il PI, il cui volume aumentava ad un ritmo più sostenuto rispetto a quello del mercato nel suo complesso. L'aumento di quota di mercato dell'industria era dovuto in gran parte all'effetto derivante dall'ingresso sul mercato della produzione della Quimigal. Tuttavia, anche la Sorochimie è riuscita a incrementare la sua quota di mercato durante il periodo in esame grazie al ritiro dal mercato di un certo numero di altri produttori comunitari. Entrambe le società, pertanto, sono state in grado di registrare una crescita più rapida rispetto a quella del consumo. Questo tuttavia è avvenuto spingendo a livelli molto elevati l'utilizzazione degli impianti e sviluppando la vendita di sali, giacché la presenza sul mercato delle importazioni in dumping impediva alle due società di beneficiare pienamente della ristrutturazione della produzione comunitaria di acido sulfanilico e di realizzare i loro piani di espansione delle capacità (cfr. il considerando 65).

 

Valore indicizzato

 

1997

1998

1999

2000

PI

Vendite (in tonnellate)

Sorochimie

100

93

96

135

138

 

Quimigal

0

0

100

243

238

Quota di mercato (%)

Sorochimie

100

92

103

132

126

 

Quimigal

0

0

100

222

202

 

     4.5. Prezzi di vendita e costi

     (61) Il prezzo medio di vendita della Sorochimie è diminuito del 9% nel corso del periodo in esame. Si è registrato infatti un netto calo tra il 1997 e il 1998 prima di assistere, benché molto lentamente, a un nuovo rialzo dei prezzi. L'andamento registrato tra il 1997 e il 1998 riflette sia un lieve calo del prezzo dell'anilina (la materia prima più importante in termini di struttura del prezzo) che la pressione sui prezzi esercitata sul mercato comunitario dalle importazioni in dumping, le quali nello stesso periodo erano aumentate di oltre il 50% in volume. Il prezzo medio di vendita della Sorochimie ha in seguito registrato un incremento marginale dal 1999 in poi grazie al fatto che la società ha potuto avvantaggiarsi sia dell'aumento del consumo comunitario che del ritiro dal mercato di un certo numero di produttori. Tale incremento, tuttavia, era inferiore in percentuale rispetto all'aumento del prezzo dell'anilina, cioè della materia prima più importante in termini di costi per la produzione di acido sulfanilico. Pertanto, il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato per le importazioni interessate durante il PI evidenzia l'effetto di ribasso che tali importazioni hanno esercitato sul livello dei prezzi applicati dalla Sorochimie, dal momento che questa società non è stata in grado di recuperare per intero l'incremento del prezzo della principale materia prima. Il prezzo medio di vendita della Quimigal ha registrato un aumento più rapido rispetto a quello constatato per la Sorochimie, ma occorre ricordare che la società aveva dovuto partire da un prezzo di vendita relativamente basso nel 1999, con volumi di vendite anch'essi relativamente modesti, nel tentativo di conquistarsi una posizione stabile sul mercato. Nonostante il rialzo del suo prezzo di vendita, la Quimigal non è però riuscita a coprire per intero i costi di produzione ed è rimasta costantemente in perdita durante il PI.

 

Valore indicizzato

 

1997

1998

1999

2000

PI

Prezzo di vendita medio (in ECU/EUR per tonnellata)

Sorochimie

100

85

86

87

91

 

Quimigal

0

0

100

103

119

 

     4.6. Redditività

     (62) L'industria comunitaria è rimasta costantemente in perdita durante l'intero periodo in esame, registrando le perdite maggiori nel 2000. Si deve ricordare che le importazioni interessate erano presenti sul mercato comunitario, in volumi significativi e a prezzi bassi, fin dall'inizio del periodo in esame, come è dimostrato dal fatto che la loro quota di mercato era di circa il 18% nel 1997 e che durante il PI i loro prezzi risultavano inferiori di una percentuale compresa tra il 7% e il 13% rispetto ai prezzi dell'industria comunitaria. Le perdite registrate dalla Sorochimie sulle vendite nette realizzate ad acquirenti indipendenti nella Comunità durante il PI, espresse in percentuale di tali vendite, erano a una sola cifra, mentre le perdite della Quimigal salivano a una percentuale a due cifre. Nell'utile netto sulle vendite della Quimigal è incluso un nuovo calcolo del loro ammortamento a quote costanti su un periodo di 10 anni, per non dover tenere conto dei costi straordinari di avviamento sotto forma di un ammortamento accelerato. Inoltre, dal momento che durante il PI l'indice di utilizzazione degli impianti era assai elevato, nei dati analizzati non si è tenuto conto dell'incidenza sui costi unitari dei modesti volumi delle vendite nella fase di avviamento.

     (63) È evidente che l'efficienza economico-finanziaria dell'industria comunitaria dipende dalla sua capacità di ottenere prezzi di vendita più elevati per la sua produzione, così da poter mettere fine a una prolungata situazione di perdita.

     4.7. Investimenti e capacità di ottenere capitali

     (64) Dalla tabella sottostante si evince che l'industria comunitaria ha continuato a effettuare investimenti nelle attività di produzione di acido sulfanilico durante l'intero periodo in esame. Nel caso della Sorochimie, gli investimenti riguardano soprattutto la manutenzione del capitale fisso esistente. Quanto alla Quimigal, va osservato che tale società aveva realizzato investimenti considerevoli precedentemente alla fase di avviamento dell'attività nel 1999: la decisione di entrare nel mercato dell'acido sulfanilico, infatti, era stata presa qualche anno prima, quando i prezzi sul mercato comunitario erano più elevati.

     (65) Le importazioni in dumping in oggetto hanno pregiudicato la capacità di ottenere capitali della Sorochimie, tanto da costringerla a rimandare i programmi d'investimento destinati a incrementare le capacità, poiché la spesa necessaria non era giustificabile in quel contesto in cui gli utili sulla produzione e la vendita di acido sulfanilico risultavano insufficienti. Anche la Quimigal ha dovuto rimandare i suoi piani di espansione a causa della situazione del mercato in quel periodo.

 

Valore indicizzato

 

1997

1998

1999

2000

PI

Investimenti (ECU/EUR)

Sorochimie

100

39

92

91

81

 

Quimigal

100

826

291

100

99

 

     4.8. Utile sul capitale investito e flusso di cassa

     (66) Dato che l'industria comunitaria è rimasta costantemente in perdita durante l'intero periodo in esame, l'indicatore relativo all'utile sul capitale investito (che esprime l'utile al netto delle imposte in percentuale del valore contabile residuo medio, in apertura e chiusura dell'esercizio contabile, delle attività impiegate nella produzione dell'acido sulfanilico) è rimasto anch'esso costantemente negativo.

     (67) La Sorochimie ha generato un flusso di cassa positivo durante l'intero periodo in esame, benché tale flusso fosse soltanto marginale nel 1998, 1999 e 2000. La Quimigal ha generato un flusso di cassa positivo nell'anno in cui ha iniziato le vendite (1999), ma in seguito tale indicatore è diventato negativo nel 2000 e durante il PI.

     4.9. Occupazione, produttività e salari

     (68) La tabella seguente mostra l'andamento del numero di lavoratori impiegati nelle attività relative all'acido sulfanilico delle due società che costituiscono l'industria comunitaria e il costo totale medio del lavoro per singolo lavoratore. La cifra relativa alla produttività è stata calcolata in base alle tonnellate prodotte per singolo lavoratore.

     (69) Per l'industria comunitaria nel suo complesso, durante il PI il numero di lavoratori è rimasto immutato rispetto agli inizi del periodo in esame. Va tuttavia osservato che le due società hanno registrato un andamento divergente, in quanto la Sorochimie ha perduto un numero di posti di lavoro casualmente pari ai posti di lavoro creati dalla Quimigal all'atto del suo ingresso sul mercato.

     (70) L'industria comunitaria ha notevolmente migliorato la sua produttività nel corso del periodo in esame: ciò si è verificato allorché la Quimigal ha raggiunto durante il PI il livello di produzione programmato, e l'intera industria ha moltiplicato gli sforzi per migliorare la sua competitività.

 

Valore indicizzato

 

1997

1998

1999

2000

PI

Lavoratori

Sorochimie

100

96

89

86

86

(numero di)

Quimigal

0

100

100

133

133

Costo medio del lavoro per

Sorochimie

100

121

133

134

132

singolo lavoratore (in ECU/EUR per persona)

Quimigal

0

100

278

208

208

Produttività

Sorochimie

100

131

140

166

177

(tonnellate per persona)

Quimigal

0

0

100

216

261

 

     4.10. Entità del dumping

     (71) Dati il volume ed il prezzo delle importazioni in dumping, l'incidenza dei margini di dumping effettivi, essendo questi ultimi significativi, non può essere considerata trascurabile.

     4.11. Conclusioni relative al pregiudizio

     (72) Le importazioni dai paesi interessati erano fortemente presenti sul mercato fin dagli inizi del periodo in esame. Durante il PI, il volume delle importazioni superava di oltre il 150% il livello accertato per il 1997. Le importazioni hanno raddoppiato la loro quota di mercato nel corso del periodo in esame, fino a raggiungere una quota superiore di oltre il 40% rispetto a quella del PI. Infine, esse avevano prezzi notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria. L'incremento più rapido della quota di mercato delle importazioni interessate è avvenuto tra il 1997 e il 1998. È appunto nello stesso periodo che la Sorochimie ha dovuto registrare il ribasso più netto del suo prezzo medio di vendita, poiché era costretta a contrastare con una concorrenza aggressiva le importazioni in dumping nel tentativo di mantenere la sua posizione sul mercato.

     (73) Benché la Sorochimie abbia potuto in seguito aumentare i suoi prezzi di vendita, come pure i volumi delle vendite, grazie al fatto che altri produttori erano stati costretti a ritirarsi dal mercato, ha tuttavia continuato a rimanere in perdita per via del basso livello dei prezzi prevalente sul mercato, e questo nonostante una migliore efficienza economico-finanziaria dimostrata dall'aumento della produttività.

     (74) La Quimigal non è mai stata in grado di coprire i suoi costi sebbene l'entità delle sue perdite venisse ad essere in qualche modo ridotta da un aumento, per quanto insufficiente, del suo prezzo di vendita.

     (75) L'entità dei margini di dumping accertati era significativa. Si deve inoltre ricordare che, quale diretta conseguenza della prolungata situazione di perdita, l'industria comunitaria ha incontrato difficoltà nell'ottenere capitali e ha dovuto rimandare dei programmi d'investimento. Le perdite erano riflesse altresì nell'andamento dell'utile sul capitale investito registrato dall'industria comunitaria.

     (76) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'industria comunitaria ha subito un grave pregiudizio, caratterizzato dal ribasso e dal contenimento dei prezzi, da un prolungato periodo in cui ha continuato a registrare perdite, da un livello insufficiente di utile sul capitale investito e dal rinvio dei piani di espansione, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di base.

 

     F. Causa del pregiudizio

     1. Introduzione

(77) Conformemente all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di tale entità da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

     2. Effetti delle importazioni in dumping

     (78) Il volume delle importazioni in dumping ha registrato un aumento di oltre il 150% durante il periodo in esame. Oltre ad esercitare un effetto di ribasso sui prezzi, il basso livello dei prezzi delle importazioni in dumping e la loro presenza in crescita sul mercato comunitario hanno causato anche un effetto di contenimento dei prezzi di entrambe le società che costituivano l'industria comunitaria, nella misura in cui queste ultime non sono state in grado di ricaricare interamente sul loro prezzo di vendita l'incremento dei costi di produzione. Infine, l'industria comunitaria non è stata in grado di aumentare le sue capacità di produzione, come sarebbe invece stato necessario dato il ritiro dal mercato di altri produttori comunitari e la crescita della domanda complessivamente osservata nel corso del periodo in esame.

     3. Effetti di altri fattori

     3.1. Importazioni originarie di altri paesi terzi

(79) Fatta eccezione per il 1999 quando il consumo comunitario è sceso al livello più basso nel corso del periodo in esame, il volume delle importazioni originarie di altri paesi terzi è rimasto relativamente stabile, attestandosi intorno alle 2.000 tonnellate. Nel complesso, tali importazioni hanno perso quindi in termini di quota di mercato, passando dal 21% del 1997 al 18% del PI. Solamente le importazioni dagli USA e dall'Ungheria si situavano a livelli superiori all'1% del consumo comunitario durante il PI. Va inoltre ricordato che l'unico produttore di acido sulfanilico del Giappone ha cessato la produzione di tale prodotto durante il periodo in esame. Dato che le importazioni dal Giappone durante il PI non erano significative (meno di 100 t), non si è tenuto conto di tali importazioni nel prosieguo della presente inchiesta.

     (80) Le importazioni originarie degli USA sono comparse per la prima volta sul mercato comunitario nel 1999, registrando in seguito una notevole crescita fino a raggiungere una quota di mercato pari a circa il 10% durante il PI. Questo si è verificato successivamente al trasferimento di una parte di attività di produzione che in precedenza venivano effettuate nella Comunità. I prezzi delle importazioni originarie degli USA erano notevolmente più elevati di quelli praticati dall'industria comunitaria.

     (81) Le importazioni originarie dell'Ungheria sono diminuite di quasi la metà durante il periodo in esame. Il loro prezzo medio di vendita era notevolmente più elevato di quello delle importazioni in dumping e in larga misura simile a quello praticato dall'industria comunitaria.

     (82) Alla luce di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che le importazioni originarie di altri paesi terzi, e in particolare quelle provenienti dagli USA e dall'Ungheria, non hanno contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     3.2. Variazioni dell'andamento del consumo

     (83) Il consumo apparente di acido sulfanilico nella Comunità è aumentato durante il periodo in esame, passando da circa 10.000 t nel 1997 a circa 11.000 t nel PI. L'industria comunitaria è stata in grado di aumentare la sua quota di mercato nel corso dello stesso periodo, quando altri produttori comunitari si sono ritirati dal mercato. Pertanto, l'andamento del consumo non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     3.3. Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

     (84) L'andamento delle esportazioni della Sorochimie, espresso in percentuale delle vendite totali nel PI, era simile a quello registrato all'inizio del periodo in esame, e cioè pari a un terzo di tali vendite. Nel 1998 e 1999 si è verificato un aumento dovuto ad alcuni contratti occasionali. Il livello delle esportazioni della Quimigal, espresso con la stessa percentuale, era più elevato nel PI ed equivaleva a circa la metà delle vendite totali. Il livello dei prezzi delle esportazioni dell'industria comunitaria durante il PI era simile a quello registrato per le vendite sul mercato comunitario. Si è quindi concluso in via provvisoria che l'andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria non ha contribuito al pregiudizio subito dall'industria stessa.

     3.4. L'ingresso della Quimigal nel mercato comunitario

     (85) Si ricorda che la Quimigal, la seconda società che costituisce l'industria comunitaria, ha avviato la produzione e la vendita di acido sulfanilico nel 1999 in conseguenza di una decisione presa in precedenza, in un periodo in cui i prezzi del prodotto in esame sul mercato comunitario erano più elevati. Si è affermato che il pregiudizio subito dall'industria comunitaria era da attribuire almeno in parte alla Quimigal e non alle importazioni in dumping, in quanto la Quimigal applicava prezzi di vendita relativamente bassi e aveva costi unitari elevati nei suoi primi anni di attività. Tale affermazione deve essere respinta, in quanto è stata appunto la presenza delle importazioni in dumping a prezzi molto bassi a costringere la società a vendere la sua produzione a prezzi sostanzialmente simili al fine di guadagnarsi una quota di mercato in un lasso di tempo ragionevolmente lungo. In seguito, i prezzi della Quimigal hanno potuto registrare un leggero aumento.

     (86) Inoltre, affinché il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non venisse erroneamente attribuito alle importazioni in dumping, l'eventuale incidenza dei costi straordinari di avviamento sostenuti dalla Quimigal è stata eliminata dai risultati operativi della società, come già spiegato nella sezione 4.6 "Redditività".

     (87) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'ingresso della Quimigal nel mercato comunitario non ha contribuito al grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     4. Conclusioni sulla causa del pregiudizio

     (88) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni in dumping presenti in quantità significative sul mercato comunitario hanno determinato un forte ribasso dei prezzi medi di vendita dell'industria comunitaria. L'industria è stata costretta ad abbassare notevolmente i suoi prezzi onde mantenere la sua quota di mercato e garantire un tasso adeguato di utilizzazione degli impianti. Inoltre, si è assistito anche a un contenimento dei prezzi, dato che non si sono constatati gli aumenti di prezzo che si sarebbero verificati in assenza delle importazioni in dumping. Il fatto che l'industria fosse in grado di aumentare la sua quota di mercato lo si può spiegare con il ritiro dal mercato del prodotto in esame di un certo numero di altri produttori comunitari. Benché l'industria comunitaria abbia potuto aumentare i suoi prezzi dal 1998 in poi, tali aumenti non sono stati sufficienti per recuperare il livello di redditività. Nello stesso periodo, il volume e la quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati sono andati continuamente aumentando.

     (89) In considerazione di quanto precede, e in assenza di altri fattori che potrebbero aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si è concluso in via provvisoria che tale grave pregiudizio - quale risulta con evidenza dal prolungato periodo in cui detta industria ha continuato a registrare perdite, dai valori negativi degli utili sulle vendite e sul capitale investito, dalle difficoltà nell'ottenere capitali e nel realizzare i suoi piani di espansione - è stato causato dalle importazioni in dumping.

 

     G. Interesse della comunità

     1. Osservazioni generali

     (90) La Commissione ha esaminato se, nonostante le conclusioni relative alle pratiche pregiudizievoli di dumping, esistessero fondati motivi per concludere che, nella fattispecie, l'istituzione di misure fosse contraria all'interesse della Comunità. A tal fine, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento di base, sono stati presi in considerazione, in base a tutti gli elementi di prova presentati, l'impatto delle eventuali misure su tutte le parti interessate dal presente procedimento nonché le conseguenze della decisione di non istituire tali misure.

     2. L'inchiesta

     (91) La Commissione ha inviato questionari a importatori, fornitori di materie prime, utilizzatori industriali del prodotto in esame nonché alle altre parti interessate che si sono manifestate entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

     (92) In totale sono stati inviati 27 questionari, ma solo 9 risposte sono pervenute entro il termine stabilito. Come si è già menzionato al considerando 7, parecchie società hanno preferito presentare unicamente le loro osservazioni piuttosto che compilare il questionario della Commissione. Tali osservazioni sono state prese in considerazione se ritenute pertinenti.

     (93) I seguenti sette utilizzatori del prodotto in esame hanno risposto al questionario entro il termine stabilito:

     - Bayer AG, Leverkusen, Germania,

     - Ciba Spezialitätenchemie Grenzach GmbH, Grenzach Wyhlen, Germania,

     - Manuel Vilaseca SA, Barcellona, Spagna,

     - SA Robama, Barcellona, Spagna,

     - Sika Limited, Welwyn Garden City, Regno Unito,

     - SIPO srl, Milano, Italia,

     - SKW Polymers GmbH, Trostberg, Germania.

     Ha risposto anche il seguente operatore commerciale:

     - Twinstar Chemicals Ltd, Harrow, Regno Unito.

     E il seguente fornitore di materie prime per l'industria dell'acido sulfanilico:

     - Quimigal SA, Estarreja, Portogallo.

     3. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sull'industria comunitaria

     (94) Va ricordato che l'industria comunitaria è costituita da due società i cui impianti di produzione si trovano in Francia e in Portogallo.

     (95) Nonostante il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria durante il PI, non vi è motivo di dubitare della sua efficienza economico-finanziaria e competitività a lungo termine in un mercato in cui prevalgano normali condizioni di concorrenza leale. L'industria comunitaria ha in programma di incrementare le sue capacità di produzione nella Comunità per poter far fronte alla crescente domanda interna. Tuttavia, è stata costretta a rimandare i piani di espansione a causa del basso livello dei prezzi sul mercato comunitario determinato dalla presenza delle importazioni in dumping.

     (96) Va osservato che la situazione in perdita dell'industria comunitaria è dovuta alle sue difficoltà nel competere con le importazioni in dumping a basso prezzo, le quali detenevano una quota di mercato considerevole già agli inizi del periodo in esame e hanno in seguito registrato un notevole aumento di tale quota durante lo stesso periodo. La pressione esercitata dalle importazioni in dumping ha inoltre costretto un certo numero di produttori comunitari a cessare la produzione di acido sulfanilico.

     (97) Si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ristabilire eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Questo dovrebbe quindi permettere all'industria comunitaria di aumentare il volume e i prezzi delle sue vendite, ottenendo così il margine di utile necessario a giustificare il fatto di continuare a investire nei suoi impianti di produzione.

     (98) Qualora le misure antidumping non venissero istituite, è quasi certo che la situazione di perdita dell'industria comunitaria osservata nel corso del periodo in esame continuerebbe, e che tale industria non sarebbe in grado di investire in nuove capacità di produzione né di competere efficacemente con le importazioni provenienti dai paesi terzi. Va osservato che la Sorochimie ha presentato istanza di tutela dai creditori a causa delle difficoltà cui è costretta a far fronte, e inoltre che attualmente le sue attività commerciali sono controllate da un amministratore nominato dal Tribunale del commercio locale. La società potrebbe essere costretta a cessare l'attività qualora le misure non venissero istituite.

     (99) In tale contesto, si deve osservare che le esportazioni dai paesi interessati sono soggette a misure antidumping negli USA fin dall'agosto 1992 (per le importazioni dalla RPC) e dal marzo 1993 (per quelle dall'India). Fatta eccezione per il mercato comunitario, si ritiene che non vi siano molti altri mercati terzi in grado di assorbire queste esportazioni.

     (100) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping è nell'interesse dell'industria comunitaria.

     4. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli operatori commerciali

     (101) La Commissione ha ricevuto una risposta al questionario da parte di una società che importava fino a poco tempo fa il prodotto in esame e che commerciava inoltre in acido sulfanilico prodotto dall'industria comunitaria. La società in questione faceva osservare che l'istituzione delle misure nella Comunità avrebbe potuto indurre alcuni utilizzatori a trasferire i loro impianti di produzione al di fuori della Comunità o a ritirarsi da taluni mercati dei prodotti finali, e che pertanto essa temeva di veder diminuire le sue attività nella Comunità. In base alle conclusioni illustrate di seguito, nella sezione 6 relativa agli utilizzatori del prodotto in esame, è improbabile che tali sviluppi si verifichino e pertanto si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure non verrebbe ad avere un impatto significativo sugli operatori commerciali di acido sulfanilico nella Comunità.

     5. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sui fornitori di materie prime per l'industria dell'acido sulfanilico

     (102) La Commissione ha ricevuto una risposta al questionario da parte di un solo fornitore di materia prima (anilina) per l'industria dell'acido sulfanilico. La risposta è pervenuta dalla Quimigal, che è anche uno dei due produttori comunitari del prodotto in esame. Durante il PI, le vendite di anilina realizzate da questa società a produttori di acido sulfanilico rappresentavano una percentuale molto modesta delle sue vendite totali di anilina nella Comunità. Nonostante ciò, la Quimigal ha sottolineato l'importanza delle sue vendite (sia interne che esterne) all'industria di produzione dell'acido sulfanilico.

     (103) In considerazione del livello insufficiente di collaborazione da parte dei fornitori di materie prime per l'industria dell'acido sulfanilico e della particolare situazione dell'unico fornitore che ha collaborato all'inchiesta, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping non comporterebbe vantaggi né svantaggi rilevanti per i fornitori stessi.

     6. Probabili effetti dell'istituzione delle misure sugli utilizzatori

     (104) L'acido sulfanilico presenta un'ampia varietà di applicazioni: è infatti utilizzato nella fabbricazione di sbiancanti ottici, additivi per calcestruzzo, tinture speciali e coloranti. Dall'analisi dei dati forniti dall'industria comunitaria, dai produttori esportatori che hanno collaborato all'inchiesta e da un ex produttore comunitario di acido sulfanilico, è emerso che il settore più importante tra gli utilizzatori è quello degli sbiancanti ottici, che rappresentava circa il 65% del consumo stimato nella Comunità. Il settore degli additivi per calcestruzzo rappresentava circa il 15% del consumo comunitario, mentre quello delle tinture speciali e dei coloranti rappresentava il 10%. Le applicazioni previste per il restante 10%, nel quale erano incluse anche le vendite agli operatori commerciali, non sono note.

     (105) La Commissione ha cercato di quantificare l'eventuale incidenza finanziaria delle misure sulle operazioni degli utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, tenendo conto sia delle origini dei loro acquisti di acido sulfanilico che della percentuale rappresentata da detti acquisti sui loro costi di produzione totali durante il PI. Dal momento che le misure antidumping proposte si basano sui margini di dumping accertati, ai fini del calcolo di cui sopra si è ritenuto che i prezzi delle importazioni dai paesi interessati dovrebbero aumentare dell'importo dei dazi proposti.

     (106) Poiché diversi utilizzatori hanno avanzato lo stesso argomento, opponendosi all'istituzione delle misure a motivo che le capacità di produzione nella Comunità sarebbero insufficienti a soddisfare la domanda interna, si è deciso di affrontare questo problema alla sezione 7 per tutti i settori di attività degli utilizzatori.

     6.1. Produttori di sbiancanti ottici

     (107) Sono pervenute tre risposte al questionario della Commissione da parte di altrettante società comunitarie produttrici di sbiancanti ottici, mentre una quarta impresa ha presentato le sue osservazioni scritte. Gli sbiancanti ottici sono agenti sbiancanti fluorescenti generici utilizzati principalmente nelle industrie della carta e dei detergenti. Sebbene una delle aziende che ha risposto al questionario non abbia fornito informazioni esaurienti e complete circa il suo livello di redditività durante il periodo in esame, le tendenze accertate per le altre due società sono state ritenute significative, dato che la quantità di acido sulfanilico utilizzata da queste due società rappresentava la metà del quantitativo complessivo consumato da tutte e tre le imprese nel corso del PI.

     (108) I produttori di sbiancanti ottici che hanno collaborato all'inchiesta utilizzano acido sulfanilico puro o il tipo puro in soluzione salina. Durante il PI, per circa la metà dei loro acquisti si rifornivano presso l'industria comunitaria e per l'altra metà da altre fonti di approvvigionamento, inclusi i paesi interessati.

     (109) L'acido sulfanilico è impiegato solamente, in quantità variabili, per determinati tipi di sbiancanti ottici. Dall'esame complessivo dei dati relativi ai tre utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta, è emerso che l'acido sulfanilico rappresentava all'incirca il 10% dei loro costi di produzione per i tipi di sbiancanti ottici nei quali il prodotto in esame entra come costituente. Di conseguenza si è stabilito, in base al metodo descritto al considerando (105), che le misure antidumping comporterebbero un aumento appena superiore all'1% del costo di produzione degli sbiancanti ottici contenenti acido sulfanilico, e che l'aumento dei loro costi totali (cioè una volta tenuto conto delle SGAV) dovrebbe equivalere all'incirca a una percentuale inferiore all'1%.

     (110) I produttori di sbiancanti ottici hanno affermato che la differenza tra i tipi di prodotto disponibili sul mercato è minima: di conseguenza, gli sbiancanti ottici sono considerati come un prodotto di base e la concorrenza tra i produttori è molto forte. Tale affermazione è suffragata dai dati sulla redditività forniti da due delle società che hanno risposto al questionario, dai quali si evince che gli utili sulle vendite di sbiancanti ottici contenenti acido sulfanilico avevano registrato un calo significativo durante il periodo in esame, nonostante il prodotto in esame fosse disponibile a prezzi in dumping e benché nello stesso periodo si osservasse una più generale diminuzione dei costi totali di produzione.

     (111) È stato affermato che qualora le misure venissero istituite, i produttori di sbiancanti ottici dei paesi terzi per i quali non vi sono presumibilmente analoghe misure in vigore verrebbero ad avere un notevole vantaggio in termini di prezzo. Un produttore ha dichiarato che se il margine già basso di utile che ottiene dalla sua attività di produzione di sbiancanti ottici venisse ad essere ulteriormente ridotto dall'imposizione delle misure, sarebbe costretto a riconsiderare la sua presenza sul mercato.

     (112) Non è affatto ovvio che, nel caso in cui le misure vengano istituite, i produttori di sbiancanti ottici di paesi al di fuori della Comunità possano acquisire un preciso vantaggio competitivo nei confronti dei loro concorrenti nella Comunità. Questo è particolarmente vero se si considera che negli USA, uno dei maggiori paesi produttori di sbiancanti ottici, il mercato dell'acido sulfanilico è già soggetto a una serie di dazi antidumping per quanto riguarda le importazioni di acido sulfanilico. Si deve inoltre osservare che, tenuto conto del fatto che l'eventuale aumento dei costi totali per i produttori di sbiancanti ottici aventi sede nella Comunità dovrebbe attestarsi su una percentuale inferiore all'1%, e che gli sbiancanti ottici rappresentano soltanto una piccola parte del costo di produzione della carta, non è affatto dimostrato che la continuità della produzione di questi prodotti nella Comunità verrebbe ad essere in pericolo. Dati i considerevoli investimenti da essi realizzati nei loro impianti di produzione nella Comunità negli ultimi anni, le dimensioni del mercato e la clientela già acquisita, è evidente che la presenza nella Comunità di questi produttori continuerà a essere significativa.

     (113) Si è pertanto concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping non verrebbe ad avere ripercussioni negative rilevanti su questo gruppo di utilizzatori.

     6.2. Produttori di additivi per calcestruzzo

     (114) Sono pervenute risposte al questionario della Commissione da parte di due società produttrici di additivi per calcestruzzo, mentre una terza impresa ha presentato le sue osservazioni scritte. Gli additivi per calcestruzzo sono impiegati per migliorare talune caratteristiche del calcestruzzo e, di conseguenza, le prestazioni del prodotto in varie condizioni ben determinate.

     (115) Dai dati forniti dagli utilizzatori che hanno collaborato emerge che l'acido sulfanilico è utilizzato nella produzione di tutti i tipi di additivi per calcestruzzo. Da un esame dei dati complessivi relativi alle due società, e tenuto conto inoltre delle rispettive dimensioni e gamme di prodotti delle due imprese, si è accertato che l'acido sulfanilico rappresentava all'incirca il 15% dei loro costi di produzione. Di conseguenza si è stabilito, in base al metodo descritto al considerando 105, che le misure antidumping comporterebbero un aumento appena superiore al 2% del costo di produzione degli additivi per calcestruzzo, e che l'aumento dei loro costi totali (cioè una volta tenuto conto delle SGAV) dovrebbe attestarsi intorno a una percentuale inferiore a tale 2%.

     (116) Soltanto uno dei produttori che hanno risposto al questionario ha fornito i dati relativi alla redditività delle vendite di prodotti contenenti acido sulfanilico. La Commissione non ha pertanto potuto valutare con precisione l'incidenza finanziaria dell'istituzione delle misure su questo gruppo di utilizzatori. Tuttavia, va osservato che il fatturato per i prodotti contenenti acido sulfanilico rappresenta una percentuale molto ridotta (meno del 5%) del fatturato totale delle due società che hanno risposto al questionario della Commissione. Di conseguenza, sebbene si debba riconoscere che l'imposizione delle misure verrebbe ad avere un impatto non trascurabile sulle loro attività di produzione di additivi per calcestruzzo, le attività complessive delle due aziende non sarebbero però minacciate. Quest'ipotesi è confermata dal fatto che nessuna delle due ha avanzato come argomento l'impossibilità di assorbire l'aumento di cui sopra nei suoi costi o di ripercuotere tale aumento sui prezzi applicati agli acquirenti.

     (117) I medesimi due utilizzatori che hanno collaborato all'inchiesta si sono fermamente opposti all'istituzione delle misure. Infatti, oltre a esprimere la loro preoccupazione in merito a un'adeguata disponibilità di prodotto in esame nella Comunità (questa questione viene discussa nella sezione 7 sotto), hanno affermato che avrebbero perso in competitività sui mercati mondiali rispetto ai produttori di additivi per calcestruzzo di paesi terzi nei quali le forniture di acido sulfanilico provenienti dall'India e dalla RPC non sono gravate da dazi antidumping.

     (118) Si è dovuto respingere quest'affermazione per una serie di motivi: in primo luogo, nessuna delle due società ha provveduto a suffragarla con elementi di prova, presentando ad esempio i dati relativi all'entità della minaccia competitiva rappresentata dai produttori di additivi per calcestruzzo di altri paesi terzi. Inoltre, tenuto conto del previsto aumento dei costi totali sostenuti da queste aziende, secondo il calcolo di cui al considerando 115, si è ritenuto che l'istituzione delle misure non verrebbe ad avere un tale impatto negativo sulla loro competitività.

     (119) La posizione del terzo produttore appariva più ambigua: pur sottolineando infatti che la sua competitività dipendeva in certa misura dal prezzo al quale era in grado di acquistare le materie prime, riconosceva però l'importanza di mantenere nella Comunità una base di produzione competitiva per l'acido sulfanilico che potesse garantire la sicurezza di approvvigionamento di questa materia prima.

     (120) Sulla scorta di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure antidumping non verrebbe ad avere un'incidenza rilevante sulle attività di questo gruppo di utilizzatori.

     6.3. Produttori di tinture e coloranti

     (121) Sono pervenute risposte al questionario della Commissione da parte di tre società produttrici di tinture, una delle quali aveva anche risposto al questionario in qualità di produttore di sbiancanti ottici, mentre una quarta impresa ha presentato le sue osservazioni scritte. Questi produttori avevano acquistato quantitativi relativamente modesti di acido sulfanilico durante il PI: tali acquisti di prodotto in esame erano per circa la metà originari della Comunità, mentre l'altra metà proveniva dai paesi interessati. Da un esame dei dati complessivi relativi alle tre società, e tenuto conto inoltre delle rispettive dimensioni e gamme di prodotti delle tre imprese, si è accertato che l'acido sulfanilico rappresentava una percentuale compresa tra il 5% e il 10% dei loro costi di produzione per le tinture contenenti il prodotto in esame. Il fatturato relativo a questo tipo di tinture, a sua volta, rappresentava solamente circa un terzo del fatturato complessivo di tutti e tre i produttori.

     (122) Di conseguenza si è stabilito, in base al metodo descritto al considerando 105, che le misure antidumping comporterebbero un aumento appena superiore all'1% del costo di produzione di tinture e coloranti contenenti acido sulfanilico, e che l'aumento dei loro costi totali (cioè una volta tenuto conto delle SGAV) dovrebbe attestarsi intorno a una percentuale inferiore a tale 1%. Tuttavia, dato che nessuna di queste società ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate circa il livello di redditività delle loro attività di produzione di tinture, non è stato possibile determinare con precisione l'eventuale impatto delle misure antidumping sulla loro situazione finanziaria complessiva.

     (123) Uno dei produttori che ha risposto al questionario ha tuttavia presentato osservazioni scritte in merito alla natura estremamente competitiva del mercato di produzione e vendita di tinture, nonché sul fatto che era costretto a condurre la sua attività in un contesto che permetteva soltanto margini di utile ridotti. È stato inoltre affermato che esisteva una forte concorrenza a livello dei prezzi da parte di tinture e coloranti originari dell'India e della RPC, probabilmente per via di pratiche di dumping, e che un eventuale aumento del prezzo dell'acido sulfanilico potrebbe avere gravi ripercussioni per la continuità della produzione di tinture e coloranti nella Comunità. Tuttavia, l'eventuale esistenza di pratiche di dumping sul mercato di un'industria utilizzatrice (un'affermazione che del resto non è suffragata da alcun elemento di prova) non deve impedire l'applicazione degli opportuni strumenti di difesa commerciale onde rimediare agli effetti pregiudizievoli delle importazioni in dumping sui produttori di acido sulfanilico che costituiscono l'industria comunitaria.

     (124) Data la carenza di informazioni fornite circa il livello di redditività e l'incidenza relativamente limitata del costo dell'acido sulfanilico sui costi totali di produzione per tutti i tipi di tinture, si è concluso in via provvisoria che l'istituzione dei dazi antidumping non verrebbe ad avere ripercussioni negative rilevanti sulle attività di questo gruppo di utilizzatori.

     6.4. Conclusioni

     (125) Alla luce delle conclusioni cui è pervenuta nella presente inchiesta riguardo alle diverse categorie di utilizzatori di acido sulfanilico, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'istituzione delle misure avrebbe sì un leggero impatto sulla situazione finanziaria di detti utilizzatori, senza tuttavia minacciare la continuità delle loro attività di produzione o indurli a trasferire queste attività al di fuori della Comunità.

     7. Effetti nel campo della concorrenza e di distorsione degli scambi

     (126) La Commissione ha esaminato i possibili effetti delle misure nel campo della concorrenza e per quel che riguarda la distorsione degli scambi alla luce delle risultanze dell'inchiesta e delle osservazioni presentate dalle parti interessate. Tali osservazioni insistevano soprattutto sulla necessità che le importazioni del prodotto in esame nella Comunità continuassero poiché l'industria comunitaria non avrebbe altrimenti potuto far fronte alla domanda. Un utilizzatore ha anche fatto presente il timore che la diminuzione delle forniture dall'India e dalla RPC consentirebbe alla Sorochimie di fissare i prezzi sul mercato comunitario d'intesa con il suo concorrente statunitense.

     (127) L'obiettivo delle misure non è quello di impedire le importazioni nella Comunità, ma di garantire che esse non vengano effettuate a prezzi in dumping pregiudizievoli. È accettabile il fatto che importazioni originarie di diversi paesi continuino in futuro a soddisfare una percentuale significativa della domanda nella Comunità. Va inoltre osservato che l'industria comunitaria ha in programma di incrementare le sue capacità qualora ottenga un margine di utile accettabile sulle vendite di acido sulfanilico. Appare perciò molto probabile, a condizione che l'istituzione delle misure elimini gli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, che l'industria sarà in grado di realizzare i suddetti programmi d'investimento. È importante sottolineare che, a livello mondiale, la produzione di acido sulfanilico è già concentrata in un numero relativamente ristretto di paesi: in base alle risultanze della presente inchiesta, attualmente la produzione al di fuori della Comunità è limitata a India, RPC, USA e Ungheria. Pertanto, è nell'interesse di tutti gli utilizzatori della Comunità permettere all'industria comunitaria di operare in condizioni di concorrenza leale, affinché l'approvvigionamento del prodotto in esame seguiti a essere disponibile sul mercato comunitario.

     (128) La seconda affermazione riguardante un'intesa sui prezzi deve essere respinta in quanto si tratta di una pura ipotesi, non suffragata da alcun elemento di prova. Inoltre, qualora le misure non venissero istituite, l'industria comunitaria potrebbe essere costretta a cessare la produzione del prodotto in esame. Se questo dovesse avvenire, il numero di fornitori sul mercato comunitario si ridurrebbe ulteriormente e quelli che rimangono potrebbero approfittarne per aumentare i loro prezzi.

     (129) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che l'istituzione di dazi antidumping provvisori contribuirebbe a tutelare le possibilità di scelta delle industrie utilizzatrici e a salvaguardare il livello di concorrenza nel mercato comunitario.

     8. Conclusioni relative all'interesse della Comunità

(130) Sulla scorta di quanto precede, la Commissione ha concluso in via provvisoria che non vi sono validi motivi, in base all'esame dell'interesse della Comunità, per non istituire misure antidumping nel presente caso.

 

     H. Misure antidumping provvisorie

     1. Livello di eliminazione del pregiudizio

     (131) Per evitare di aggravare il pregiudizio causato dalle importazioni in dumping, si è ritenuto opportuno adottare misure antidumping sotto forma di dazi provvisori.

     (132) Per stabilire il livello di tali dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

     (133) A tal fine, la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole aggiungendo ai costi di produzione dell'industria comunitaria (senza tener conto di eventuali costi straordinari collegati alle difficoltà incontrate dalla Sorochimie nella sua attività di produzione di colla, o ai costi di avviamento sostenuti dalla Quimigal) un margine di profitto del 6%. Si è ritenuto che tale margine di profitto fosse quello che poteva ragionevolmente ottenere un'industria di questo tipo nel settore chimico. Il prezzo non pregiudizievole è stato confrontato con i prezzi delle importazioni in dumping utilizzati per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, come si è già illustrato sopra. Le differenze emerse da tale confronto sono state quindi espresse in percentuale del valore totale cif all'importazione per determinare il margine di pregiudizio.

     2. Misure provvisorie

     (134) Dato che tanto per l'India come per la RPC il margine di dumping è risultato inferiore al livello di eliminazione del pregiudizio, l'importo dei dazi provvisori da istituire deve corrispondere ai margini di dumping accertati, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base.

     (135) Tuttavia, per quanto riguarda il procedimento parallelo antisovvenzioni riguardante l'India, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio (in appresso "il regolamento di base antisovvenzioni") e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, nessun prodotto può essere soggetto nel contempo a dazi antidumping e a dazi compensativi al fine di porre rimedio ad una medesima situazione risultante da pratiche di dumping oppure dalla concessione di sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza occorre determinare se, e in che misura, l'importo delle sovvenzioni e i margini di dumping derivino dalla stessa situazione.

     (136) Per quanto riguarda l'India, è stato proposto, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base antisovvenzioni, un dazio compensativo provvisorio corrispondente all'importo della sovvenzione, che è risultato inferiore al margine di pregiudizio. Alcuni dei sistemi di sovvenzione oggetto dell'inchiesta e che sono risultati essere compensabili in India costituivano sovvenzioni all'esportazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base antisovvenzioni. In quanto tali, detti sistemi potevano soltanto influire sul prezzo all'esportazione del produttore esportatore indiano, determinando in tal modo un margine di dumping più elevato. In altri termini, il margine di dumping provvisorio accertato per l'unico produttore indiano che ha collaborato all'inchiesta è in parte dovuto all'esistenza delle sovvenzioni all'esportazione. In tali circostanze, non si ritiene opportuno istituire sia dazi compensativi che dazi antidumping fino a totale concorrenza del relativo importo della sovvenzione e margine di dumping accertati a titolo provvisorio. Il dazio antidumping provvisorio dovrebbe quindi essere adeguato in modo da riflettere l'effettivo margine di dumping rimanente dopo l'imposizione del dazio compensativo provvisorio volto a controbilanciare l'effetto delle sovvenzioni all'esportazione. Di conseguenza, l'aliquota del dazio antidumping per l'India è stata stabilita al livello del margine di dumping (24,6%) cui è stata sottratta l'aliquota del dazio compensativo delle sovvenzioni all'esportazione (6,6%).

     (137) Quanto alla RPC, l'aliquota del dazio antidumping è stata fissata al livello del margine di dumping.

 

     I. Disposizioni finali

     (138) A fini di buona amministrazione, occorre fissare un termine entro il quale le parti interessate che si sono manifestate entro i termini stabiliti nell'avviso di apertura possono comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite. Va inoltre precisato che tutte le risultanze relative all'istituzione dei dazi elaborate ai fini del presente regolamento sono provvisorie e possono essere riesaminate ai fini dell'adozione di eventuali dazi definitivi,

     ha adottato il presente regolamento:

 

Art. 1. [1]

     1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido sulfanilico di cui al codice NC ex 2921 42 10 (codice TARIC 2921 42 10 60) originarie della Repubblica popolare cinese e dell'India.

     2. L'aliquota del dazio antidumping provvisorio, applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

 

Paese

Dazi provvisori (%)

Repubblica popolare cinese

21,0

India

18,0

 

     3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

     4. L'immissione in libera pratica nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia, pari all'importo del dazio provvisorio.

 

     Art. 2.

     Fatte salve le disposizioni dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono chiedere di essere informate dei principali fatti e considerazioni sulla base dei quali è stato adottato il presente regolamento, presentare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere sentite dalla Commissione entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

     Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, le parti interessate possono comunicare le loro osservazioni sull'applicazione del presente regolamento entro un mese a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

     Art. 3.

     Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

     L'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di sei mesi.


[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nella G.U.C.E. 6 aprile 2002, n. L 91.