§ 41.5.2 - R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.
Col quale è approvato il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:04/02/1915
Numero:148


Sommario
Artt. 1. -116. 
Artt. 117. - 122. 
Artt. 123. - 124. 
Art. 125. Testo unico, art. 120 
Art. 126. 
Art. 127. Testo unico, art. 122 
Art. 128. - 275. 
Artt. 276. - 288. 
Art. 289. Testo unico, art. 277 
Artt. 290. - 345. 


§ 41.5.2 - R.D. 4 febbraio 1915, n. 148.

Col quale è approvato il nuovo testo unico della legge comunale e provinciale.

(G.U. 8 marzo 1915, n. 52)

 

     E' approvato il testo unico della legge comunale e provinciale annesso al presente decreto, visto, d'ordine nostro, dal Ministro proponente.

 

 

TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE

 

     Artt. 1. -116. [1]

Titolo III

DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

 

          Artt. 117. - 122. [2]

 

Capo II

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

          Artt. 123. - 124. [3]

 

          Art. 125. Testo unico, art. 120 [4]

     La convocazione dei consiglieri deve esser fatta dal sindaco con avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio.

     La consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

     L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli oggetti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni almeno tre giorni prima di quello stabilito per la prima adunanza.

     Tuttavia nei casi d'urgenza, basta che l'avviso col relativo elenco sia consegnato 24 ore prima: ma in questo caso, quante volte la maggioranza dei consiglieri presenti lo richiegga, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

     Altrettanto resta stabilito per gli elenchi di oggetti da trattarsi in aggiunta ad altri già inscritti all'ordine del giorno di una determinata seduta.

     L'elenco degli oggetti da trattarsi in ciascuna sessione ordinaria o straordinaria del consiglio comunale deve, sotto la responsabilità del segretario, essere pubblicato all'albo pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza [5].

 

          Art. 126. [6]

 

          Art. 127. Testo unico, art. 122 [7]

     I Consigli comunali non possono deliberare se non interviene la metà del numero dei consiglieri assegnati al comune; però alla seconda convocazione, che avrà luogo in altro giorno, le deliberazioni sono valide, purchè intervengano almeno quattro membri.

     Nel caso che siano introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non possono essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri.

 

          Art. 128. - 275. [8]

 

Titolo V

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE

AMMINISTRAZIONI COMUNALI E PROVINCIALI

 

          Artt. 276. - 288. [9]

 

          Art. 289. Testo unico, art. 277 [10]

     I consiglieri che non intervengano ad una intiera sessione ordinaria, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti.

     Il deputato provinciale, o l'assessore municipale, che non interviene a tre sedute consecutive del rispettivo consesso, senza giustificato motivo, decade alla carica.

     La decadenza è pronunciata dai rispettivi Consigli.

     Il Prefetto la può promuovere.

 

          Artt. 290. - 345. [11]

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[2] Articoli abrogati dall'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[3] Articoli abrogati dall'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[4] Articolo abrogato dall'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 28 della L. 265/1999.

[5]  Comma aggiunto dall'art. 61 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2839.

[6] Articolp abrogato dall'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[7] Articolo abrogato dall'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 28 della L. 265/1999.

[8] Articoli abrogati dell'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[9] Articoli abrogati dell'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265.

[10] Articolo abrogato dell'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 28 della L. 265/1999.

[11] Articoli abrogati dell'art. 28 della L. 3 agosto 1999, n. 265.