§ 41.1.89 - D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:07/06/1979
Numero:261


Sommario
Art. 1.      Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste [...]
Art. 2.      Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 e della legge 11 marzo 1974, n. 101, nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della [...]
Art. 3.      Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della [...]


§ 41.1.89 - D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna.

(G.U. 7 luglio 1979, n. 185).

 

 

Art. 1.

     Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316, e successive modificazioni, nonché le funzioni di programmazione e di indirizzo.

     Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316.

     Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.

 

     Art. 2.

     Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 e della legge 11 marzo 1974, n. 101, nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna che provvede in base alla legge 23 dicembre 1975, n. 745.

 

     Art. 3.

     Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1975, n. 745.

     Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745.