Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.1 disciplina generale |
Data: | 07/06/1979 |
Numero: | 261 |
Sommario |
Art. 1. Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste [...] |
Art. 2. Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503 e della legge 11 marzo 1974, n. 101, nei confronti dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della [...] |
Art. 3. Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 11 della [...] |
§ 41.1.89 - D.P.R. 7 giugno 1979, n. 261.
Norme di attuazione dello statuto speciale per la Sardegna per il trasferimento alla regione delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia e delle funzioni statali esercitate sull'Istituto zooprofilattico della Sardegna.
(G.U. 7 luglio 1979, n. 185).
Sono trasferite alla regione autonoma della Sardegna le funzioni amministrative esercitate dall'O.N.M.I., che in tutto o in parte riguardano le materie di competenza regionale, previste dall'art. 4, punto 4), del
Sono ugualmente trasferiti alla regione i poteri dell'O.N.M.I. di vigilanza e di controllo su tutte le istituzioni pubbliche e private per l'assistenza e protezione della maternità e dell'infanzia, previsti dall'art. 5 del
Restano attribuite allo Stato e vengono esercitate dal Ministero della sanità le funzioni di carattere internazionale già esercitate dall'O.N.M.I.
Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della
Alle spese inerenti all'esercizio delle funzioni trasferite a norma degli articoli precedenti, lo Stato provvede a termini dell'art. 10 della
Le norme del presente decreto hanno effetto dalla data di entrata in vigore delle citate leggi 23 dicembre 1975, n. 698 e 23 dicembre 1975, n. 745.