§ 41.1.67 - L. 23 dicembre 1975, n. 745.
Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.1 disciplina generale
Data:23/12/1975
Numero:745


Sommario
Art. 1.  Competenze regionali. - Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici [...]
Art. 2.  Competenze statali. - Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio [...]
Art. 3.  Vigilanza. - (Omissis)
Art. 4.  Compiti. - (Omissis)
Art. 5.  Produzione. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle [...]
Art. 6.  Organizzazione. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e [...]
Art. 7.  Sezioni provinciali. - L'istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l'approvazione della regione nella quale è prevista.
Art. 8.  Patrimonio. - (Omissis)
Art. 9.  Entrate. - (Omissis)
Art. 10.  Personale. - Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla [...]
Art. 11.  Contributi e oneri statali. - (Omissis)
Art. 12.  Province autonome. - Per quanto riguarda l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, le province autonome di Trento e di Bolzano si intendono agli effetti della presente legge parificate [...]
Art. 13.  Garanzie mutui. - L'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è esteso agli istituti zooprofilattici sperimentali.
Art. 14.  Norme transitorie. - (Omissis)


§ 41.1.67 - L. 23 dicembre 1975, n. 745.

Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali.

(G.U. 8 gennaio 1976, n. 6).

 

Art. 1. Competenze regionali. - Le funzioni amministrative esercitate dallo Stato ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, e della legge 11 marzo 1974, n. 101, sugli istituti zooprofilattici sperimentali elencati nella tabella annessa alla presente legge sono trasferite alle regioni che emanano norme legislative e regolamentari per la loro strutturazione e la loro gestione. Il trasferimento delle funzioni di cui sopra alle regioni a statuto speciale ha luogo con le procedure previste dalle norme di attuazione e contenute nei rispettivi statuti.

     (Omissis) [1].

     Con la stessa legge le regioni stabiliscono pure le modalità per la gestione comune degli istituti interregionali.

 

     Art. 2. Competenze statali. - Ai fini della tutela degli interessi generali della sanità pubblica compete al Governo promuovere e sviluppare le iniziative zoosanitarie necessarie per l'intero territorio nazionale e fissare le direttive tecniche di attuazione di piani nazionali di profilassi per la difesa e la lotta contro le malattie infettive e diffusive degli animali e per il controllo degli alimenti di origine animale.

     Le direttive del Governo che interessano la competenza degli istituti zooprofilattici sono trasmesse alle regioni.

     La vigilanza zoosanitaria ai confini ed i rapporti con l'estero restano di competenza dello Stato.

 

     Art. 3. Vigilanza. - (Omissis) [2].

 

     Art. 4. Compiti. - (Omissis) [2].

 

     Art. 5. Produzione. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sanità ai sensi delle leggi vigenti alla produzione di sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche, nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

     Il Ministero della sanità può incaricare uno o più istituti zooprofilattici sperimentali alla preparazione e distribuzione dei prodotti occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani nazionali di risanamento.

     Con il decreto di conferimento dell'incarico il Ministero della sanità fissa le norme tecniche di lavorazione, le modalità di controllo sanitario della produzione, le caratteristiche delle confezioni ed il sistema di distribuzione, nonché il prezzo dei prodotti a carico dello Stato.

     Le regioni, nell'ambito delle autorizzazioni di cui al primo comma e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 2, possono incaricare gli istituti zooprofilattici sperimentali della preparazione e della distribuzione di particolari prodotti occorrenti per l'esercizio della polizia veterinaria e per attuare piani di risanamento e di miglioramento del bestiame. La spesa di costo e di impiego del prodotto è in questo caso a carico delle regioni interessate.

     Il Ministero della sanità può conferire analogo incarico agli istituti zooprofilattici, per l'attuazione di particolari piani profilattici nell'ambito delle competenze statali. La spesa di costo e d'impiego del prodotto è in questo caso a carico del Ministero della sanità.

 

     Art. 6. Organizzazione. - Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori. In ogni caso devono essere istituiti un laboratorio per gli esami e le analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441, e un laboratorio per l'analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi, prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

     Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 5 o gestiscano centri per la fecondazione artificiale devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

     La legge regionale stabilisce che nel caso che un istituto imprenda la produzione di farmaci, il laboratorio di cui si avvale a questo scopo assume il carattere di azienda speciale, con proprio regolamento e con un direttore appositamente designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto.

 

     Art. 7. Sezioni provinciali. - L'istituzione di nuove sezioni provinciali degli istituti deve riportare l'approvazione della regione nella quale è prevista.

 

     Art. 8. Patrimonio. - (Omissis) [2]

 

          Art. 9. Entrate. - (Omissis) [2].

 

          Art. 10. Personale. - Il regolamento organico e lo stato giuridico del personale sono deliberati dal consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sulla base di criteri concordati a livello nazionale presso il Ministero della sanità tra le regioni da una parte e le organizzazioni sindacali  nazionali  maggiormente rappresentative dall'altra. Il rapporto di lavoro del personale per quanto attiene al trattamento economico ed agli istituti normativi di carattere economico è pure deliberato dal consiglio di amministrazione sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie stipulato tra le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative e le regioni.

 

     Art. 11. Contributi e oneri statali. - (Omissis) [2]

 

     Art. 12. Province autonome. - Per quanto riguarda l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie, le province autonome di Trento e di Bolzano si intendono agli effetti della presente legge parificate alle regioni.

 

     Art. 13. Garanzie mutui. - L'articolo 34 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, è esteso agli istituti zooprofilattici sperimentali.

 

     Art. 14. Norme transitorie. - (Omissis) [2].

 

 

Tabella (Art. 1)

 

   Denominazione degli Istituti zooprofilattici sperimentali e relative

circoscrizioni territoriali

     Denominazione

Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria.

     Sede:

Torino

     Province:

Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La

Spezia, Savona, Val d'Aosta.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia.

     Sede:

Brescia

     Province:

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese,

Bologna, Forlì, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto

zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie).

     Sede:

Padova

     Province:

Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Pordenone, Treviso, Udine,

Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

     Sede:

Perugia

     Province:

Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già

Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana).

     Sede:

Roma

     Province:

Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto,

Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (già

Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo).

     Sede:

Teramo

     Province:

L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Campobasso ed Isernia.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione

sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia).

     Sede:

Portici

(Napoli)

     Province:

Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio

Calabria.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia e della Basilicata (già

Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre).

     Sede:

Foggia

     Province:

Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Potenza.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia.

     Sede:

Palermo

     Province:

Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa,

Siracusa, Trapani.

 

 

     Denominazione:

Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione

sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie

infettive del bestiame).

     Sede:

Sassari

     Province:

Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari.

 

 


[1] Comma abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.

[2] Articolo abrogato dall'art. 10, D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 270.