Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 04/08/2006 |
Numero: | 1193 |
Sommario |
Art. 1. Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1990/2004, i termini «per le campagne 2004/2005 e 2005/2006» sono sostituiti dai termini «per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007». |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
§ 1.6.1415 - Regolamento 4 agosto 2006, n. 1193.
Regolamento (CE) n. 1193/2006 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1990/2004 che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito dell’adesione dell’Ungheria all’Unione europea
(G.U.U.E. 5 agosto 2006, n. L 215).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l’atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del
(2) Il
(3) L’Ungheria ha adottato le misure necessarie per l’applicazione di detto obbligo di distillazione. Tuttavia le capacità delle distillerie in Ungheria non consentono attualmente di distillare la totalità dei sottoprodotti.
(4) Il
(5) Occorre modificare di conseguenza il
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’articolo 1 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.