Settore: | Normativa europea |
Materia: | 1. agricoltura |
Capitolo: | 1.6 interventi di mercato |
Data: | 28/07/2005 |
Numero: | 1215 |
Sommario |
Art. 1. Nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1990/2004, i termini «per la campagna 2004/2005» sono sostituiti dai termini «per le campagne 2004/2005 e 2005/2006». |
Art. 2. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. |
§ 1.6.1149 – Regolamento 28 luglio 2005, n. 1215.
Regolamento (CE) n. 1215/2005 della Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1990/2004 che stabilisce misure transitorie nel settore vitivinicolo a seguito all’adesione dell’Ungheria all’Unione europea.
(G.U.U.E. 29 luglio 2005, n. L 199).
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,
visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l'articolo 41, primo comma,
considerando quanto segue:
(1) A norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del
(2) Il
(3) L’Ungheria ha adottato le misure necessarie per l’applicazione di detto obbligo di distillazione, ma vi sono stati dei ritardi nella costruzione di nuove distillerie in grado di trattare i sottoprodotti della vinificazione. La distillazione dei sottoprodotti della campagna 2004/2005 sarà quindi in parte effettuata nel 2005/2006. Le capacità attualmente esistenti non consentono tuttavia di distillare contemporaneamente la totalità dei sottoprodotti di due campagne.
(4) Il
(5) Occorre modificare di conseguenza il
(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Nell’articolo 1 del
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.