Settore: | Normativa europea |
Materia: | 14. unione doganale |
Capitolo: | 14.4 tariffe doganali comuni |
Data: | 11/08/2004 |
Numero: | 619 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 14.4.721 – Decisione 11 agosto 2004, n. 619.
Decisione n. 2004/619/CE del Consiglio che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso.
(G.U.U.E. 28 agosto 2004, n. L 279).
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) Il 26 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati nell'ambito dell'articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di alcune concessioni previste per il riso. Di conseguenza, il 2 luglio 2003 la Comunità ha notificato all'OMC la propria intenzione di modificare alcune concessioni previste nell'elenco CXL della CE.
(2) I negoziati sono stati condotti dalla Commissione in consultazione con il comitato previsto dall'articolo 133 del trattato e conformemente alle direttive di negoziato emanate dal Consiglio.
(3) La Commissione ha condotto negoziati con gli Stati Uniti d'America, paese che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato), la Thailandia, che ha un interesse in quanto fornitore principale per i prodotti di cui al codice SA 1006 30 (riso lavorato) e un interesse sostanziale nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio) e con India e Pakistan, che hanno ciascuno interessi sostanziali nella fornitura dei prodotti di cui al codice SA 1006 20 (riso semigreggio).
(4) La Commissione ha negoziato con successo un accordo in forma di scambio di lettere con l’India e il Pakistan ma non è riuscita a negoziare un accordo accettabile con gli Stati Uniti d’America e la Thailandia.
(5) Per consentire di apportare modifiche a talune concessioni relative al riso semigreggio e al riso lavorato nell'elenco CXL della Comunità europea, dovrebbe essere fissato un nuovo dazio applicabile al riso semigreggio e al riso lavorato.
(6) Poiché la fissazione di un nuovo dazio per il riso semigreggio e il riso lavorato impone di modificare il
(7) Le misure necessarie per l'attuazione della presente decisione devono essere adottate secondo la
DECIDE:
Il dazio applicabile al riso semigreggio (codice NC 1006 20) sarà pari a 65 EUR/t.
Il dazio applicabile al riso lavorato (codice NC 1006 30) sarà pari a 175 EUR/t.
La Commissione è autorizzata a derogare al
1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per i cereali istituito dall'articolo 25 del
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della
Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
[1] Articolo così modificato dall’art. 5 della